Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Giugno 2000
 
   
  POLIZZE VITA: TASSAZIONE SUI CONTRATTI IN CORSO

 
   
  A partire dal 1° gennaio 2001 saranno pienamente operative la riforma dei contratti di assicurazione vita e gli effetti che la nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 47/00 avrà sulle polizze vita stipulate da tale data. Per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina attuale che prevede una detrazione del 19% sui premi versati per un importo complessivamente non superiore a due milioni e cinquecentomila lire. La disciplina ora in vigore trova applicazione nei confronti del contratto che prevede esclusivamente la copertura del rischio morte o invalidità e del contratto che prevede il pagamento di una somma alla sua scadenza in caso di sopravvivenza. La disciplina illustrata si applica anche al contratto che ha intrinseca natura finanziaria (contratto unit o index linked). Per quelli stipulati successivamente e non aventi funzione previdenziale, occorre distinguere fra i contratti assicurativi con funzione finanziaria da quelli con funzione assicurativa. Sui rendimenti dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, stipulati dopo il 1° gennaio 2001, si applicherà, al momento dell´erogazione della prestazione, l´imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, applicando anche il cosiddetto "equalizzatore", l´elemento di rettifica stabilito dal Ministero delle Finanze che rende la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i rendimenti avessero subito la tassazione per maturazione. Data la funzione finanziaria, sui premi pagati per questi tipi di contratto non spetta alcuna deduzione o detrazione d´imposta. La detrazione d´imposta, per un importo complessivamente non superiore a due milioni e cinquecentomila, spetta invece per i premi pagati per i contratti assicurativi che hanno per oggetto la copertura dei rischi morte, invalidità grave o non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana. Le somme erogate all´interessato o ai suoi eredi al verificarsi di uno di tali eventi, in quanto risarcitorie o reintegrative di un danno o di una perdita patrimoniale, sono esenti da imposizione fiscale. .  
   
 

<<BACK