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Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Ottobre 2003
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO AL FINANZIAMENTO DELLE RETI RADIOTELEVISIVE PUBBLICHE IN ITALIA E PORTOGALLO

 
   
  Bruxelles, 16 ottobre 2003. La Commissione ha comunicato ieri ai governi di Italia e Portogallo che talune misure ad hoc adottate negli anni Novanta a sostegno delle rispettive emittenti radiotelevisive sono in linea con i requisiti in materia di aiuti di Stato. La decisione fa seguito a un´indagine approfondita dei sistemi di finanziamento vigenti nei due Stati membri. Le misure ad hoc in questione si limitavano, in effetti, a finanziare le perdite sostenute dall´emittente pubblica nell´assolvimento della sua missione di servizio di pubblico interesse. Nel contempo, la direzione generale Concorrenza della Commissione ha iniziato il cosiddetto "procedimento per opportune misure", inviando a tre Stati membri - Italia, Portogallo e Spagna - un parere preliminare in cui la Commissione indica le modalità per rendere più trasparente il finanziamento della Tv pubblica e per introdurre garanzie sufficienti contro aiuti pubblici eccessivi che portano al sovvenzionamento interno di attività commerciali. Obiettivo del "procedimento per opportune misure" è garantire una concorrenza equa fra emittenti pubbliche e private sui mercati commerciali, con particolare riguardo alla pubblicità televisiva. Il finanziamento delle emittenti pubbliche non deve superare lo stretto minimo indispensabile per l´assolvimento delle funzioni di servizio pubblico. Spetta beninteso agli Stati membri definire i limiti esatti di questa missione. Il caso Rai In aggiunta al canone d´abbonamento, nel periodo che va dal 1992 al 1995 il governo italiano ha autorizzato due misure ad hoc a favore della Rai. Queste misure, però, non hanno comportato versamenti pubblici compensativi superiori ai costi netti supplementari del servizio pubblico. Inoltre, non si è potuta stabilire nessuna forma di distorsione della concorrenza sui mercati commerciali (per es. Gli spazi pubblicitari). Pertanto, le misure ad hoc in questione sono conformi all´articolo 86, paragrafo 2, del trattato. I servizi della Commissione per la concorrenza hanno inoltre stabilito che per agevolare la concorrenza e il funzionamento del mercato interno è necessario modificare il meccanismo del canone d´abbonamento. Hanno pertanto iniziato la procedura diretta a introdurre tali modifiche trasmettendo una lettera al governo italiano in cui propongono di conformare il canone d´abbonamento alle disposizioni della comunicazione relativa all´applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione[1]. Questa iniziativa è in particolare diretta a garantire che il sistema di finanziamento sia trasparente e comporti le garanzie necessarie contro un´eccessiva compensazione. La Rai è l´emittente pubblica italiana incaricata di fornire un servizio generale di interesse economico, ovvero il servizio pubblico di radiodiffusione. Nel 1996 Mediaset e la sua controllata Rti hanno presentato una denuncia alla Commissione, accusando l´Italia di aver autorizzato una serie di aiuti di Stato a favore dell´emittente pubblica. La denuncia si concentrava sul canone d´abbonamento concesso alla Rai e su varie misure ad hoc, adottate dal governo italiano a favore della Rai nella prima metà degli anni Novanta (alcuni delle quali comprese nel c.D. "decreto salva Rai"). Il canone di abbonamento è l´attuale meccanismo di finanziamento inteso a sostenere il servizio pubblico di radiodiffusione. Secondo i ricorrenti, al momento della loro adozione tali misure ad hoc garantivano alla Rai fondi pubblici supplementari una tantum. Nel 1999 la Commissione ha ingiunto all´Italia di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se il sistema di finanziamento della Rai fosse da considerarsi precedente alla firma del trattato di Roma (cfr. Ip/99/79). Gli aiuti precedenti il trattato sono definiti aiuti esistenti a condizione che non abbiano subito sostanziali modifiche. I nuovi aiuti, invece, sono quelli concessi dopo la firma del trattato. Il trattato e le sue disposizioni di attuazione dispongono procedure distinte per gli aiuti di Stato nuovi e esistenti. La Commissione procede al riesame permanente dei regimi di aiuti esistenti e può proporre allo Stato membro interessato le opportune misure richieste dal graduale funzionamento del mercato interno. Per opportune misure si intende la modifica o la soppressione dell´aiuto, ma mai il recupero degli importi versati. D´altro canto, tutti i nuovi aiuti devono essere notificati alla Commissione e sono oggetto di un´analisi. Dopo l´ingiunzione, la Commissione è giunta a considerare che le misure ad hoc del periodo 1992-1995 erano effettivamente nuovi aiuti e ha pertanto iniziato un procedimento formale al riguardo (cfr. Ip/99/532). Quanto al canone d´abbonamento, è stato trattato e esaminato nell´ambito della procedura per gli aiuti esistenti poiché esiste da prima dell´entrata in vigore del trattato di Roma e da allora ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche essenziali. Dato il legame intrinseco che unisce le misure ad hoc e il canone d´abbonamento (entrambi sono diretti a finanziare la missione di servizio pubblico), la Commissione ha proceduto a un esame parallelo delle due misure. La rete pubblica portoghese Rtp Dall´indagine della Commissione su nove misure ad hoc è risultato che tali misure