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Notiziario Marketpress di Venerdì 26 Settembre 2003
 
   
  LA COMMISSIONE CHIARISCE LE REGOLE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DEL 6PQ AI FUTURI STATI MEMBRI, PRIMA DELLA LORO ADESIONE

 
   
  Bruxelles, 26 settembre 2003 - Vista la confusione creatasi in merito alla concessione di finanziamenti ai paesi candidati all´adesione all´Ue nell´ambito dei primi progetti per il Sesto programma quadro (6Pq), la Commissione europea ha pubblicato una nota per chiarire la situazione. I malintesi riguardano l´articolo 32 del trattato di adesione, in base al quale non si può assumere alcun impegno finanziario a favore dei dieci futuri Stati membri nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2004. La Commissione intende tuttavia sottolineare che tali disposizioni non influiscono sulla partecipazione al 6Pq delle organizzazioni provenienti da questi paesi. Le disposizioni amministrative riguardanti i contratti da sottoscrivere ed i progetti da avviare nel corso di questo periodo stabiliscono quanto segue: - azioni multipartner nelle quali il coordinatore non proviene da uno dei paesi candidati. I finanziamenti della Commissione possono essere utilizzati per coprire le spese indicative sostenute da un qualunque partner appartenente ai dieci futuri Stati membri. Il contratto comprende una clausola secondo la quale l´adesione dei contraenti di questi paesi diventerà effettiva il 1° maggio 2004, ma tutte le spese sostenute da tali contraenti saranno ammissibili a partire dalla data d´inizio del progetto, anche se anteriore al 1° maggio. - azioni multipartner nelle quali il coordinatore proviene da uno dei dieci futuri Stati membri. Il consorzio del progetto deve scegliere fra due alternative: rimandare la conclusione del contratto al 1° maggio 2004 (ciò non influirà sulla finalizzazione dei contributi dei partner, che potrà essere effettuata prima di tale data), oppure sostituire temporaneamente il coordinatore con un cittadino di uno Stato membro dell´Ue, per il periodo compreso fra la sottoscrizione del contratto ed il 1° maggio 2004. - azioni intraprese da un solo partner nelle quali il contraente proviene da uno dei dieci futuri Stati membri. Anche in questo caso sono previste due soluzioni: il contraente può rimandare la conclusione del contratto al 1° maggio 2004, oppure includere nel contratto una clausola che ne fissa l´entrata in vigore al 1° maggio 2004. Ciò non influirà sull´ammissibilità delle spese sostenute prima di questa data, se la data d´inizio del progetto stabilita nel contratto è anteriore al 1° maggio 2004. L´articolo 32 non si applica ai contratti dei valutatori e di altri esperti.  
   
 

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