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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Gennaio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA): LEGITTIMA LA RISERVA IN SOSPENSION​E DI IMPOSTA IN OCCASIONE DEL CONFERIMEN​TO RAMO DI ATTIVITÀ

 
   
  La domanda pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 90/434/Cee sul regime fiscale delle fusioni scissioni, conferimenti d’attivo e scambi d’azioni fra società di Stati membri diversi. E´ stata presentata nell’ambito di una lite insorta tra la 3D I Srl e l’Agenzia delle Entrate, avendo questa rifiutato di rimborsare l’imposta sostitutiva versata dalla società a seguito di un’operazione di conferimento intracomunitario di uno dei suoi rami d’attività. La 3D I è una srl con sede in Crema. Nel 2000 ha conferito un ramo della sua attività situato in Italia, ad una società residente in Lussemburgo. A seguito dell´operazione, l’attività conferita è stata trasformata in una stabile organizzazione, situata in Italia, della società lussemburghese. In cambio, la 3D I ha ricevuto partecipazioni in forma di azioni della società lussemburghese, che sono state iscritte nel bilancio della 3D I per un valore superiore al valore fiscale dell’attività conferita. Nel 2001 la 3D I ha optato per la possibilità, prevista dal d.Lgs. N. 358/1997, di pagare, per l’operazione, l’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 19%, rinunciando al regime di neutralità fiscale previsto dal d.Lgs. N. 544/1992 ed ha versato Eur 2 960 484,85. Di conseguenza, le plusvalenze constatate sul piano contabile a seguito del conferimento sono state liberate ed è stata riconosciuta, ai fini fiscali, la differenza tra il valore fiscale del ramo aziendale conferito e il valore attribuito alle partecipazioni ricevute quale contropartita (riallineamento dei valori contabili di tali partecipazioni con i valori fiscali). Venuta a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia C‑436/00, X e Y (21 novembre 2002), nel 2004 la 3D I ha chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. Essa ha sostenuto che l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 544/1992 era incompatibile con la direttiva 90/434, in quanto subordinava la neutralità del conferimento a condizioni non previste dalla direttiva. A suo parere, la condizione secondo cui la differenza di valore doveva essere immobilizzata in una riserva non distribuibile avrebbe portato le imprese ad optare per l’imposta sostitutiva, dal momento che la terza possibilità (il pagamento dell’imposta ordinaria - aliquota del 33%) sulla differenza di valore, era ancora più svantaggiosa delle altre due opzioni. Con il suo quesito, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la direttiva 90/434 ammetta che un conferimento d’attivo o uno scambio di azioni dia luogo all´imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze del conferimento, a meno che iscriva a bilancio un’apposita riserva uguale al plusvalore emerso col conferimento. La Corte osserva che la direttiva stabilisce che il conferimento d’attivo non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale ed il valore fiscale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti. Essa precisa che il valore fiscale è quello che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite, per determinare la base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi fossero stati venduti al momento del conferimento d’attivo, ma indipendentemente da quest’ultimo. Attraverso tale imperativo di neutralità fiscale la direttiva 90/434 mira a garantire che i conferimenti fra società di Stati membri differenti non vengano intralciati da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali nazionali, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale. Tuttavia, l´imperativo di neutralità fiscale non è incondizionato. Infatti, secondo la direttiva 90/434, gli Stati membri subordinano la neutralità fiscale alla condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e di passivo trasferiti, alle stesse condizioni in cui sarebbero state calcolate dalla società conferente se il conferimento non avesse avuto luogo. L´obbligo, per la società beneficiaria, di preservare – ove essa desideri ottenere la neutralità fiscale – la continuità della valutazione degli elementi d’attivo e di passivo trasferiti, ai fini del calcolo dei nuovi ammortamenti e delle plusvalenze o minusvalenze, mira ad evitare che tale neutralità divenga un’esenzione definitiva non prevista dalla direttiva 90/434. Infatti, la direttiva si limita a istituire un regime di rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, il quale, pur evitando che il conferimento di attività dia luogo di per sé stesso ad imposizione, tutela gli interessi finanziari dello Stato della società conferente assicurando l’imposizione di tali plusvalenze al momento del loro effettivo realizzo. Se dunque la direttiva 90/434 definisce le condizioni alle quali è subordinato il rinvio dell’imposizione, in capo alla società beneficiaria, delle plusvalenze inerenti all’attività conferita, essa però non precisa le condizioni alle quali è subordinato il beneficio, per la società conferente, di un rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria consegnati come contropartita del conferimento, e non regolamenta la questione del valore che la società conferente deve attribuire a tali titoli.Orbene, contrariamente a quanto ritiene la 3D I, la direttiva lascia agli Stati un margine di manovra che consente loro di subordinare o meno la neutralità fiscale di cui beneficia la società conferente a determinate condizioni di valutazione dei titoli ricevuti in contropartita, purché tali condizioni non portino al risultato che l’attribuzione di detti titoli generi di per sé stessa un’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli stessi. La legislazione italiana avrebbe consentito alla 3D I di attribuire ai titoli ricevuti in contropartita del conferimento il valore che l’attività conferita aveva prima dell’operazione e di beneficiare così del rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti a tali titoli rispettando una condizione che allo stato attuale del diritto dell’Unione è compatibile con quest’ultimo. Pertanto, la Corte dichiara e statuisce:Gli articoli 2, 4 e 9 della direttiva 90/434/Cee del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, a che un conferimento d’attivo dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze risultanti dal conferimento stesso, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un’apposita riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento. (Sentenza C-207/11, 3D I Srl /Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona)  
   
 

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