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Notiziario Marketpress di Mercoledì 09 Dicembre 2009
 
   
  TRASPORTI FERROVIARI PIÙ SICURI I VIAGGIATORI DELLE FERROVIE OTTERRANNO NUOVI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA

 
   
   Bruxelles, 9 dicembre 2009 - I passeggeri delle ferrovie a partire dal 3 dicembre potranno godere di nuovi diritti a tutela della loro persona e delle loro cose quando viaggiano in treno all’interno dell’Unione europea. Il regolamento (Ce) n. 1371/2007 dell’Ue relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, che entra in vigore oggi, stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti. Ogni anno, quasi 8 miliardi di viaggiatori utilizzano il treno per i loro spostamenti. Antonio Tajani, commissario europeo per i trasporti e vicepresidente della Commissione, ha osservato: “Con milioni di viaggiatori che l’attraversano in lungo e in largo ogni giorno, trovo ovvio che l’Europa debba garantire ai suoi cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comodità. Questi nuovi diritti, a tutela di quanti viaggiano in treno, promuovono servizi affidabili e di alta qualità a favore dei clienti delle ferrovie. Dopo aver stabilito i diritti di quanti viaggiano in aereo o in treno, il prossimo passo della Commissione sarà tutelare quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o pullman. ” I nuovi diritti in vigore da oggi sono diretti a: garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni; rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1 285 euro per ogni bagaglio); rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate. Tale anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro per passeggero in caso di decesso; rafforzare il diritto dei passeggeri delle ferrovie a ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore; attribuire ai passeggeri delle ferrovie il diritto di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi; rendere più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari; imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni; obbligare le società ferroviarie a istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo regolamento; obbligare gli Stati membri a garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente, quando gli interessati ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati; estendere ai servizi ferroviari nazionali i diritti dei viaggiatori previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Cotif), che riguarda solo il trasporto internazionale. Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri, gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere deroghe permanenti per tali servizi, ma non per i servizi transfrontalieri all’interno dell’Ue. I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione europea ha inoltre proposto una nuova normativa a tutela dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o pullman. Tali norme potrebbero essere adottate già l’anno prossimo. .  
   
 

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