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Notiziario Marketpress di Martedì 22 Febbraio 2000
 
   
  FONDI PENSIONE: IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO LEGISLATIVO

 
   
  Venerdì 11 febbario u. S. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul trattamento fiscale dei fondi pensione e del risparmio previdenziale in genere, la cui decorrenza è fissata al 2001. Di seguito illustriamo le principali novità del provvedimento che affronta l´aspetto fiscale delle varie forme di previdenza complementare con lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza integrativa, sia collettiva che individuale, grazie a un trattamento fiscale agevolato rispetto ad altre forme di investimenti. Aliquota sui rendimenti: per i fondi pensione, chiusi o aperti pari al l’11% anziché il 12,5% applicato alle altre rendite finanziarie. L’11% è prelevato anche sulla rivalutazione del Tfr. Tassazione all´11% della quota di pensione corrisposta dai fondi integrativi. La quota corrispondente ai contributi non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell´attività lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto a Irpef. La quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo sarà sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell´11%. Trattamento di fine rapporto: sarà tassato solo per la parte capitale, mentre i rendimenti finanziari saranno soggetti all´imposta sostitutiva dell´11%. Per i rapporti di lavoro di durata effettiva non superiore a due anni, è prevista una detrazione dall’imposta di 120. 000 lire per ciascun anno. Per chi cessa il rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2001 e l’entrata in vigore della riforma del Tfr (e comunque non oltre il 31 dicembre 2005) avrà una detrazione d’imposta di lire 120. 000 per ogni anno. Aumento della deducibilità: gli importi versati ai fondi saranno deducibili fino a un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente con un tetto massimo di 10 milioni. Per i lavoratori dipendenti, lo sgravio scatta solo se versano nei fondi una quota di Tfr pari ad almeno la metà dell´intera contribuzione. Deducibilità: saranno deducibili i versamenti per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali con durata di almeno 15 anni e avranno la stessa tassazione dei fondi pensione. Per le polizze già in essere resta in vigore l´attuale regime. Per le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, continuerà a essere applicato l´attuale regime. Prosecuzioni volontarie: i contributi saranno deducibili al 12% dall´imponibile. Casalinghe: potranno versare nei loro fondi pensione i buoni sconto che i centri vendita convenzionati o i gestori di card elettroniche metteranno a loro disposizione. Le casalinghe, gli studenti, i figli a carico o i disoccupati potranno aderire a una polizza previdenziale o a un fondo aperto con un beneficio di 10 milioni di deduzione fiscale. La stessa agevolazione spetta anche chi li ha in carico fiscalmente, sempre nel limite di 10 milioni. .  
   
 

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