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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Gennaio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA): RICONOSCIU​TO STATUS RIFUGIATO A PALESTINES​E COSTRETTO A LASCIARE L´AREA DI OPERAZIONI DELL’UNRWA

 
   
  Al palestinese, costretto a lasciare l´area di operazioni dell’Unrwa in cui non può più beneficiare dell´assistenza di tale organismo, può essere riconosciuto lo status di rifugiato senza che sia tenuto a dimostrare che teme di essere perseguitato. Qualora invece egli abbia volontariamente lasciato l´area di operazioni dell´’Unrwa, non gli può essere attribuito lo status di rifugiato senza che sia obbligato a dimostrare il suo timore di essere perseguitato L´organizzazione delle Nazioni Unite ha creato l´Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente («Unrwa») al fine di fornire aiuto e assistenza ai Palestinesi trasferitisi in Libia, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. I servizi dell´Unrwa, in via di principio, sono accessibili ai Palestinesi e ai loro discendenti che risiedano in tali territori quando hanno perduto al contempo abitazione e mezzi di sostentamento in seguito ai conflitti nella regione. Secondo la Convenzione di Ginevra il termine «rifugiato» è applicabile a chiunque «tema a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche». Essa definisce anche le circostanze in cui a una persona può essere riconosciuta la qualifica di rifugiato. L´unione europea ha ripreso gli obblighi derivanti dalla Convenzione con la direttiva 2004/83. La direttiva prevede, riferendosi alla Convenzione di Ginevra, l´esclusione dallo status di rifugiato per coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell´assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, quale l´Unrwa. Tuttavia, qualora siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione delle persone sia stata definitivamente stabilita, queste sono ipso facto ammesse ai benefici della direttiva. Diversi apolidi di origine palestinese hanno dovuto lasciare i campi profughi dell´Unwra situati in Libano in seguito alla distruzione della loro abitazione in occasione degli scontri tra gruppi armati o a seguito di minacce di morte. Successivamente, si sono recati in Ungheria, dove hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato. Pur avendo respinto le loro domande di asilo, le autorità ungheresi hanno consentito loro di restare in Ungheria. I richiedenti palestinesi che intendevano ottenere lo status di rifugiato hanno adito il Fővárosi Bíróság (Tribunale municipale di Budapest, Ungheria) che ha chiesto alla Corte di giustizia se, in tali circostanze, a tali persone spetti l´automatico riconoscimento dello status di rifugiati nel territorio dell’Unione. Con la sentenza odierna, la Corte ricorda, in primo luogo, che a coloro che beneficiano attualmente dell´assistenza dell’Unrwa non può essere attribuita la qualifica di rifugiati. Inoltre, la mera assenza o la partenza volontaria di tali persone dall’area di operazioni dell’Unrwa non è sufficiente per porre fine all’esclusione dal beneficio dello status di rifugiato. La Corte precisa, in secondo luogo, i casi in cui si può ritenere che l’assistenza da parte dell’Unwra cessi in modo tale che i richiedenti di asilo palestinesi sono ammessi ipso facto allo status di rifugiato accordato dalla direttiva. Pertanto, la cessazione dell’assistenza dell’Unrwa è determinata non solo dalla sua soppressione, ma anche dall’impossibilità per tale organismo di svolgere la propria missione. Del pari, la cessazione dell’assistenza può anche risultare da circostanze che, essendo indipendenti dalla volontà della persona interessata, la obbligano a lasciare l’area di operazioni dell’Unrwa. Tale interpretazione è conforme all’obiettivo di garantire la continuità della protezione dei rifugiati palestinesi per il tramite di un’effettiva protezione o assistenza. A tale riguardo, un rifugiato palestinese deve essere considerato obbligato a lasciare l’area di operazioni dell’Unrwa ove si trovi in uno stato personale di grave insicurezza e tale organismo versi nell’impossibilità di assicurargli, in tale area, condizioni di vita conformi alla missione affidatagli. In terzo luogo, la Corte risponde che quando l’assistenza fornita dall’Unrwa cessa, coloro che hanno perso tale protezione sono ipso facto ammessi ai benefici della direttiva. Di conseguenza, il diritto risultante dal fatto che l’assistenza dell’Unrwa cessi e che la causa di esclusione venga meno non può limitarsi alla mera possibilità, per le persone interessate, di chiedere l’ammissione allo status di rifugiato. Infine, la Corte sottolinea che il fatto di essere ammessi ipso facto alla protezione della direttiva non implica tuttavia un diritto incondizionato di vedersi attribuito lo status di rifugiato. Pur non essendo tenute a dimostrare che temono di essere perseguitate, le persone devono tuttavia presentare, come nel caso di specie, una domanda per ottenere lo status di rifugiato, che deve essere esaminata dalle autorità competenti. Queste ultime devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell’assistenza dell’Unrwa e che tale assistenza sia cessata, ma anche che non sia a lui applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate nella direttiva. Tali cause escludono dall´ammissione allo status di rifugiato, in particolare, le persone che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità o un reato grave di diritto comune, nonché coloro che si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. ( Corte di Giustizia, Lussemburgo, 19 dicembre 2012, Sentenza nella causa C-364/11, El Karem El Kott e a. / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)  
   
 

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