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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Febbraio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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PRIVACY: LE REGOLE NELL’USO DEI VIDEOFONINI |
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Il Garante della Privacy ha affrontato i problemi connessi al fatto che i nuovi cellulari sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini), che consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Allo stato le riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto. Il Garante ha così chiarito i limiti per un corretto uso dei videofonini, affermando che le videochiamate sono lecite solo se utilizzate nell’ambito di relazioni interpersonali. Risulta, quindi, vietato diffondere immagini, anche attraverso internet, senza il consenso degli interessati. I videotelefoni non possono essere in particolare impiegati in luoghi pubblici, aperti al pubblico, o privati, per usi invasivi della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni, infatti, sono dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali. A tal fine il Garante suggerisce alle imprese produttrici di sviluppare la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici, dotando, ad esempio, i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere la conversazione. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto. Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.
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