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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Aprile 2005
Web e diritto per le nuove tecnologie
ANTITRUST: ISTRUTTORIA SU POSTE ITALIANE SPA  
 
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato sul proprio Bollettino n. 8 del 14 marzo 2005 la delibera di avvio di una istruttoria nei confronti di Poste Italiane spa, che detiene il 100% del capitale sociale di Pt Postel spa, per accertare se l’insieme delle condizioni di accesso al servizio di recapito di posta elettronica ibrida previste dal Decreto ministeriale 18 febbraio 999 e nella circolare operativa, relativa alle Condizioni Generali d’Accesso, possano “configurare una condotta abusiva in quanto impedisce e/o rende estremamente difficoltoso l’accesso al mercato di un servizio liberalizzato, nonché determina un’ingiustificata discriminazione dei piccoli e medi operatori di posta ibrida, o degli operatori nuovi entranti, limitandone la possibilità di praticare prezzi competitivi con quelli delle imprese che, avendo ottenuto la qualifica Peie, hanno accesso al servizio di recapito a tariffe agevolate.” Il procedimento si dovrà concludere entro il 31 marzo 2006.  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA  
 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha espressamente abrogato, dalla data della sua entrata in vigore, la Legge n. 675/96, recante norma relative alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e il D.p.r. N. 318/99, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanato in attuazione dell'art. 15, 2° comma, della Legge n. 675/96. Dal 1° gennaio 2004, quindi, la sola disciplina cui fare riferimento per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza e le misure minime a tutela dei dati personali è quella contenuta negli artt. 31 - 35 del Codice e nell' Allegato B al Codice stesso, il cosiddetto disciplinare tecnico, che descrive le modalità tecniche da adottare nell'attuazione delle misure minime di sicurezza, distinguendo a seconda che il trattamento sia effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici oppure che riguardi dati sensibili o giudiziari. L’art. 180 del Codice, modificato, da ultimo, dalla Legge 1 marzo 2005, n. 26, regola la fase transitoria di attuazione delle misure minime di sicurezza, stabilendo che le misure previste dal Codice e dal disciplinare tecnico diverse rispetto a quelle previste dal D.p.r. N. 318/99 devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: CHIARIMENTI IN MERITO AL SISTEMA SANZIONATORIO  
 
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’art. 169 del Codice in materia di protezione dei dati personali, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, confermando l'impianto della precedente disciplina, contenuta nell’art. 36 della Legge n. 675/96, sanziona come reato la fattispecie della omessa adozione delle misure minime e dispone la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. L'autore della condotta criminosa si può avvalere del "ravvedimento operoso", una modalità di estinzione del reato subordinata al verificarsi di due condizioni: adempiendo, in un termine non superiore a sei mesi, alle prescrizioni impartite dal Garante per regolarizzare le misure di sicurezza e provvedendo, poi, al pagamento di un'ammenda pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: IL PARERE DEL GARANTE SULLE MISURE DI SICUREZZA E LA LEGGE APPLICABILE  
 
In merito poi al quesito relativo alla legge da applicare in caso di violazione delle norma sulla adozione delle misure di sicurezza occorre tenere presente il principio generale dell’applicazione, sempre della legge più favorevole all’imputato ed il parere del 22 marzo 2004 con il quale il Garante della privacy aveva chiarito che la disciplina transitoria, relativa al differimento del termine per adempiere agli obblighi di sicurezza, riguarda solo le "nuove" misure di sicurezza, dettate dall'esperienza applicativa e dall'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, mentre "le misure minime erano già obbligatorie in passato e quindi queste ultime debbono essere adottate senza attendere il decorso di termini transitori. Pertanto, i soggetti obbligati ad adottare misure minime di sicurezza "nuove", diverse da quelle previste dal D.p.r. N. 318/99, hanno tempo fino al 31 dicembre 2005 per adeguarsi ad esse. Coloro che, a far data dal 1°gennaio 2006 non adottano tali misure rischiano la pena dell'arresto o dell'ammenda previste dall'art. 169, mentre i soggetti obbligati ad adottare le misure minime di cui al D.p.r. 318/99, in vigore dal 29 marzo 2000, che non hanno ancora attuato il prescritto adeguamento, rischiano di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 36 della Legge n. 675/96, anche se nel frattempo è intervenuta l'abrogazione della normativa di riferimento.  
   
