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Notiziario Marketpress di Martedì 03 Aprile 2012
 
   
  ENERGIA:PUBBLICATO IN SICILIA DECRETO CHE DISCIPLINA IMPIANTI TERMICI

 
   
  Palermo, 3 aprile 2012 - EŽ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 30 marzo il decreto del dirigente generale del Dipartimento allŽEnergia della Regione siciliana, Gianluca Galati, che disciplina lŽinstallazione, la tenuta e il monitoraggio di tutti gli impianti termici siciliani. LŽapplicazione del regolamento consentiraŽ di ridurre i consumi di energia e mantenere in condizioni di sicurezza gli impianti, a beneficio dellŽambiente. Inoltre, per conoscere in modo completo i dati relativi agli impianti termici e diffondere in modo piuŽ omogeneo le attivitaŽ di ispezione sugli stessi impianti, il dirigente generale anticipa che "la Regione intende realizzare il ŽCatasto termicoŽ regionale, cioeŽ un sistema informativo unico, dove far confluire tutti i catasti degli impianti istituiti presso le autoritaŽ competenti, quale strumento di riferimento per le attivitaŽ ispettive". "Prevediamo di raccogliere nello stesso Catasto informatico - aggiunge Galati - anche le informazioni sullŽesercizio degli impianti del territorio alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e che i compiti di attuazione e gestione del sistema di raccolta e di ispezione siano affidati al Dipartimento dellŽEnergia". Il decreto interessa gli impianti destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, noncheŽ gli organi di regolazione e di controllo. Nel dettaglio, la disciplina riguarda gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. QuestŽultimi sono peroŽ assimilati agli impianti termici qualora si tratti di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unitaŽ immobiliare, sia maggiore o uguale a 15 kW.  
   
 

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