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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA:: GERMANIA - SOVVENZION​I AGLI STUDENTI E REQUISITO DELLA RESIDENZA

 
   
  La Germania non può subordinare il beneficio di un sussidio economico per un intero corso di studi seguito in un altro Stato membro, al di là di un periodo di un anno, a un requisito unico di residenza triennale ininterrotta in Germania Un requisito di tal genere rischia di escludere gli studenti sufficientemente integrati nella società tedesca per effetto di altri vincoli di ordine sociale ed economico In Germania gli studenti possono ottenere un sussidio economico per gli studi seguiti in un altro Stato membro per un periodo di un anno. Per poter beneficiare del sussidio per più di un anno devono dimostrare il possesso di stabile residenza in Germania per un periodo non inferiore a tre anni precedente l’avvio degli studi. Alla Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale da due giudici tedeschi, è stato chiesto di precisare se tale requisito di residenza triennale ininterrotta sia contrario alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Le controversie pendenti dinanzi a detti giudici riguardano due studenti tedeschi cui è stato negato il finanziamento dell’intero iter di studi all’estero. La sig.Ra Laurence Prinz è nata in Germania e ha vissuto vari anni in Tunisia con i genitori, prima di terminare gli studi secondari in Germania. Prima dell’avvio degli studi presso l’università Erasmus di Rotterdam nell’autunno 2009, ha risieduto in Germania per un periodo di due anni ed otto mesi. Non soddisfacendo il requisito di residenza triennale ha ottenuto il sussidio economico unicamente per il primo anno di studi. Il sig. Philipp Seeberger è anch’egli nato in Germania ove ha vissuto sino all’età di undici anni per poi trascorrere vari anni con i genitori in Spagna. Sostiene di aver fatto ritorno in Germania dal 2006. Ha iniziato gli studi presso l’università di Palma de Mallorca nelle isole Baleari nell’autunno del 2009 e, non essendo stato in grado di dimostrare di aver risieduto in Germania per un periodo di tre anni precedente l’avvio degli studi, il finanziamento gli è stato parimenti negato. Con la sentenza pronunciata in data odierna la Corte risponde che la cittadinanza europea e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea ostano ad una normativa nazionale che subordini la concessione di un sussidio per la formazione seguita in un altro Stato membro, per un periodo superiore ad un anno, ad un requisito unico – come quello previsto in Germania – che imponga al richiedente il possesso di stabile residenza sul territorio nazionale per un periodo minimo di tre anni precedente l’inizio degli studi. La Corte ricorda che uno Stato membro, qualora preveda un sistema di sussidi alla formazione che consenta agli studenti di beneficiarne nel caso in cui compiano studi in un altro Stato membro, deve fare in modo che le modalità di concessione degli aiuti medesimi non creino un’ingiustificata restrizione al diritto di circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri. Orbene, un requisito unico, come quello previsto in Germania, è tale da dissuadere i cittadini nazionali, quali la sig.Ra Prinz e il sig. Seeberger, dall’esercizio della loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, in considerazione dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può produrre sul diritto al sussidio alla formazione. Il governo tedesco deduceva nella specie che il requisito di residenza triennale ininterrotta risultava giustificato, in quanto consentirebbe di garantire che il sussidio alla formazione per un corso completo di studi all’estero venga erogato unicamente agli studenti che dimostrino il possesso di un sufficiente grado di integrazione nella società tedesca. L’esigenza di un livello minimo di integrazione proteggerebbe in tal modo il sistema nazionale di sussidi alla formazione per studi all’estero, tutelando lo Stato prestatore da oneri economici irragionevoli. La Corte ritiene tuttavia che, sebbene sia legittimo per uno Stato membro finanziare unicamente gli studenti che abbiano dimostrato un sufficiente livello di integrazione nella società dello Stato stesso, il requisito contestato presenta carattere troppo generale ed esclusivo e, conseguentemente, va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo perseguito. La Corte ritiene, infatti, che il requisito di cui trattasi rischi di escludere dal beneficio del sussidio in questione studenti che, pur non avendo risieduto in Germania per un periodo ininterrotto di tre anni immediatamente precedente l’avvio dei loro studi all’estero, possiedano nondimeno sufficienti collegamenti con la società tedesca. Ciò può avvenire nel caso in cui lo studente possieda la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi e abbia ivi seguito gli studi scolastici per un periodo significativo, ovvero per effetto di altri fattori – quali, segnatamente, la sua famiglia, la sua occupazione, le sue capacità linguistiche ovvero l’esistenza di altri vincoli sociali o economici. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 18 luglio 2013, Sentenza nelle cause riunite C-523/11 e C-585/11, Laurence Prinz / Region Hannover, Philipp Seeberger / Studentenwerk Heidelberg)  
   
 

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