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Notiziario Marketpress di
Lunedì 15 Settembre 2003 |
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CODICE DELLA STRADA: IL CONTENZIOSO
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Il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha chiarito, con la circolare del 13 agosto 2003, i contenuti dell´art. 204 bis del nuovo codice della strada, in materia di ricorso avverso l´ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, dopo le modifiche apportate dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del Decreto legge n. 151/03. In caso di ricorso davanti al Giudice di pace avverso ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, il ricorrente deve versare, presso la cancelleria del Giudice di pace, pena l´inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall´organo accertatore. Il versamento della cauzione deve esser fatto su un libretto di deposito giudiziario (art. 2 R.d. 10 marzo 1910, n. 149) aperto presso gli uffici postali dal ricorrente. Il libretto di deposito giudiziario dovrà essere intestato al ricorrente e riportare, come causale, la natura del versamento, gli estremi, data e numero, del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l´indicazione dell´Autorità che ha stilato il verbale. Il libretto dovrà essere allegato al ricorso. La circolare illustra anche gli adempimenti a carico alla cancelleria, le modalità di restituzione delle somme versate, in caso di accoglimento del ricorso, e la contestuale chiusura del libretto di deposito giudiziario. Di seguito riepiloghiamo il tipo di infrazione, la norma violata ed il relativo articolo del nuovo Codice, commessa, la decurtazione di punteggio, la sanzione amministrativa collegata e le eventuali sanzioni accessorie. |
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