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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Settembre 2006
DOSSIER ILLEGALI ED INTERCETTAZIONI: NUOVE DISPOSIZIONI  
 
Nel corso della seduta di venerdì Il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, di concerto con il Ministro dell’interno, Amato, ha approvato un decreto-legge per contrastare l’illegale detenzione di contenuti e dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, l’uso di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di dati o elementi concernenti i medesimi dati. Per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si intendono quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La norma prevede che venga disposta l’immediata distruzione da parte dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti. La norma prevede che, ai fini di conservazione della prova dei relativi dati, sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi e il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. Il codice di procedura penale viene modificato nel senso di consentire nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione di cui sopra. Nel decreto si prevede una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti; per tale reato è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. .  
   
   
INTERNET: COMMISSIONE SULLE GRANDI TEMATICHE DELLA RETE  
 
In vista del forum internazionale su internet, che si svolgerà ad Atene dal 30 al 2 novembre, il Ministero per le Riforme e le Innovazioni ha istituito una commissione interdisciplinare, diretta dal sottosegretario Beatrice Magnolfi e presieduta dal giurista Stefano Rodotà, per assicurare la massima concertazione con la società civile ed accrescere la consapevolezza dell´opinione pubblica sulle grandi tematiche della Rete. Le questioni all´ordine del giorno della commissione sono quattro: libertà di espressione, sicurezza, rispetto delle diversità e accesso per tutti. Sempre per assicurare la massima concertazione con la società civile ed accrescere la consapevolezza dell´opinione pubblica sulle grandi tematiche di internet, sono già programmate per il prossimo mese di ottobre un´assise pubblica e una consultazione virtuale di tutti i cittadini interessati. . .  
   
   
AVVOCATI IN RETE: FIRMA DIGITALE, STRUMENTO CHIAVE DELLA GIUSTIZIA TELEMATICA SONO OLTRE 10.000 GLI AVVOCATI GIÀ IN POSSESSO DELLE SMART CARD DI FIRMA DIGITALE RILASCIATE DA POSTECOM NEL MICROCHIP ANCHE I CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE INDISPENSABILI PER ACCEDERE ON-LINE AI REGISTRI DI CANCELLERIA  
 
 Postecom, società del Gruppo Poste Italiane attiva nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di servizi Internet, Intranet e di Certificazione Digitale, è stata presente al Xxviii Congresso Nazionale Forense di Roma (svoltosi dal 21 al 24 settembre) in qualità di Certification Authority e Competence center per l’integrazione dei servizi di firma digitale e cifratura dei documenti informatici negli applicativi del Processo Civile Telematico. In attesa che gli atti processuali vengano “dematerializzati” in via definitiva, il Processo Civile Telematico, attraverso la fase di sperimentazione, prende forma in maniera concreta. Una prima realizzazione pratica, già disponibile, è il sistema "Polisweb", mediante il quale gli avvocati possono consultare i registri informatizzati di cancelleria per estrarre le informazioni relative alle cause in cui assistono una parte. Poiché le informazioni alle quali l´avvocato accede sono rigorosamente riservate (i processi civili non sono pubblici e il difensore è tenuto al segreto professionale), risulta necessario l’impiego di strumenti informatici che garantiscano con certezza l’identità del soggetto che “entra in rete”. L’utilizzo di una smart card di Firma Digitale rilasciata da un Certificatore accreditato come Postecom, che oggi permette di autenticarsi al sistema e consultare le informazioni disponibili, nel momento in cui il Processo Civile Telematico avrà piena attuazione, consentirà anche di redigere e firmare digitalmente l’atto di parte, cifrarlo e trasmetterlo all’Ufficio Giudiziario senza spostarsi dal proprio ufficio. In questo modo sarà possibile ottenere un progressivo snellimento delle relazioni tra il tribunale e i cittadini con indubbi vantaggi in termini di trasparenza, tempi e costi sia per il cittadino sia per la comunità. “La costruzione di un’identità virtuale “sicura” e “verificabile” in un contesto che garantisca appunto la sicurezza dei diversi attori” – commenta Roberto Palumbo, Direttore della Business Unit Messaggistica, Certification Authority ed E-government – “diventa passaggio centrale per aumentare la fruizione dei servizi basilari erogati dalle Istituzioni ai cittadini”. La firma digitale, l’uso strutturato dei sistemi di comunicazione elettronica avanzata, come la posta elettronica certificata e le transazioni online firmate e marcate temporalmente, rendono a “portata di click” servizi finora accessibili solo con spostamenti fisici, confermandosi quali elementi strategici per l’erogazione di “soluzioni” di pubblica utilità. .  
   
