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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Novembre 2006
TAR LAZIO: NO AD ALICE 20 MEGA DI TELECOM  
 
Con dispositivo depositato il 2 novembre la Sezione Terza Ter del Tar Lazio ha annullato gli atti adottati dall´Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, con nota del 12/04/06 prot. N. 0017084, a conclusione del procedimento di verifica delle condizioni dell´offerta "managed Ip" di Telecom Italia ai fini della commercializzazione dell´offerta "Alice 20 Mega". Alcuni operatori di Tlc, tra i quali Telvia s. R. L. Avevano impugnato il provvedimento autorizzatorio dell´offerta Alice 20 Mega in quanto lesivo del principio di replicabilità dell´offerta. In particolare l´offerta wholesale “Managed Ip”, corrispondente ad Alice 20 Mega, precludendo l´accesso disaggregato alla rete di Telecom Italia e, quindi, non consentendo un´effettiva differenziazione del servizio, trasformava gli operatori alternativi in meri rivenditori dell´incumbent. Ora l´Agcom dovrà intervenire nuovamente per assicurare che anche l´offerta Alice 20 Mega rispetti il principio di replicabilità .  
   
   
TELECOM ITALIA: UN FAX PER CONTESTARE ERRATE ATTRIBUZIONI DI SERVIZI O PRODOTTI  
 
Telecom Italia ha definito, in accordo con alcune fra le principali associazioni dei consumatori, una serie di azioni per una maggiore tutela del cliente e a rendere più agevole la comunicazione tra lo stesso e l’azienda qualora fosse necessario segnalare eventuali casi di errate attribuzioni di servizi o prodotti. Il numero di fax gratuito 803. 308. 388, per esempio, è a disposizione dei clienti piccole aziende per inviare comunicazioni di eventuali errate attribuzioni di servizi o prodotti sulla propria linea. Il cliente ha tempo per segnalare questi casi fino alla data di scadenza del secondo Conto Telecom Italia successivo all´attivazione del servizio. Questo numero di fax è esclusivamente dedicato per inviare comunicazioni relative a questa tipologia di segnalazioni (cioè eventuali casi di errate attribuzioni di servizi o prodotti ): per tutte le altre informazioni il Servizio Clienti 191 è a disposizione dei Clienti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (la chiamata è gratuita). .  
   
   
INTERNET: LECITO SCARICARE MUSICA IN SPAGNA  
 
Un giudice di Santander, nord della Spagna ha sentenziato che scaricare musica da internet non è un crimine se non viene fatto a fini di lucro. Il giudice ha assolto un internauta di 48 anni accusato di aver scaricato album musicali per scambiarli con altri utenti. Il giudice ha respinto le argomentazioni dell´accusa, che aveva chiesto due anni e indennizzi per migliaia di euro, affermando che per un delitto contro la proprietà intellettuale è necessario che ci sia uno scopo di lucro. .  
   
   
VERSAMENTI TELEMATICI F24  
 
A seguito dei vari quesiti pervenuti ala redazione si conferma che non più dallo scorso 1° ottobre, ma dal prossimo 1° gennaio 2007 i titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica potrà essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari abilitati a Entratel. Chi esegue i versamento telematici deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario o contestatario con abilitazione ad operare con firma digiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di remote/home banking valgono le regole fissate dalle singole banche. I contribuenti non titolari di partita Iva potranno continuare a effettuare i versamenti con modello F24 presso gli uffici postali, le banche o i concessionari della riscossione. Pur se non obbligati , possono anch’essi adottare le modalità telematiche di versamento. .  
   
   
FARMINDUSTRIA: MEDICI NON PIÙ AI CONVEGNI A SPESE DELLE CASE FARMACEUTICHE  
 
La Giunta di Farmindustria, l´Associazione delle imprese del farmaco, aderente a Confindustria, con più di 200 aziende associate, "considerato l´insostenibilità dei tagli dei prezzi per oltre due miliardi di euro nel solo 2007 decisi dall´Aifa e confermati dalla Finanziaria a carico delle imprese del farmaco. Ha deliberato "di sospendere temporaneamente, a partire dal 1 gennaio 2007, il finanziamento delle spese di viaggio e di ospitalità, in Italia e all´estero, in occasione dei convegni e congressi, delle visite dei Medici ai laboratori e ai Centri di Ricerca aziendali e dei corsi e convegni di Educazione Continua in Medicina. La delibera è stata valutata positivamente dall´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. .  
   
