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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Maggio 2010
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: KARAOKE, L’USO DEI TESTI DELLE CANZONI VA AUTORIZZATO

 
   
  La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11300/2010, ha accolto il ricorso di alcune case editrici musicali contro la Rai annullando la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma e stabilendo che anche il karaoke che riproduce musica e testo viola il diritto d´autore. Nel 1997, gli editori avevano contestato all’emittente televisiva di aver trasmesso senza disporre della relativa autorizzazione, i testi di alcuni brani musicali su video eseguiti durante un programma di karaoke, violando così il diritto di riproduzione dei testi letterari. Le società discografiche chiedevano il risarcimento del danno sostenendo che la diffusione e la riproduzione del testo era avvenuta in violazione del diritto d´autore. La Corte d’Appello, nel maggio 2004, aveva dato ragione alla Rai, sostenendo che non poteva rientrare nel concetto di riproduzione la semplice visualizzazione del testo in sincronia con la musica. I giudici della Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto che "la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione". Ora la Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso alla luce del principio secondo cui "in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo dei testi è possibile da parte di terzi, a prescindere dalla finalità o meno di profitto". Quando manca l´autorizzazione, pertanto, c´e´ violazione del diritto d´autore in quanto "la registrazione di un testo sul supporto costituisce atto di riproduzione"  
   
 

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