   
UNIONE EUROPEA: PROGRAMMA COMUNITARIO PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE  
 
Nella G.u.u.e. È stata pubblicata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 456/2005/Ce che istituisce un programma comunitario per gli anni 2005 - 2008 volto a favorire l'accesso ai contenuti digitali in Europa e a facilitare la diffusione di informazioni e conoscenze in settori di pubblico interesse. Tale programma, che è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, dovrà dare impulso agli investimenti privati e alla creazione di nuovi posti di lavoro, modernizzare i servizi pubblici, coinvolgere un numero sempre crescente di cittadini nella società dell'informazione globale, valorizzare la diversità culturale europea e promuovere il sorgere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso a risorse digitali di carattere culturale e scientifico.  
   
   
LAVORATORI STRANIERI: MODULISTICA E INDICAZIONI TRANSITORIE SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO  
 
Con la circolare n. 9 dell’8 marzo 2005 il Ministero del Lavoro ha fornito informazioni sulla costituzione e sul funzionamento dello Sportello Unico regolamentato del D.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334 recante modifiche ed integrazioni al D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, e previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi-fini. A partire dal 25 febbraio 2005 lo Sportello Unico per l’immigrazione, sito presso l’Ufficio Territoriale di Governo (Utg) in Prefettura - è diventato l’ufficio competente per la presentazione e il rilascio di tutti i documenti necessari per la permanenza e lo svolgimento di attività lavorativa dei cittadini stranieri in Italia (rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, procedura di autorizzazione al lavoro, ricongiungimento familiare ecc). Poiché ad oggi lo Sportello Unico non è ancora stato costituito presso le Prefetture, indichiamo le principali situazioni che le aziende potrebbero trovarsi ad affrontare, durante il periodo transitorio, in considerazione della mancata operatività dello Sportello Unico. Le assunzioni sono transitoriamente regolate dalla disciplina in vigore al momento dell’emanazione dei decreti flussi. Conseguentemente le aziende devono inviare le domande di autorizzazione al lavoro con raccomandata Ar presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Attualmente le richieste di nullaosta (ex autorizzazioni al lavoro), per i lavoratori stranieri “fuori quota” previste dall’art. 27 T.u. (dirigenti e personale altamente specializzato, soggetti che svolgono tirocini o periodi di addestramento formativo, lavoratori incaricati per compiti e periodi definiti, soggetti temporaneamente trasferiti per adempiere ad un contratto di appalto), possono essere presentate presso gli uffici della Prefettura. Il rilascio del provvedimento finale è di spettanza dello Sportello Unico e sarà in concreto adottabile soltanto dopo che quest’ultimo sarà costituito e diventerà operativo. Le domande di proroga o rinnovo di tali nulla-osta devono essere inoltrate alla Prefettura (Utg) presentandole tramite gli uffici delle Direzioni Provinciali del Lavoro. La circolare del Ministero del Lavoro n. 9/05 fornisce la modulistica da utilizzare per la richiesta di nulla-osta nel corso di questo periodo transitorio e le relative istruzioni. I cittadini neocomunitari per svolgere tirocini formativi (ex art. 27, comma 1, lett. F T.u.) non devono richiedere preventivo nulla-osta al lavoro secondo quanto stabilito dall’art. 18 Legge n. 196/97, che esclude la costituzione di un rapporto di lavoro nel caso di tirocinio formativo. I cittadini extracomunitari, invece, devono richiedere il preventivo nulla-osta al lavoro presso gli uffici della Prefettura (Utg) e attendere la costituzione dello Sportello Unico per ottenere l’effettiva concessione del provvedimento. Esclusivamente nei seguenti casi il contratto di soggiorno è stipulabile in modo autonomo tra il datore di lavoro e il lavoratore (al di fuori della procedura che coinvolge lo Sportello Unico: assunzione di cittadino extracomunitario già titolare di permesso di soggiorno che gli permette di svolgere attività di lavoro subordinato, autonomo o rilasciato per motivi familiari e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del lavoratore extracomunitario il quale sia tenuto a integrare il contratto di lavoro originario che all’epoca non prevedeva la stipula del contratto di soggiorno. Tale documento è indispensabile per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore.  
   