   
PROCESSO DEL LAVORO: RIFORMA  
 
A oltre trenta anni dall’entrata in vigore della Legge 11 agosto 1973 n. 533 sul processo del lavoro, approvata all´indomani della Legge 20 maggio 1970 n. 300, meglio nota come Statuto dei lavoratori, è stato presentato al Senato il disegno di legge di riforma del processo del lavoro che ha lo scopo di garantire celerità e certezza alla soluzione delle controversie che riguardano i licenziamenti e i trasferimenti e risolvere questioni che riguardano il processo previdenziale, in particolare con riferimento agli accertamenti sanitari connessi a controversie previdenziali e alle controversie in serie. Il disegno di legge prevede anche una riforma complessiva delle tecniche normative di composizione e di soluzione delle controversie individuali di lavoro, intervenendo sulla conciliazione, sull’arbitrato, sulla formazione di conciliatori e di arbitri, nonché sulle risorse finanziarie". .  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO  
 
Il 26 ottobre la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-198/05, Commissione / Italia in merito al diritto di prestito pubblico. La direttiva 92/100/Cee - concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore. Nell´ordinamento italiano, la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, stabilisce che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione. La Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di avere esentato dall’obbligo di remunerazione previsto dalla Direttiva n. 92/100 tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbene la direttiva stessa limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni. Le autorità italiane non hanno contestato l’argomento della Commissione ma hanno sostenuto che si è aperto un ampio dibattito dinanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore ed il governo italiano ha deciso di presentare prossimamente in Parlamento un disegno di legge. La Corte di giustizia ha rilevato che la Direttiva n. 92/100 permette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico, all´obbligo generale di remunerazione degli autori. L´ambito della deroga deve, però, essere inteso in senso restrittivo. Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse. La normativa italiana, però, esenta dal citato obbligo di remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici: di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico. Tale esenzione eccede dunque i limiti previsti dalla direttiva. Per i motivi sopra esposti la Sesta Sezione della Corte ha statuito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 della Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, n. 92/100/Cee, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale direttiva, in quanto ha esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni. .  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: ESPERIENZA DEL LAVORATORE ALL’ESTERO  
 
Il 26 ottobre 2006 la Seconda Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciata la sentenza relativa alla causa C-371/04, Commissione / Italia, stabilendo che la Repubblica italiana, non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nell’esercizio di un’attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 Ce e 7, n. 1, del regolamento (Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso (per condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato) da quello dei lavoratori nazionali. Il procedimento in esame ha avuto origine in una denuncia di un cittadino alla Commissione. La Commissione ha allora chiesto all´Italia informazioni sulla situazione di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese nell’ambito di un contratto di lavoro con un comitato d’assistenza scolastica italiana (il «Coascit») e la cui esperienza professionale e la cui anzianità acquisite in Francia non sono state prese in considerazione, in seguito, in Italia. La detta domanda è rimasta senza risposta. Analoghi problemi sono stati portati all´attenzione della Commissione da altri denuncianti. In giudizio il governo italiano ha sostenuto che l’obbligo incombente alle autorità pubbliche di uno Stato membro di riconoscere periodi di lavoro svolti in precedenza in un altro Stato membro è subordinato a due condizioni cumulative: i settori delle attività svolte nei due Stati membri devono essere analoghi e l’attività svolta nell’altro Stato membro deve essere riconducibile al servizio pubblico. Il riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite in un altro Stato membro dal lavoratore comunitario successivamente impiegato nel settore pubblico italiano è subordinato all’assunzione previo concorso, come accade in Italia. La Corte ricorda innanzitutto che l’art. 7 del regolamento costituisce solamente una particolare espressione del principio di non discriminazione (art. 39 del Trattato) nel campo specifico delle condizioni di impiego e di lavoro. Per giurisprudenza costante, in forza dell’art. 39 Ce, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d’applicazione del n. 4 di tale disposizione (impieghi nella pubblica amministrazione), stabilisca di prendere in considerazione le attività lavorative svolte in precedenza dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate nello Stato membro cui appartiene il detto ente o in un altro Stato membro. La Corte ha ribadito che il rifiuto di riconoscere l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite presso un’amministrazione pubblica di un altro Stato membro, per il solo fatto che i detti cittadini non avrebbero superato alcun concorso in tale Stato non può essere ammesso: non tutti gli Stati membri assumono i dipendenti del loro settore pubblico in questo solo modo. La discriminazione può essere evitata solo tenendo conto dei periodi di attività analoga svolta nel settore pubblico di un altro Stato membro da una persona assunta conformemente alle condizioni locali. Per gli impieghi non rientranti nell’art. 39, n. 4, Ce, il governo italiano, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (2 mesi dopo la notifica del parere motivato della Commissione, in data 15. 3. 2003), non aveva adottato le misure necessarie affinché fossero riconosciute l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite in altri Stati membri da cittadini comunitari successivamente impiegati nel settore pubblico italiano. .  
   
