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Notiziario Marketpress di Mercoledì 06 Dicembre 2006
 
   
  SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA DISTRIBUZIONE DI UN SEGNALE MEDIANTE APPARECCHI TELEVISIVI DA PARTE DI UN ALBERGO AI CLIENTI PRESENTI NEL SUO STABILIMENTO È PROTETTA DAL DIRITTO DŽAUTORE IL CARATTERE PRIVATO DELLE CAMERE DŽALBERGO È IRRILEVANTE

 
   
  La direttiva sul diritto dŽautore nella società dellŽinformazione prevede, per gli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione, compresa la messa a disposizione del pubblico, delle loro opere, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. La Sgae (ente incaricato della gestione dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna) ha considerato che lŽuso degli apparecchi televisivi e degli apparecchi di diffusione di musica dŽambiente nellŽambito dellŽalbergo di cui la società Rafael è proprietaria ha dato luogo ad atti di comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio che essa gestisce. Ritenendo che questi atti comportassero una violazione del diritto dŽautore, la Sgae ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici spagnoli. LŽaudiencia Provincial di Barcellona ha adito la Corte di giustizia a tal riguardo. La Corte rileva innanzi tutto che la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere intesa in senso ampio per raggiungere lŽobiettivo principale della direttiva, ossia introdurre un livello elevato di protezione a favore, tra lŽaltro, degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per lŽutilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un albergo si succedono rapidamente. Si tratta, in generale, di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico, in rapporto allŽobiettivo principale della direttiva. La mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva. Peraltro, tale installazione può rendere tecnicamente possibile lŽaccesso del pubblico alle opere radiodiffuse. Pertanto, se, mediante apparecchi televisivi in tal modo installati, lŽalbergo distribuisce il segnale ai clienti alloggiati nelle sue camere, si realizza una comunicazione al pubblico senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata. Risulta del resto dalla direttiva sul diritto dŽautore nella società dellŽinformazione che il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è irrilevante, poiché la direttiva richiede unŽautorizzazione dellŽautore per gli atti di comunicazione con i quali lŽopera viene resa accessibile al pubblico e non per le trasmissioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente. Di conseguenza, il detto diritto di messa a disposizione del pubblico e pertanto di comunicazione al pubblico verrebbe manifestamente privato della sua sostanza se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati. .  
   
 

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