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Notiziario Marketpress di Venerdì 10 Ottobre 2003
 
   
  PSICOLOGO OBBLIGATORIO PER LE SELEZIONI DEL PERSONALE CON VALUTAZIONE PSICOATTITUDINALE SENTENZA INNOVATIVA DEL TRIBUNALE DI MILANO - PIÙ GARANZIE PER I CITTADINI - LE IMPLICAZIONI PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE

 
   
  Milano 10 ottobre 2003 - Qualora l´attività di selezione del personale comporti la realizzazione di un profilo psicologico del candidato, essa deve avvalersi dell´opera di uno psicologo regolarmente iscritto all´Albo. Tra le motivazioni, recentemente depositate, della sentenza del Tribunale monocratico di Milano, n°5688/03 del 28/05/03, queste riguardanti le modalità e le competenze dell´attività di selezione del personale aprono scenari del tutto nuovi. "E´ una sentenza importante - ha commentato Robert Bergonzi, Presidente dell´Ordine degli Psicologi della Lombardia - sia per le aziende pubbliche e private che dovranno tenerne conto quando organizzano le selezioni del personale, che per i cittadini. Quest´ultimi saranno più tutelati nel momento delicatissimo in cui viene stilato il proprio profilo psicologico per finalità di lavoro e giustamente si chiede di non essere valutati da chi non è preparato a farlo". "E´ una sentenza importante anche per gli psicologi e per il futuro di questa professione - ha concluso Bergonzi - dopotutto l´Albo professionale degli psicologi è stato introdotto da poco, nel 1989, proprio per garantire la massima professionalità ed evitare fenomeni di improvvisazione o millanteria. Questa sentenza finalmente fa proprio lo spirito che ha informato l´azione del legislatore negli anni recenti e dà ragione alle reiterate proteste degli psicologi. Crediamo sia giunto il momento di riconoscere, anche in Italia, l´importanza del ruolo dello psicologo in mondi come quello del lavoro e della scuola dove, a differenza di altri Paesi europei, il nostro contributo è poco valutato". La sentenza del Tribunale di Milano è stata originata dal ricorso di alcuni lavoratori della Regione Lombardia contro un consulente esterno, incaricato nel 1999 dalla Regione di svolgere una selezione interna per il conferimento di 25 incarichi di responsabile di posizioni afferenti all´area "quadri" del Consiglio Regionale. Alcuni tra i 73 candidati sottoposti alla selezione, risultati inidonei, avevano presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano (in data 8 febbraio 2000) contestando la qualificazione professionale del consulente incaricato dalla Regione di svolgere la selezione. In seguito, l´Ordine degli Psicologi della Lombardia si era costituito parte civile. La selezione del personale messa in atto dal consulente della Regione Lombardia era basata anche sulla "stesura di un profilo psicologico individuale" per la "valutazione del potenziale" attraverso la metodologia chiamata "Assessment center". "Per il Tribunale di Milano - ha spiegato l´avvocato Paola Minerva, legale dell´Ordine degli Psicologi della Lombardia - l´attività del consulente della Regione non poteva che qualificarsi come diagnosi psicologica, e nelle motivazioni è scritto a chiare lettere che ´l´attività di valutazione del potenziale è riservata alla professione di psicologo´ ".  
   
 

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