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Notiziario Marketpress di Martedì 06 Aprile 2004
 
   
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  INQUINAMENTO ATMOSFERICO: LA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDE NEI CONFRONTI DI 10 STATI MEMBRI  
   
  Bruxelles, 6 aprile 2004 - La Commissione europea ha inviato a Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Italia, Portogallo e Svezia un secondo ammonimento scritto per la mancata osservanza della normativa comunitaria intesa a promuovere l'impiego di benzina e diesel a basso contenuto di zolfo. La normativa è finalizzata a ridurre il quantitativo di zolfo contenuto nei carburanti, che dovrà raggiungere i 10 mg/kg, e contribuisce pertanto a ridurre le emissioni dei veicoli a motore che hanno conseguenze negative sulla salute umana e sull’ambiente. Le misure di recepimento nazionali avrebbero dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2003, ma nessuno degli Stati membri citati ha rispettato la scadenza. La Commissione ha inoltre inviato un primo ammonimento scritto al Regno Unito, al Lussemburgo e al Belgio che hanno violato la normativa comunitaria per la tutela della fascia di ozono, che protegge contro le radiazioni solari dannose. Dalle relazioni presentate da Regno Unito, Lussemburgo e Belgio emerge che i tre Stati membri non rispettano alcune disposizioni precise volte a limitare l’uso e l’emissione di sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono. Il Commissario per l’ambiente, Margot Wallström, ha così commentato la decisione: “I cittadini hanno il diritto di respirare aria pulita. A livello di Ue uno degli strumenti di cui disponiamo per combattere l’inquinamento atmosferico prodotto dalle auto è la riduzione del contenuto di zolfo nella benzina e nel gasolio per autotrazione. In questo modo possiamo sfruttare al massimo la moderna tecnologia in campo automobilistico per ridurre la pericolosità dei gas di scarico. Adesso è giunto il momento che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti.” Specifiche tecniche per i carburanti L’ue dispone di una normativa sulla qualità dei carburanti dal 1998. Nel 2003 gli Stati membri hanno deciso di potenziare la direttiva sulla qualità dei carburanti , che definisce specifiche tecniche in base a criteri sanitari e ambientali per i carburanti utilizzati nei veicoli con motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata. La modifica del 2003 intende incentivare un più ampio utilizzo di carburanti a basso contenuto di zolfo. Lo zolfo contenuto nella benzina e nel diesel riduce l’efficacia delle tecnologie di post-trattamento catalitico dei gas di scarico. Rispetto ad altri parametri, la riduzione del tenore di zolfo della benzina e del diesel sembra essere la soluzione migliore per abbattere le emissioni di scarico. L’impiego di carburanti con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg migliorerà l’efficienza del carburante se questo è utilizzato in combinazione con nuove tecnologie emergenti nel settore automobilistico. Questa soluzione ridurrà inoltre sensibilmente le emissioni degli inquinanti atmosferici tradizionali nei veicoli esistenti. Proteggere la fascia di ozono Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono intende abbattere e in ultima istanza eliminare l’uso delle sostanze chimiche che distruggono la fascia di ozono, cioè lo schermo naturale che protegge la Terra dalle radiazioni solari pericolose. Il regolamento impone agli Stati membri di fornire informazioni sui provvedimenti adottati per incentivare il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione di sostanze controllate come i Cfc, gli Hcfc, gli halon e il bromuro di metile. Gli Stati membri devono anche riferire sulle misure messe in atto per conferire la responsabilità di tali operazioni alle imprese e agli utilizzatori e per comunicare dati precisi sui quantitativi di sostanze controllate che sono stati recuperati, riciclati, rigenerati o distrutti. Devono inoltre dimostrare come sono intervenuti per evitare o ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e per ridurre al minimo le fughe di bromuro di metile nei trattamenti del terreno e nei trattamenti post-raccolta. Infine il regolamento impone agli Stati membri di rispettare altri obblighi di comunicazione delle informazioni, compreso l’obbligo di riferire sul monitoraggio annuale delle fughe per le apparecchiature che contengono più di 3 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono. Devono inoltre fornire informazioni sulle qualifiche minime del personale coinvolto nelle operazioni in questione e comunicare i dati precisi sui quantitativi di sostanze controllate che sono stati recuperati, riciclati, rigenerati o distrutti. Regno Unito La relazione del Regno Unito mette in luce alcuni casi in cui il regolamento dell’Ue non è recepito correttamente nell’ordinamento nazionale. Per quanto riguarda le qualifiche del personale incaricato di effettuare operazioni che comportano l’uso delle sostanze disciplinate dal regolamento, la legislazione del Regno Unito consente che tali qualifiche siano definite dalle associazioni di categoria, mentre il regolamento impone agli Stati membri di fissare tali requisiti, compito che non può essere demandato ad organismi a carattere volontario. Sembra inoltre che Gibilterra non abbia ancora istituito l’infrastruttura necessaria per il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze in questione. Il Regno Unito ha infine riferito che spetta all’impianto, all’appaltatore del servizio e all’utilizzatore finale adottare misure di carattere preventivo per impedire fughe di sostanze controllate; al contrario, il regolamento conferisce tale responsabilità allo Stato membro. Lussemburgo L’azione nei confronti del Lussemburgo è dovuta al fatto che lo Stato membro non ha adottato misure vincolanti per garantire il controllo delle fughe di sostanze dagli apparecchi di refrigerazione e dagli impianti di condizionamento dell’aria. Belgio Il Belgio non ha, apparentemente, fissato obblighi minimi in materia di qualifiche professionali in tutto il territorio nazionale, come invece prevede il regolamento. Il Belgio non ha, inoltre, ancora realizzato l’infrastruttura necessaria per la distruzione, il riciclo e la rigenerazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nel suo territorio. Iter procedurale L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una lettera di "costituzione in mora" (o "primo ammonimento scritto"), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi. Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto") in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi). Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Per le statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il sito web: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions  
     
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