   
CERIMONIALE, PROTOCOLLO E GALATEO: A MILANO CORSI ESCLUSIVI PER MANAGER E PROFESSIONISTI  
 
Digitando l´indirizzo internet www. Eddaaccademiadistile. It si può consultare un esclusivo programma di corsi interamente dedicati al Cerimoniale, Protocollo e Galateo, nella vita privata e professionale, organizzati a Milano da Edda Accademia di Stile. I corsi sono diretti da Edda Abbagliati, Tourist Consultant, che vanta una pluriennale esperienza, a livello internazionale, nell’ambito dei servizi e del settore turistico alberghiero. Edda Abbagliati è affiancata da Lisa Lorenzini creativa e graphic designer, che cura le parti di laboratorio. Conoscere le regole del Cerimoniale, del Protocollo e del Galateo può essere l’elemento in grado di fare la differenza nei momenti importanti della vita privata e professionale di una persona. Quelli che generalmente possono essere considerati elementi accessori o caratteristici di situazioni riduttivamente ritenute formali, molto spesso si traducono in segni di rispetto, cortesia e attenzione nei confronti degli altri. Conoscere un certo tipo di norme è fondamentale per sapersi muovere con destrezza in ogni occasione, ambiente e situazione. Ogni contesto, legato alla quotidianità o a frangenti di carattere imprenditoriale di alto livello, richiede un approccio particolare ed essere in grado di valutare le differenti situazioni e la loro gestione è il punto di partenza per essere certi di sapersi comportare in modo adeguato. Sulla base di questi presupposti e da uno studio che ha evidenziato lacune notevoli in questo ambito, è nata l’idea di dare vita a un programma articolato di corsi per affrontare con un approccio sistematico le differenti situazioni che si possono presentare in contesti di carattere privato e professionale. Per permettere a chi è interessato ai corsi di seguire un processo di apprendimento sistematico, il programma è articolato in due moduli. Chi desidera iniziare il proprio percorso attraverso l’arte del “buon vivere”, può iscriversi al corso base di 16 ore che affronta i principali aspetti di carattere teorico e pratico. Il secondo modulo è strutturato pensando alle esigenze di manager e professionisti, che sono obbligati, in qualsiasi settore, a muoversi sempre di più in una dimensione globale. L’obiettivo di questo programma è di fornire loro gli strumenti adatti per destreggiarsi adeguatamente nel mondo degli affari, delle trattative e nell’ambito del cross culture. Per aderire al secondo corso è obbligatorio aver frequentato il modulo base. Date: 25-26 Novembre, 12-13 Dicembre e 17-18 Febbraio. Per informazioni e iscrizioni: Edda – Accademia Di Stile, Tel. 02-4390006 - Tel. 055-668360 - E-mail: info@eddaaccademiadistile. It. . .  
   