   
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LINEE GUIDA ALLA CONTINUITÀ OPERATIVA  
 
Sul sito del Cnipa (http://www. Cnipa. Gov. It/site/it-it/) è disponibile la versione Pdf del Quaderno Cnipa n. 28 sulle Linee guida alla continuità operativa nella Pubblica Amministrazione. Il documento è il primo risultato raggiunto dal gruppo di lavoro appositamente costituito su questo argomento per realizzare uno strumento operativo di supporto alle amministrazioni locali nella gestione dell’articolato processo di cambiamento tecnologico ed organizzativo legato alla completa automazione dei sistemi contabili e di pagamento ed in particolare all’introduzione dell’Oil. Il tema della continuità operativa viene analizzato da diversi punti di vista: aspetti metodologici, analisi dei costi e dei benefici, problematiche organizzative e giuridiche, tecnologie disponibili. Il documento fornisce indicazioni relative agli standard tecnologici e ai modelli di riferimento e suggerisce, anche, una possibile logica operativa da seguire per gestire il cambiamento. Alla realizzazione di queste linee guida hanno fattivamente partecipato le amministrazioni pubbliche centrali e locali, le imprese associate a Aitech-assinform e l’Abi. .  
   
   
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: COMMISSIONE PERMANENTE PER L´INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI  
 
Come previsto dal Codice dell´Amministrazione Digitale, la Conferenza Unificata ha deliberato l´istituzione della Commissione permanente per l´innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti Locali. La Commissione è presieduta dal Ministro Linda Lanzillotta e composta dai rappresentati di regioni, enti locali, dicasteri Affari Regionali e Autonomie Locali, Riforme e Innovazione, Interni, Comunicazione, Salute, Economia e Finanze, e Sviluppo. La Commissione, che nasce da una pressante richiesta di regioni e enti locali, ha l’obiettivo di porre fine agli interventi a pioggia, disorganicamente distribuiti sul territorio e di dare concreti indirizzi e supporto ai progetti paese già in campo per l´innovazione tecnologica. La Commissione concerterà le priorità e gli indirizzi del processo di innovazione tecnologica individuando gli standard minimi e i livelli essenziali in cui le varie realtà locali dovranno riconoscersi nel quadro condiviso del processo di informatizzazione dei territori. Tra i settori di innovazione tecnologica sul tavolo della Commissione segnaliamo in particolare la carta di identità elettronica, la banda larga, i beni culturali e la telemedicina: La prima riunione della Commissione è prevista per il prossimo 10 ottobre. .  
   
   
PRIVACY: PUBBLICITÀ INTERATTIVA IN TV  
 
Il Garante per la privacy ha affrontato la questione relativa alla pubblicità interattiva in tv e privacy in un provvedimento in cui prende atto che selezionare un´icona del televisore, visitare un “negozio virtuale” e scegliere un prodotto da acquistare potrà essere presto una realtà, ma precisa che “occorrono precise garanzie a tutela della riservatezza degli utenti. Offrire un servizio di pubblicità interattiva sul digitale terrestre non dovrà comunque prevedere la creazione di una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti". Il provvedimento è stato adottato su un progetto che la R. T. I. Spa, gruppo Mediaset, ha sottoposto a verifica preliminare, così come richiesto dal Codice sulla privacy e da un provvedimento generale in materia di tv interattiva adottato nel 2005 della stessa Autorità. Il progetto prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive: partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto t-banking (accesso e gestione del proprio conto corrente mediante tv), ma anche possibilità per l´utente di selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all´emittente televisiva i dati personali per essere contattati dall´inserzionista. L´autorità ha riconosciuto la liceità della raccolta e dell´uso dei dati, prescrivendo tuttavia precisi accorgimenti e misure che la società dovrà necessariamente adottare prima di offrire i servizi per garantire la privacy degli utenti. L´autorità ha innanzitutto stabilito che la società dovrà informare in maniera più dettagliata gli utenti sull´uso che farà dei loro dati e sui diritti riconosciuti loro dalla legge. E dovrà informarli, con un´apposita schermata, prima di richiedere i dati. Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all´uso dei dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto. La società non dovrà, in ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell´ambito della fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro interconnesse. I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato (sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni, trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi. La società dovrà infine adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante sistemi affidabili. .  
   
   
PRIVACY: REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO  
 
Nella Gazzetta ufficiale n. 183/06 è stato pubblicato il regolamento n. 1/06 con il quale il Garante della Privacy ha individuato le misure organizzative per garantire l´esercizio del diritto d´accesso ai documenti amministrativi. Il provvedimento fornisce, tra l´altro, indicazioni sulle modalità di presentazione della richiesta, il responsabile del procedimento, i diritti dei controinteressati, la natura dei documenti esclusi dall´accesso. .  
   
