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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Febbraio 2000
 
   
  MAGGIORE SICUREZZA NEGLI ACQUISTI ON LINE

 
   
  Per quanto riguarda la sicurezza del consumatore segnaliamo un´iniziativa presa dal Comitato Consumatori Altroconsumo con il patrocinio della Commissione europea. Il Comitato, intervenendo come soggetto attivo nell’ambito dell’e-commerce, ha messo a punto il Web Trader Code, un Codice di condotta per le imprese di commercio elettronico. Le imprese, che aderiscono al Codice, si impegnano a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni fornite nel loro sito. Prima dell’invio di qualsiasi ordine d’acquisto, il fornitore dovrà, infatti, informare correttamente ed in modo completo il consumatore sui seguenti elementi: - propria denominazione, forma giuridica, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, iscrizione alla camera di commercio, eventuali permessi e licenze; - caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi offerti, compresi i servizi post-vendita e la garanzia (eventuali foto ed illustrazioni che appaiono nel sito hanno valore contrattuale); - disponibilità dei prodotti; - modalità, luogo e termine massimo di consegna del bene o di esecuzione del servizio; - prezzo e spese accessorie (tasse, trasporto, ecc. ). Se non è possibile determinare con precisione un elemento del prezzo, in quanto variabile (ad esempio spese di spedizione in funzione del paese o del peso), il fornitore deve comunicare il listino delle tariffe, indicando i prezzi almeno in lire e in euro; - modalità di pagamento e divise accettate; - condizioni generali di contratto applicabili; - durata della validità dell´offerta; - esistenza o assenza, durata e modalità dell’esercizio del diritto di recesso e di annullamento del contratto; - procedura di reclamo. Le imprese, se rispettano le condizioni indicate nel Web Trader Code, possono inserire sul proprio sito il logo Web Trader di Altroconsumo, con il quale i consumatori possono riconoscere i siti che si sono impegnati a garantire loro le migliori condizioni nelle quali effettuare un acquisto on-line. Il logo è rilasciato dal Comitato Consumatori Altroconsumo solo dopo aver verificato che il Codice Web Trader sia stato effettivamente rispettato. Non solo, ma il Comitato attuerà anche delle verifiche periodiche successive. Il consumatore può segnalare scorrettezze o disservizi da parte di un operatore in possesso del logo Web Trader all´e-mail associati@altroconsumo. It. Per una maggiore tutela del consumatore Altroconsumo ha previsto che: - il fornitore debba concedere un termine per l’esercizio del diritto di recesso di almeno 10 giorni dal momento della consegna del prodotto o della conclusione del contratto di prestazione di servizi; - durante questo termine il fornitore s’impegna a prelevare i prodotti consegnati o ad annullare i contratti di prestazione di servizi, senza spese a carico del consumatore; - in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, le somme già pagate gli saranno rimborsate entro 15 giorni. Il diritto di recesso non è applicabile ai contratti che hanno per oggetto la fornitura di prodotti personalizzati o su misura o che, per loro natura, non possono essere rispediti o sono suscettibili di rapido deterioramento, alla fornitura di giornali, periodici e all’acquisto di valori mobiliari. Per i servizi on-line oggetto di abbonamento, il consumatore perde il diritto di recesso quando chiede la prestazione immediata del servizio. Questa richiesta dev’essere espressa ed essere preceduta dalla comunicazione che in questo caso si perde il diritto ad esercitare il recesso. Il fornitore accorda un termine di prova gratuito di almeno 10 giorni lavorativi. Il fornitore offre la scelta tra diverse modalità di pagamento, di cui una almeno consenta al consumatore di pagare soltanto al momento dello spirare del termine per il recesso e senza maggiorazione di prezzo. Il fornitore non deve accettare pagamenti prima della conclusione del contratto ed in caso di pagamento con carta di credito si deve impegnare a non trasmettere l’ordine di pagamento all’emittente fino allo spirare del termine per il recesso. .  
   
 

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