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Notiziario Marketpress di Venerdì 18 Luglio 2003
 
   
  QUALIFICHE PROFESSIONALI: LA COMMISSIONE AGISCE PER FAR APPLICARE LE SENTENZE DELLA CORTE IN ITALIA, SPAGNA E IRLANDA

 
   
  Bruxelles, 18 luglio 2003 - La Commissione europea ha deciso di rammentare allŽItalia, alla Spagna e allŽIrlanda i loro obblighi di eseguire le sentenze della Corte di giustizia europea. Nel marzo 2002, la Corte ha constatato che lŽItalia è venuta meno ai suoi obblighi che le incombono in virtù del diritto europeo per quanto concerne la libera circolazione degli architetti e il riconoscimento reciproco delle loro qualifiche. LŽitalia ha eseguito solo parzialmente questa sentenza. La Spagna non ha eseguito una sentenza della Corte del maggio 2002 per quanto concerne il recepimento corretto della direttiva 93/16/Cee intesa a facilitare la libera circolazione dei medici e il riconoscimento reciproco dei loro diplomi. Infine, nel dicembre 2002 la Corte ha condannato lŽIrlanda per non aver notificato alla Commissione le misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva 98/5/Ce concernente lŽinsediamento degli avvocati. LŽirlanda non ha ancora comunicato queste misure. Le "lettere di messa in mora" inviate dalla Commissione costituiscono la prima fase della procedura applicata sulla base dellŽarticolo 228 del trattato per costringere gli Stati membri a rispettare le sentenze della Corte. Se gli Stati membri non eseguono le sentenze della Corte, la Commissione potrà chiedere alla Corte di infliggere loro unŽammenda. Se il diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è rispettato, le persone qualificate rischiano di essere private del diritto di esercitare la loro professione in tutti gli Stati membri. Inoltre, ostacolando il riconoscimento europeo delle qualifiche professionali, gli Stati membri riducono la possibilità, per i propri cittadini, di scegliere i professionisti qualificati di altri Stati membri per ottenere la prestazione di un servizio sul loro territorio. Italia - architettura La Commissione ha deciso di inviare allŽItalia una lettera di messa in mora per mancata esecuzione della sentenza della Corte del 21 marzo 2002 (causa C-298/99). Con questa sentenza, la Corte ha constatato che lŽItalia è venuta meno ai suoi obblighi che le incombono in virtù dellŽarticolo 49 del trattato Ce vietando allŽarchitetto, stabilito in un altro Stato membro e prestatario di servizi in Italia, di possedere unŽinfrastruttura permanente nel territorio italiano. La sentenza riguarda anche il recepimento incompleto della direttiva relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche nel settore dellŽarchitettura (85/384/Cee) e la non conformità con questa direttiva dellŽesigenza generale e sistematica di traduzione ufficiale e di presentazione degli originali dei documenti richiesti. Con la ŽLegge ComunitariaŽ 2002, pubblicata il 7 febbraio 2003, lŽItalia ha corretto la maggior parte delle inadempienze in questione. Tuttavia, lŽabolizione del divieto per il prestatario di servizi di possedere unŽinfrastruttura sul territorio italiano non risulta chiaramente dalla legge e talune disposizioni della direttiva 85/384/Cee non sono state ancora recepite in modo completo e corretto. Spagna - diplomi di medico specialista La Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora al Regno di Spagna per mancata esecuzione della sentenza della Corte del 16 maggio 2002 (causa C-232/99) relativa al recepimento incorretto dellŽarticolo 8 della direttiva intesa a facilitare la libera circolazione dei medici e il riconoscimento reciproco dei loro diplomi, certificati e altri titoli (93/16/Cee). Questa direttiva codifica un certo numero di direttive adottate dal Consiglio dal 1975 nel settore della libera circolazione dei medici. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1986 per la Spagna. Essa prevede in particolare lŽobbligo per gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda di accesso alle specializzazioni in medicina, che non sono coperte dal sistema di riconoscimento reciproco automatico istituito dalla direttiva, di riconoscere, a determinate condizioni, le formazioni acquisite altrove nellŽUnione. Le autorità competenti dello Stato membro dŽaccoglienza devono tener conto, interamente o in parte, dei periodi di formazione acquisiti in un altro Stato membro quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro dŽaccoglienza per la formazione specialistica in questione. Dopo aver verificato il contenuto e la durata della formazione specialistica dellŽinteressato sulla base dei diplomi, certificati e altri titoli presentati, le autorità possono imporre una formazione complementare. La Spagna non ha fino ad ora comunicato le misure adottate per conformarsi alla sentenza della Corte. Irlanda - avvocati La Commissione ha deciso dŽinviare una lettera di messa in mora anche allŽIrlanda per mancata esecuzione della sentenza della Corte del 10 dicembre 2002 (sentenza C-362/01) relativa alla mancata comunicazione delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva 98/5/Ce concernente lŽinsediamento degli avvocati. Questa direttiva, che doveva essere recepita nella legislazione nazionale entro il marzo 2000 intende facilitare lŽinsediamento basato sul titolo professionale di origine, lŽacquisizione del titolo professionale di accoglienza e lŽesercizio in comune della professione. In particolare, la direttiva consente ad un avvocato di insediarsi in uno Stato membro e di praticare il diritto del paese dŽaccoglienza immediatamente dopo aver dimostrato di essere già iscritto allŽalbo degli avvocati in un altro Stato membro, senza aver bisogno di superare una prova o di seguire un tirocinio. Inoltre, dopo aver esercitato effettivamente e regolarmente per tre anni unŽattività in cui interviene il diritto dello Stato membro in questione, incluso il diritto comunitario, un avvocato ha il diritto di accedere alla professione nello Stato membro dŽaccoglienza e di acquisire così il titolo professionale di tale Stato membro. Ad esempio, in virtù della direttiva, un "advokat" danese può insediarsi in Germania, iniziare immediatamente a praticare il diritto tedesco quale "advokat" e ottenere dopo tre anni il titolo tedesco di "Rechtsanwalt". Le autorità irlandesi non hanno ancora notificato alla Commissione le misure adeguate per eseguire la sentenza della Corte. Per ottenere informazioni aggiornate sulle procedure di infrazione riguardanti lŽinsieme degli Stati membri si può consultare il sito seguente: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm    
   
 

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