   
PRIVACY: REGOLAMENTO SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI CODICI DEONTOLOGICI  
 
Il Garante per la privacy ha adottato un importante regolamento che specifica le procedure per la sottoscrizione dei codici dei deontologia e di buona condotta. Con il regolamento n. 2/06, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183/06, vengono indicati i criteri generali in base ai quali l´Autorità verifica il rispetto del principio di rappresentatività di soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate che ritengano di avere titolo a sottoscrivere i codici deontologici previsti dal Codice della privacy. Il Codice stabilisce, infatti, che il Garante debba promuovere la sottoscrizione di codici deontologici di buona condotta nei casi previsti dalla legge e per settori di particolare interesse generale che necessitano di una specifica regolamentazione, quali Internet, le indagini difensive, il rapporto di lavoro, il marketing. I codici deontologici, che vengono elaborati da organizzazioni rappresentative degli stessi operatori che dovranno poi applicarli, sono vincolanti per tutti coloro che operano nel settore. Il provvedimento nasce dall´esigenza di dare, anche sulla base dell´esperienza acquisita nell´adozione dei codici finora adottati (giornalismo, ricerca storica, statistica), ulteriore disciplina e pubblicità alla procedura seguita dall´Autorità nell´ammettere ai lavori i soggetti interessati. .  
   
   
PRIVACY: NON PUBBLICARE I CONTENUTI DEI DOSSIER ILLEGALI  
 
Il Garante della Privaci è intervenuto ancora una volta per richiamare subito e con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di informazioni personali tramite intercettazioni telefoniche al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che, in questa vicenda, sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. Il Garante ha chiesto, in particolare ai mezzi di informazione, cui spetta il diritto e il dovere di informare l´opinione pubblica, di tener nel dovuto conto che ci si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese, coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata. Il Garante ha più volte indicato, da ultimo lo scorso 21 giugno, le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti estranei al processo. In quella occasione il Garante ha ribadito i principi dell´essenzialità dell´informazione, dell´interesse pubblico di conoscere i fatti, il dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, l´obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte. Nel ricordare che la violazione di questi principi è illecita, il Garante ha sottolineato il fatto che nelle indagini penali in corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed informazioni acquisiti ai danni di numerose persone che hanno subito una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. Il contenuto di questi atti e documenti, coperto dal segreto istruttorio, non può in alcun modo essere diffuso dai mezzi di informazione. Il Garante non mancherà di vigilare attentamente sul rispetto di questi principi e di queste regole, e di continuare nell´azione già intrapresa da mesi per mettere in sicurezza le reti di telecomunicazione. . .  
   
   
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL´UOMO: USO INFORMAZIONI PSICHIATRICHE  
 
La Corte europea dei diritti dell´uomo, con la sentenza 29 giugno 2006, application n. 11901/02, si è pronunciata sulla legittimità della richiesta e dell´utilizzo di dati concernenti la salute psichica di un cittadino ucraino, nell´ambito di un processo nel quale lo stesso era parte, affermando che un´autorità pubblica non può diffondere dati sulla salute psichica se non è previsto dalla legge. I giudici nazionali di primo grado (Corte del distretto di Desniansky), oltre ad aver ottenuto da un ospedale psichiatrico informazioni sulla salute mentale del ricorrente e sul relativo trattamento medico, ne avevano dato notizia, durante una udienza pubblica, alle parti del processo e ai presenti. La Corte europea, sottolineando che i dettagli diffusi rappresentano dati relativi alla sfera privata dell´individuo, ha riconosciuto che il comportamento dei giudici nazionali aveva costituito un´ingerenza nella vita privata del ricorrente ai sensi dell´art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali del 1950. La Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proibisce ogni ingerenza di una autorità pubblica nell´esercizio di tale diritto "a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell´ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui". Nel valutare se la condotta dei giudici nazionali dovesse ritenersi o meno "prevista dalla legge", la Corte europea ha ricordato come già la corte nazionale d´appello avesse concluso che il trattamento dei dati del ricorrente effettuato in primo grado aveva costituito una violazione della disciplina speciale sul trattamento di dati psichiatrici. La Corte europea ha così giudicato "ridondante" la richiesta d´informazioni da parte dei giudici nazionali di primo grado, per l´irrilevanza delle stesse ai fini del procedimento giudiziario.  
   