   
OPEN DAY DI DUE SCUOLE MILANESI DELL´ASSOCIAZIONE FAES  
 
Sabato 11 novembre 2006 dalle 10. 00 alle 12. 00 si svolge l’Open Day del Centro scolastico Argonne (primaria, secondaria primo grado e liceo scientifico) con sede in Via M. Gioia 42 a Milano (tel. 02 67071894, argonne@faes-scuole. It), mentre sabato 18 novembre dalle 10. 00 alle 12. 00 si svolge l’Open Day del Centro scolastico Monforte (primaria, secondaria primo grado e liceo classico) con sede in Via Zanoia ang. Ponzio a Milano (tel. 02 2367081, monforte@faes-scuole. It). Le due scuole, insime al Centro scolastico Aurora (club dei piccoli e scuola dell’infanzia) anch’esso a Milano, appartengono all’Associazione Faes – Famiglia e Scuola (www. Faes-scuole. It), nata a Milano nel 1974 su iniziativa di alcuni genitori e insegnanti per dare vita a centri scolastici che promuovessero la collaborazione educativa tra la famiglia e la scuola. Sulla base di un’esperienza condivisa a livello internazionale (attualmente scuole simili sono presenti in quasi trenta Paesi di tutto il mondo), è stato elaborato il Sistema educativo Faes, nel quale la scuola affianca i genitori – primi e principali educatori dei figli – nel compito di aiutare il figlio a sviluppare una ricca e solida personalità attraverso la formazione completa della persona: intellettuale, umana e spirituale. Negli anni questa esperienza si è estesa a tutti i livelli scolastici, dal nido al liceo, e in altre città italiane sono sorti centri scolastici che adottano il Sistema educativo Faes. Centri scolastici che si ispirano ai principi educativi Faes sono presenti in altre sei città italiane: Bari, Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Verona. Il Sistema educativo Faes si basa sull´educazione personalizzata: l´attività pedagogica e didattica valorizza le caratteristiche personali degli allievi perché ciascuno possa raggiungere il massimo sviluppo delle proprie capacità e abilità, si formi un proprio criterio di giudizio e ottenga la maturità, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere decisioni autonome in maniera libera e responsabile. La collaborazione fra i genitori e la scuola si realizza fin dagli inizi delle scuole Faes in modo particolare nella tutoria, che viene attuata in tutti i livelli, dalla scuola materna al liceo. Il tutor nelle scuole Faes è un insegnante della classe che, oltre a seguire ciascun alunno nel percorso degli studi, assume la responsabilità dell’ascolto e della guida della famiglia, accompagnandola nell’azione educativa. Genitori e tutor elaborano insieme gli obiettivi di crescita da perseguire a casa e a scuola e ne verificano periodicamente l’andamento. I colloqui di tutoria con l’alunno riguardano l’andamento scolastico e la metodologia di studio, la capacità di organizzarsi e le eventuali difficoltà di apprendimento, ma anche, nel rispetto della libertà dello studente, le amicizie, il rapporto con la famiglia, i suoi interessi, cioè il “com’è” lui, nella sua unità di persona. Una formazione così personalizzata, nel rispetto delle caratteristiche e delle tappe di crescita di ognuno, è il motivo fondante di un’altra peculiarità delle scuole Faes: il fatto che sono distinte per maschi e femmine. Tale scelta, a distanza di trent’anni, si dimostra corretta ed è confermata da recenti studi ed esperienze, soprattutto in area anglosassone (Stati Uniti in primis). Il Sistema educativo Faes fa leva sui differenti tempi evolutivi e di apprendimento – soprattutto nell’età della preadolescenza e dell’adolescenza –, sulle caratteristiche psicologiche e affettive proprie e sui differenti interessi dei due sessi, per uno sviluppo più significativo delle potenzialità dei ragazzi e delle ragazze. Sul piano didattico e metodologico, la didattica partecipativa, l´orientamento individuale e il lavoro di gruppo sono le coordinate che orientano l´azione educativa delle scuole Faes. Gli alunni sono protagonisti del proprio apprendimento e della vita della scuola attraverso attività di vario tipo. Un esempio è l’“incaricato del giorno”: tutti gli alunni di medie e liceo collaborano per un giorno all’anno al lavoro della segreteria. Nel piano di studi dei più piccoli sono inseriti l’educazione alla musica e all’ascolto, la psicomotricità e i “bits” (schede che stimolano la memoria visiva). Il Sistema educativo Faes prevede occasioni di incontro e di approfondimento delle tematiche educative per i genitori. A tal fine, promuove sessioni di orientamento familiare, riunioni familiari, conferenze ecc. , ma favorisce anche l’iniziativa delle famiglie per creare un clima di amicizia con incontri, feste, gite. .  
   
   
ASSOCIAZIONE LAUREATI IUAV  
 
Il 27 ottobre 2006, presso il Chiostro della Sede dei Tolentini a Venezia, il Prof. Marino Folin e il Prof. Carlo Magnani hanno presentato l’Associazione laureati “Iuav Alumni”, che nasce su esempi di altri prestigiosi atenei europei ed internazionali e vuole rappresentare – con una visione positiva e propositiva aggiornata – un costante punto di riferimento per tutti i laureati Iuav, delle facoltà di Architettura, Design e Arti, Pianificazione del Territorio. Ricordiamo le tappe principali dell’associazione: il 10 marzo 2004 il Senato Accademico approva lo Statuto, l’11 settembre 2006 vengono registrati l’Atto Costitutivo e lo Statuto, entro il 31 dicembre 2006 saranno eletti gli Organi di Governo e sarà avviata la campagna soci per il 2007, mentre dal 1° gennaio 2007 avrà inizio la piena operatività. Lo scopo non è solo quello di fornire occasioni d’incontro tra associati, ma di offrire servizi utili alla crescita culturale e professionale, costruendo un network d’eccellenza che si consoliderà nel tempo. L’associazione Iuav Alumni considera la formazione avvenuta allo Iuav un’esperienza di vita che non si limita al periodo universitario: perciò intende valorizzare le relazioni con gli “alumni”, mantenere una continua interazione con essi, coinvolgere il maggior numero di laureati, in un contesto di vicendevole interesse. Sarà favorito lo scambio di relazioni, esperienze, indicazioni, testimonianze, tra tutti i laureati: sia quelli che si affacciano sul mondo del lavoro, sia quelli che vi operano già da tempo e con esperienza. Per i professionisti affermati, Iuav Alumni, attraverso le attività promosse e con un’organizzazione efficiente, diventerà il motore per testimoniare i propri percorsi professionali, valorizzando l’Ateneo e preparando un’eredità per le future generazioni. Ulteriori informazioni si possono trovare digitando l’indirizzo internet www. Iuav. Alumni. It, in quanto il sito è già on line dal 27 ottobre 2006. . .