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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Aprile 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: E-MAIL CON VALORE LEGALE  
 
A seguito della richiesta avanzata da un lettore confermiamo che il 25 marzo il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto relativo alla posta elettronica certificata, cioè l'e-mail con valore legale al pari della raccomandata tradizionale e che il servizio di posta elettronica certificata è disponibile già da circa un anno. Tra i servizi di posta elettronica certificata presenti sul mercato segnaliamo Legalmail, gestito da Infocamere, la società consortile di informatica delle camere di commercio, e Postemail, gestito da Poste italiane. L'elenco completo degli operatori abilitati è pubblicato nel sito www.Cnipa.gov.it  Il servizio si attiva con l'apertura, dietro abbonamento, di una casella e-mail presso il gestore; attraverso questa casella transitano i messaggi di posta, che acquisiscono valore legale a condizione che tanto il mittente quanto il destinatario siano in possesso di una casella di e-mail certificata. I messaggi possono essere anche sottoscritti con firma digitale, applicata attraverso una smart-card.  
   
   
WCAG WORKING GROUP: UN TERZO ITALIANO  
 
Da venerdì 26 marzo, Roberto Castaldo, docente e sviluppatore napoletano, coordinatore per l'Italia del progetto Webaccessibile.org di Iwa/hwg e già nel gruppo di lavoro Education and Outreach del Wai, è diventato il terzo italiano nella ristretta cerchia dei membri in "good standing" del gruppo di lavoro Wcag del progetto Wai del W3c. Castaldo si affianca a Roberto Scano e a Roberto Ellero, già da tempo membri attivi del working group, in cui si sta sviluppando la nuova versione - la 2.0 - delle linee guida sull'accessibilità del contenuti del Web. Iwa/hwg diventa così l'organizzazione con più estesa rappresentanza all'interno del Wcag, per di più tutta italiana. Inoltre sono di Iwa/hwg tutti i rappresentanti italiani all'interno dei vari gruppi del progetto Wai, potendo quindi dire che a livello di sviluppo delle raccomandazioni l'accessibilità italiana è chiaramente rappresentata dall'associazione Iwa/hwg. La lista aggiornata dei partecipanti ai lavori del Wcag può essere consultata digitando l’indirizzo internet http://www.W3.org/wai/gl/participants.html  
   
   
IWA/HWG ENTRA A FAR PARTE DI UNI  
 
Dallo scorso 30 marzo 2004 Iwa Italy, la sezione italiana dell'International Webmasters Association/html Writers Guild, unica associazione italiana di sviluppatori esperti di accessibilità ai sensi della Legge n. 4/04 (Legge "Stanca") è entrata a far parte di Uni. L'uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà della pubblica amministrazione e svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del Cei (Comitato Elettrotecnico Italiano). L'uni partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: Iso (International Organization for Standardization) e Cen (Comité Européen de Normalisation). L'ingresso di Iwa Italy all'interno di Uni fornirà un utile collegamento tra le attività normative soprattutto per i settori riguardanti il web in quanto Iwa Italy metterà a disposizione dei gruppi di lavoro Uni esperti del settore che già operano in organizzazioni internazionali di sviluppo delle raccomandazioni, come ad esempio il W3c.  
   
   
L'AMERICA LATINA E L'EUROPA ALLARGATA:SFIDA PER UNA NUOVA ALLEANZA  
 
Alla vigilia dell’ingresso di dieci nuovi Stati nell’Unione Europea, l’Istituto Italo Latino-americano (Iila) - e la Rete Italia America Latina (Rial) promuovono una riflessione sul significato politico, economico e culturale di tale evento per i paesi dell’America Latina. Partendo dall’ipotesi che l’ampliamento dell’Unione possa ampliare anche le possibilità di cooperazione con l’America Latina, l’intento del Seminario di Trieste è quello di esplorare queste possibili opportunità. L’integrazione della nuova Europa con l’America Latina rappresenta, infatti, un’opzione che, se correttamente interpretata e gestita, è suscettibile di produrre sensibili benefici economici e commerciali per le due aree. Il Convegno è in corso a Trieste dal 18 al 20 aprile, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero delle Attività Produttive. All’evento partecipano Iniziativa Centroeuropea (In.c.e.), Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Assicurazioni Generali, Unione Industriali e Camera di Commercio di Trieste, Confindustria, Assocamerestero, Istituto per le Relazioni tra Italia e paesi dell’Africa, America Latina e il Medio Oriente (Ipalmo)  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY - DELIBERAZIONE DEL GARANTE SULLE NOTIFICAZIONI  
 
Con la deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il provvedimento relativo ai trattamenti di dati da sottrarre all'obbligo di notificazione di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del d.Lg. 30 giugno 2003, n. 196. Riportiamo, di seguito, le parti della delibera che, con riferimento alla gestione del rapporto di lavoro, esonerano il titolare dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 37, comma 1, del Codice: a. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. C), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica dei dipendenti e collaboratori effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili; b. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. D), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati personali che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1; c. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. E), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati sensibili effettuati al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario; d con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. F), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati personali registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza  
   
