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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Settembre 2003
 
   
  TUTELA GIURIDICA DEI SOFTWARE: LA NORMATIVA

 
   
  Alla richiesta di un lettore relativa alla normativa vigente in tema di tutela giuridica dei software precisiamo che occorre fare riferimento alDecreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, che ha modificato la Legge n. 633/41, relativa al diritto d´autore. Il provvedimento ha previsto, infatti, l´applicabilità del diritto d´autore anche ai software, vale a dire ai programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell´autore. Sono, invece, esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. Il titolare del diritto d´autore sul software ha i diritti esclusivi di effettuarne o autorizzarne la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, la traduzione, la modificazione in senso lato, la distribuzione in qualsiasi forma compresa la locazione. Sono previste diverse eccezioni riservate ai soli soggetti che abbiano il diritto di utilizzare il software: la creazione della copia di backup (copia di riserva o di salvataggio del software), l´osservazione, lo studio o la prova del funzionamento del programma (per determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora tali atti siano compiuti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma), le attività indispensabili per conseguire l´interoperabilità con altri programmi purché non siano utilizzate per sviluppare, produrre o commercializzare un altro programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra ipotesi che violi il diritto di autore. Il Decreto legislativo n. 518/92 regolamenta anche la realizzazione di software nell´ambito del rapporto di lavoro, disponendo che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell´esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. La Siae - Società italiana degli autori ed editori - tiene un registro per i programmi per elaboratore, contenente il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma; la registrazione è facoltativa ed onerosa. Il regolamento del "Registro pubblico speciale" è stato disposto dal D.p.c.m. 3 gennaio 1994, n. 244, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.  
   
 

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