devono essere considerate mezzi alternativi per il finanziamento dei costi di servizio pubblico della Rtp, in aggiunta al sistema di compensazioni annue. Inoltre, le misure in questione non risultano aver oltrepassato i costi netti supplementari (considerato il vantaggio derivante dalle compensazioni annue). Non è stato possibile stabilire nessuna forma di distorsione della concorrenza sui mercati commerciali (per es. Spazi pubblicitari o acquisto di diritti televisivi). Considerato quanto precede, la Commissione ha concluso che gli aiuti ad hoc ricevuti dalla Rtp nel periodo 1992-1998 sono compatibili con il mercato comune a norma dell´articolo 86, paragrafo 2, del trattato. L´emittente commerciale Sic ha denunciato a più riprese il sistema di compensazione annuale e le nove misure ad hoc autorizzate dal governo portoghese a favore del servizio pubblico di radiodiffusione Rtp, in quanto configuranti aiuti illegali. Secondo la Sic, questi provvedimenti causavano distorsioni della concorrenza sui mercati portoghesi dell´emittenza televisiva. Nel 1996 la Commissione ha preso una decisione su alcune parti delle denunce, ma il Tribunale di primo grado ne ha ordinato l´annullamento nel 2000 Nel novembre 2001 la Commissione ha ingiunto al Portogallo di presentare tutte le informazioni necessarie per stabilire se potesse considerarsi aiuto esistente il sistema di indennizzi compensativi annui concessi alla Rtp (cfr. Ip/01/1573). Nel contempo, la Commissione ha iniziato un procedimento di indagine formale a carico delle nove misure ad hoc, invitando le parti a presentare osservazioni. Poiché tutte le misure erano parte della compensazione per l´assolvimento della missione di servizio pubblico, la Commissione ha provveduto a un esame parallelo del sistema di indennizzi compensativi annui e delle misure ad hoc, uniformandosi in tal modo al metodo stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa all´applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Con riguardo al sistema di indennizzi annui, la Commissione è giunta a concludere, in via preliminare, che per quanto il sistema debba considerarsi aiuto esistente sarebbe opportuno modificarlo in modo da garantire maggiore trasparenza a questo meccanismo di aiuto ed evitare potenziali sovraccompensazioni. I servizi della Commissione per la concorrenza hanno trasmesso, per lettera, al governo portoghese tale parere preliminare. La rete pubblica spagnola Rtve Relativamente alla Spagna, per la quale non c´è stata nessuna procedura formale, la Dg Concorrenza è giunta alla conclusione che le sovvenzioni dirette non erano sufficienti a coprire i costi netti del servizio pubblico. D´altro canto, il valore della garanzia di Stato è superiore a suddetti costi. Ne consegue che è opportuno modificare l´aiuto esistente. Per questo motivo, i servizi della Commissione per la concorrenza hanno inviato una lettera al governo spagnolo affinché il sistema di finanziamento della Rtve sia conformato alle disposizioni della comunicazione sul servizio pubblico di radiodiffusione e della direttiva sulla trasparenza. Queste modifiche dovrebbero garantire che non si verifichino sovraccompensazioni. Due emittenti private spagnole, Telecinco e Antena 3, hanno presentato denuncia fra il 1992 e il 1994 adducendo presunte concessioni di aiuti di Stato a favore dell´emittente radiotelevisiva pubblica spagnola. Nel febbraio 1999 la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di ingiunzione a presentare tutte le informazioni pertinenti per valutare se i presunti aiuti di Stato fossero da considerarsi nuovi o esistenti. La Commissione ha esaminato diverse misure statali a favore della Rtve, comprendenti una garanzia di Stato illimitata connessa con lo status di ente pubblico della Rtve, e sovvenzioni annue. La legge spagnola 4/1980 sullo statuto della Rtve stabilisce che il meccanismo di finanziamento dell´emittente pubblica spagnola consista in allocazioni del bilancio dello Stato e proventi delle attività intraprese. Le misure in esame sono state introdotte da una legge promulgata prima dell´adesione della Spagna alla Comunità europea (ossia prima dell´entrata in vigore del trattato nei confronti della Spagna) e non hanno subito modifiche sostanziali da allora. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, la Commissione ha pertanto concluso, in via preliminare, che le misure in questione sono da considerarsi aiuti di Stato esistenti. Lo statuto della Rtve (legge 4/1980) considera la radio e la televisione servizi pubblici essenziali di proprietà dello Stato e affida all´ente pubblico Rtve la missione di servizio generale di radiodiffusione. Sebbene la Rtve adempia tale missione nel pubblico interesse, il meccanismo di finanziamento non è parte di un sistema di finanziamento prestabilito e la compensazione a titolo di questo meccanismo non è calcolata sulla base dei costi che comporterebbe un´impresa efficiente. Pertanto, in conformità della recente sentenza Altmark, la qualificazione del meccanismo di finanziamento in quanto aiuto di Stato non è messo in discussione. A norma dell´articolo 86, paragrafo 2, del trattato - secondo le interpretazioni della Corte di giustizia e della Commissione - gli interventi statali che non oltrepassino i costi netti supplementari sostenuti da un´impresa nell´assolvimento della sua missione di servizio di interesse economico generale sono compatibili con il mercato comune.  
   
 

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