   
ANTITRUST: NUOVI POTERI  
 
Il Decreto legge n. 223/06, cosiddetto "decreto Bersani", recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all´evasione fiscale, definitivamente convertito dalla Legge n. 248/06 ha, tra l’altro, conferito nuovi poteri all´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L´art. 14, comma 1, modifica la Legge n. 287/90, istitutiva dell´Antitrust italiano, per adeguarne il funzionamento al nuovo regolamento comunitario sulla concorrenza. Il nuovo art. 14bis prevede che, nei casi di urgenza motivata dal rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità possa adottare, d’ufficio, misure cautelari per un determinato periodo di tempo e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3% del fatturato alle imprese inadempienti. Il successivo art. 14ter, anch´esso nuovo, consente alle imprese di presentare, entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria, impegni idonei a eliminare i profili concorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’autorità, valutatane l’idoneità, può rendere tali impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione. Se gli impegni non vengono rispettati, l’Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato. In conformità all’ordinamento comunitario sui programmi di clemenza, l’Autorità ha la facoltà di ridurre o non applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le intese restrittive della concorrenza, valutando la qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento dell’infrazione). .  
   
   
ANTITRUST: RETE OPERANTE CON PROTOCOLLO IP REALIZZATA DA TELECOM ITALIA  
 
Il 12 settembre 2006 l’Autorità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato ha inviato all´Autorità per le Comunicazioni, un parere in merito ai mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8-9-10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/Ce). L’autorità ritiene che anche per la rete di transito nazionale operante con protocollo Ip realizzata da Telecom Italia, sulla quale stanno attualmente convergendo le nuove offerte di servizi voce/dati di tale operatore, debbano essere previste disposizioni atte a regolare l´interconnessione e l´interoperabilità delle reti dei concorrenti per garantire agli operatori alternativi le medesime possibilità di accesso ai servizi all´ingrosso disponibili per le divisioni commerciali di Telecom Italia, nel generale rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Di particolare interesse nel parere sono la parte relativa alla definizione dei mercati rilevanti e quella relativa all’individuazione delle condizioni di concorrenzialità sui mercati. . .  
   
   
AXA: AUTOMETRICA IN COMODATO D’USO ORA È DISPONIBILE PER TUTTE LE DONNE  
 
I recenti fatti di cronaca hanno dimostrato quanto sia importante il diritto alla sicurezza delle donne. Con Axa Autometrica è sufficiente premere un pulsante per avvisare la Centrale operativa che, su richiesta, può chiamare la polizia, inviare un carro attrezzi o altri veicoli di soccorso. Da settembre Axa ha messo questi servizi a disposizione di tutti senza più l’obbligo di acquisto del dispositivo satellitare. Axa Autometrica, conosciuta per essere stata la prima polizza Rc auto “pay per use” basata sull’utilizzo del dispositivo satellitare Gps, ha pensato alla sicurezza di tutte le donne che guidano e che non vogliono rinunciare alla libertà e al loro diritto di viaggiare da sole di notte, e ora offre il dispositivo satellitare in comodato d’uso. Da settembre non è più necessario acquistare il dispositivo satellitare grazie alla nuova opzione “Gps in comodato” che, nella formula Full Optional al costo annuale 150 euro Iva inclusa, comprende tra i servizi: l’assistenza interattiva tramite il “kit vivavoce”, l’allarme di crash con attivazione automatica, e la localizzazione del veicolo in caso di furto. L’assistenza interattiva funziona premendo un semplice pulsante che apre istantaneamente il collegamento vivavoce con la Centrale attiva 24 ore su 24 dove un operatore è pronto a fornire aiuto, inviando un carro attrezzi in caso di panne del veicolo, mandando un’ambulanza nell’eventualità di malore o allertando le forze dell’ordine in caso di molestie. Il dispositivo Gps a bordo permette di localizzare con precisione la posizione della vettura, rendendo celeri i soccorsi. L’allarme crash si attiva automaticamente in caso di urto grazie a un apposito sensore. In tale eventualità l’operatore dalla Centrale effettua una chiamata per assicurarsi delle condizioni di chi guida e, in caso di necessità o in assenza di risposta, invia immediatamente un’ambulanza sul luogo dell’incidente. Axa Autometrica regala forti risparmi sul prezzo dell’Rc auto a chi percorre pochi chilometri l’anno, e offre uno sconto sulla garanzia furto-incendio del 60%. Axa è particolarmente attenta a tutelare la privacy dei conducenti, non registrando le località raggiunte dall’autovettura, ma unicamente la distanza e il tipo di percorso effettuato. La localizzazione puntuale del veicolo viene utilizzata solo nel caso di invio dei soccorsi o in caso di furto.