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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Maggio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO IL LIMITE ALLA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE UNIVERSITARIE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 
   
  La Corte di giustizia Ue ha stabilito che è conforme al diritto dell´Unione una disciplina nazionale che limita, ai fini della detrazione fiscale sull´Irpef, le spese sostenute presso le università private di altri Stati Ue ad un ammontare pari alle spese previste dalle università statali italiane per dei corsi analoghi. L´esclusione totale della detraibilità di tali spese sarebbe, invece, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed alla libera circolazione dei cittadini dell´Unione. Il sig. Zanotti, avvocato tributarista residente in Roma, ha frequentato un Master in diritto tributario internazionale presso l´International Tax Center a Leida (Paesi Bassi) del costo di 12 000 euro. Al momento della dichiarazione dei redditi, ha detratto dall´Irpef il 19% delle spese sostenute per la frequenza al Master a titolo di oneri deducibili per spese di istruzione secondaria e universitaria. L´agenzia delle entrate di Roma ha invece ammesso la detrazione unicamente per il 19% del costo di un corso analogo in un´università in prossimità del suo domicilio. In effetti, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), quale interpretato ed attuato alla luce della circolare n. 95/2000 del Ministero delle Finanze, dall´Irpef può essere detratto il 19% delle spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere nei limiti dei costi previsti dagli istituti statali italiani per dei corsi analoghi, ed, in particolare, per i corsi all´estero, dei costi previsti dall´Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Il Sig. Zanotti, facendo valere l´incompatibilità col diritto comunitario dei limiti alla detrazione previsti dalla normativa italiana, ha impugnato la cartella di pagamento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale ha rivolto alla Corte di giustizia Ue un quesito pregiudiziale. Nella sentenza odierna, la Corte osserva, in primo luogo, che, qualora la detrazione fosse esclusa per il contribuente che abbia frequentato un istituto privato situato in un altro Stato membro e concessa, invece, ad un contribuente che frequenta un analogo istituto nel proprio Stato, la legislazione nazionale comporterebbe, per il primo, un onere fiscale più gravoso, e dissuaderebbe non solo la frequenza a corsi d´istruzione universitaria negli istituti stabiliti in un altro Stato membro, ma anche l´offerta di formazione proveniente da istituti di insegnamento privati stabiliti in un altro Stato membro, costituendo cosí un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Del pari, nel caso in cui la detraibilità fiscale fosse esclusa per le spese universitarie sostenute in un altro Stato membro ed ammessa, invece, per le spese sostenute nel proprio Stato membro, i contribuenti che hanno esercitato la propria libertà di circolazione sarebbero svantaggiati, e le libertà riconosciute ai cittadini dell´Unione ostacolate. In secondo luogo, la Corte affronta il caso in cui la detrazione delle spese sostenute all´estero sia possibile, ma soggetta a due limiti, uno quantitativo, che ammette la detrazione delle spese universitarie incorse per la frequenza di corsi in un altro Stato membro in misura non superiore al tetto massimo stabilito per le tasse ed i contributi degli istituti statali, ed uno territoriale, che permette la detrazione di tali spese entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi dell´università pubblica italiana che offre corsi analoghi più vicina al domicilio fiscale del contribuente in Italia. La Corte rileva che il limite quantitativo si applica indistintamente agli stabilimenti privati situati in Italia ed a quelli situati in un altro Stato membro. Rispetto al limite territoriale, la Corte osserva che anche il contribuente che frequenta un corso presso un istituto privato italiano è soggetto al tetto massimo fissato in funzione delle tasse e dei contributi dell´università pubblica italiana della medesima città, o, in mancanza, della regione in cui è sito detto istituto privato. Inoltre, onde evitare un aggravio finanziario eccessivo, uno Stato membro può limitare l´importo deducibile a titolo di spese d´istruzione. Sebbene le tasse universitarie varino, in funzione delle tasse regionali applicabili e delle decisioni dei singoli atenei, da un´università all´altra, una tale variazione incide allo stesso modo sulla fissazione del limite applicabile alle spese per i contribuenti che frequentano istituti privati in un altro Stato membro e quelli che frequentano tali istituti in Italia. Ne risulta che, non mettendo i contribuenti che, esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, frequentano dei corsi di istruzione presso degli istituti privati in un altro Stato membro in una posizione sfavorevole rispetto a coloro che li frequentano nel proprio Stato membro, una detrazione sottoposta a tali limiti quantitativi e territoriali non ostacola né la libera prestazione dei servizi né la libera circolazione dei cittadini dell´Unione. Spetterà al giudice di rinvio determinare se la questione rileva della libera prestazione di servizi o delle libertà riconosciute ai cittadini dell´Unione, e se la detrazione è esclusa o soggetta al doppio limite quantitativo e territoriale. (Sentenza nella causa C-56/09, Zanotti/agenzia delle entrate)  
   
 

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