   
COMMISSIONE EUROPEA: PROPOSTA IN MATERIA DI CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE PRONUNCIATE IN ALTRI STATI MEMBRI  
 
La Commissione ha adottato una decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale. La proposta fa seguito al Libro bianco relativo allo scambio d’informazioni sulle condanne penali e all’effetto di queste ultime nell’Unione europea, che la Commissione ha adottato il 25 gennaio 2005 . Il Libro bianco ha proceduto a una verifica delle condizioni di circolazione e utilizzazione delle informazioni relative alle condanne sul territorio dell’Unione e ha definito le due direttrici della futura azione dell’Unione europea: migliorare la circolazione delle informazioni e assicurarsi che possano avere effetti fuori dallo Stato membro di condanna, in particolare in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi. Il primo aspetto sarà oggetto di una proposta di decisione relativa all’istituzione di un sistema informatico di scambio d’informazioni sulle condanne penali che la Commissione intende presentare entro la fine di giugno. La proposta di decisione quadro appena adottata riguarda invece il secondo aspetto. Il miglioramento della comunicazione delle informazioni avrà in effetti un’utilità ridotta se gli Stati membri non saranno in grado di tener conto delle informazioni trasmesse. Al contrario, la possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse dovrebbe motivare fortemente a migliorare lo scambio di informazioni. A livello nazionale, l’esistenza di condanne penali precedenti può avere effetti in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale nella fase che precede il processo penale, durante il processo vero e proprio e nelle fasi successive, in particolare al momento dell’esecuzione. Obiettivo della proposta è definire le condizioni secondo le quali una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro debba essere presa in considerazione nell’ambito di un nuovo procedimento penale per fatti diversi. La proposta riguarda per l’appunto le diverse fasi procedurali. La proposta prevede inoltre alcuni motivi obbligatori o facoltativi che autorizzano a non tener conto di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro, nell’ipotesi soprattutto in cui comporti, se presa in considerazione, un trattamento più sfavorevole per la persona condannata in un altro Stato membro rispetto a quella condannata da un giudice nazionale per fatti identici. Da ultimo, la proposta contiene una serie di norme relative all’eventuale iscrizione nel casellario giudiziario nazionale di condanne pronunciate in un altro Stato membro, al fine di evitare divergenze eccessive di prassi su tale punto che potrebbero eventualmente arrecare pregiudizi alle persone condannate. Tuttavia, non obbliga gli Stati membri che non prevedano tali iscrizioni a modificare la loro legislazione.  
   
   
ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE: TORNATA ELETTORALE DEL 3 E 4 APRILE 2005  
 
Con il Decreto legge 1° febbraio 2005, n. 8 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2005, convertito nella Legge 24 marzo 2005, n. 40, sono state dettate disposizioni urgenti per lo svolgimento, in un'unica tornata, limitatamente all'anno 2005, delle elezioni amministrative e regionali. Il provvedimento, senza interferire nelle competenze legislative delle regioni in materia elettorale, mirava a realizzare vantaggi economici, organizzativi e logistici con una sola interruzione del calendario scolastico. La operazioni di voto, iniziate nella giornate di domenica 3 aprile dalle ore 8 alle ore 22, si concludono oggi lunedì 4 aprile, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutino per le elezioni regionali avranno inizio oggi stesso subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento dei votanti. Per le elezioni provinciali e comunali le operazioni di scrutino avranno inizio alle ore 8 di martedì 5 aprile con precedenza alle elezioni provinciali. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci si effettuerà nelle giornate di domenica 17 aprile 2005 sempre dalle ore 8 alle 22 e lunedì 18 aprile dalle ore 7 alle 15, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti. Il Ministero dell'Interno, con il comunicato stampa del 3 marzo 2005, ha chiarito che al turno elettorale saranno interessate: le regioni a statuto ordinario, ad eccezione del Molise, ove si svolgeranno solo le consultazioni amministrative, due province (Viterbo e Caserta), trecentosessantotto comuni di cui nove capoluoghi di provincia (Lodi, Mantova, Pavia, Venezia, Macerata Chieti, Andria, Taranto e Vibo Valentia). Il provvedimento legislativo ha dettato anche disposizioni specifiche per l’ennesima sperimentazione della rilevazione informatizzata del voto.  
   
   
LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO  
 
L’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori, perseguendo l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare prevede che esso opera in tutti i locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. L’art. 19 del Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito nella Legge 27 dicembre 2004, n. 306, poi, ha fissato la decorrenza di tale divieto a partire dallo scorso 10 gennaio. Con circolare 17 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni interpretative ed attuative del divieto in esame, tenendo dell’accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni ed individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali), della Legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici).  
   
   
SITO POLIZIA VINCE CONFRONTO CON UE  
 
Il sito internet della Polizia italiana, www.Poliziadistato.it  ha vinto il confronto con quello delle altre polizie europee per il suo linguaggio, perché è di facile lettura e una grande quantità di informazioni, iniziative e notizie. La testimonianza è contenuta nella tesi di laurea sulla “Comunicazione telematica delle Polizie di Stato dei paesi aderenti all'Unione Europea” di uno studente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Palermo.