   
E-GOVERNMENT: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA DIGITALE  
 
Sul sito dei "Centri Regionali di Competenza per l'e-Government e la società dell'informazione" è possibile consultare l’avviso nazionale per il cofinanziamento da parte del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie dei progetti, proposti da Regioni ed Enti locali, che hanno come fine la promozione della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni e ai loro processi decisionali attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'avviso si inserisce nell'ambito della seconda fase delle politiche di e-government, descritta nel documento "L'e-government nelle Regioni e negli Enti Locali: Ii fase di attuazione", approvato dalla Conferenza Unificata il 27 novembre 2003, che ha, tra gli altri, anche l’obiettivo di avviare la sperimentazione di modelli di utilizzo delle Ict per favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle scelte pubbliche (e-democracy). Con un fondo di 10 milioni di euro a disposizione il Mit cofinanzierà, al massimo al 50%, progetti della durata massima di 24 mesi, dando particolare rilevanza al più ampio coinvolgimento possibile dei destinatari delle politiche pubbliche. I soggetti beneficiari del cofinanziamento e titolati a presentare i progetti sono: le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane e di arcipelago. La presentazione dei progetti è aperta sia a singole amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. I progetti dovranno attenersi al documento: Linee Guida per la promozione della cittadinanza digitale (e-democracy) di prossima pubblicazione. Tra i criteri di valutazione previsti, oltre alla bontà qualitativa e tecnica del progetto e delle soluzioni tecnologiche, anche la qualità delle partnership con associazioni e con soggetti portatori di interessi collettivi. Le proposte di progetto dovranno pervenire al Cnipa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso.  
   
   
COMMERCIO ELETTRONICO: LA NORMATIVA  
 
A richiesta di un nostro lettore elenchiamo, di seguito, la normativa cui occorre fare riferimento per il commercio elettronico: Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/Ce relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") Direttiva 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce e 98/27/Ce (che deve essere recepito entro il prossimo 9 ottobre 2004).  
   
   
CONTRATTI A DISTANZA: DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE  
 
A seguito della richiesta dello stesso lettore sintetizziamo di seguito i contenuti del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva Ue 97/7, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999. Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni che tutelano il consumatore previste dal Decreto legislativo n. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e dal Decreto legislativo n. 114/98, relativo alla riforma del commercio. Ogni pattuizione contraria alle garanzie previste dalla legge a favore del consumatore è nulla in quanto i diritti individuati dal provvedimento in esame sono irrinunciabili. I soggetti del rapporto sono il consumatore, persona che agisce al di fuori di un'attività professionale, e il fornitore, persona, fisica o giuridica, che agisce nel quadro della propria attività professionale. L'oggetto del rapporto è il contratto a distanza, che viene stipulato mediante tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore. Le tecniche di comunicazione a distanza sono individuate in qualsiasi mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa essere impiegato per la conclusione del contratto: posta elettronica, fax, lettera circolare, catalogo, radio, televisione, videotelefono, telefono con o senza intervento di operatore. Il provvedimento non riguarda i servizi finanziari (operazioni di assicurazione e riassicurazione, operazioni riguardanti i fondi pensione e altri servizi finanziari), le vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, i contratti conclusi con gli operatori di telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici, i contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti su beni immobili (con la sola eccezione delle locazioni), le vendite all'asta. Prima della conclusione del contratto il fornitore è tenuto a inviare al consumatore le informazioni relative l'identità del fornitore, le caratteristiche del bene o del servizio, le condizioni contrattuali. Tutte le comunicazioni devono essere chiare e comprensibili e rispondere ai principi di buona fede e di lealtà nelle transazioni commerciali. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso senza penalità e senza dover specificarne il motivo. Il diritto di recesso deve essere esercitato con l'invio, entro il termine di 10 giorni o di 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fax a condizione che sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata. In caso di intervenuto recesso, il rimborso delle somme già versate dal consumatore deve avvenire gratuitamente e nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza del recesso del consumatore. Il diritto di recesso è escluso nel caso di forniture il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, o il cui oggetto sia costituito da beni personalizzati o confezionati su misura, da prodotti audiovisivi o software sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali, periodici e riviste. Salvo diverso accordo fra le parti, l'esecuzione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ordine. Se il bene o il servizio non sono disponibili, il fornitore deve informare il consumatore e provvedere al rimborso delle somme eventualmente già corrispostegli. Le forniture non richieste sono espressamente vietate nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. La mancata risposta a una proposta contrattuale non può mai essere interpretata come consenso del consumatore. Se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore debbono essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla legge italiana.