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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Ottobre 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INDENNITÀ A TEMPO PIENO PER LA LAVORATRICE A TEMPO PARZIALE LICENZIATA SENZA PREAVVISO

 
   
  L’indennità di licenziamento per un lavoratore a tempo pieno che sia licenziato durante un congedo parentale a tempo parziale si calcola sulla base della sua retribuzione a tempo pieno. Una riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovino in una situazione di congedo parentale. La Corte sottolinea che mentre fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore assunto nel contesto di un contratto di lavoro a tempo pieno non svolge lo stesso numero di ore di lavoro di un lavoratore attivo in regime di tempo pieno. Tuttavia, tale circostanza non significa che l’uno e l’altro si trovino in una situazione differente rispetto al contratto di lavoro iniziale. Infatti, in forza della normativa belga, mentre fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, il lavoratore assunto in regime di tempo pieno continua a maturare nell’impresa un’anzianità, che è presa in considerazione ai fini del calcolo del termine di preavviso previsto dalla legge in caso di licenziamento, come se non avesse ridotto le sue prestazioni. Inoltre il lavoratore a tempo pieno percepisce, durante il congedo parentale a tempo parziale, oltre alla retribuzione attinente alle prestazioni lavorative che continua a svolgere, un assegno forfettario, versato Ufficio di collocamento nazionale, inteso a compensare la riduzione della retribuzione. (Sentenza C-116/08 Christel Meerts / Proost Nv del 22 ottobre 2009) .  
   
 

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