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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Settembre 2013
 
   
  PRIVACY: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DATI SULLA SALUTE - L’AMMINISTRAZIONE NON PUÒ COMUNICARE DATI SULLA SALUTE DEI DIPENDENTI A TERZI NON LEGITTIMATI

 
   
  Viola le norme sulla protezione dei dati personali la Pubblica amministrazione che comunica indebitamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi. Lo ha affermato il Garante privacy il quale, intervenuto a seguito della segnalazione di una professoressa universitaria, ha ritenuto illecita la comunicazione ad altri docenti di un decreto rettorale contenente informazioni sensibili che la riguardavano e ha prescritto all’amministrazione di conformare la gestione del trattamento dei dati personali alla disciplina del Codice privacy. In particolare, la segnalante lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in “interdizione dal lavoro” e quindi in “congedo per maternità” fosse stata inviata a un docente in servizio presso un’altra Facoltà, diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute. Tale documento, inoltre, era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell’insegnamento che si sarebbe reso vacante, rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull’assegnazione della cattedra. Nel dichiarare illecito il trattamento, il Garante ha rilevato la presenza di dati sensibili nel decreto rettorale, poiché le informazioni relative alla “interdizione dal lavoro” ai sensi della legge 151/2001, espressamente richiamata nel decreto, fanno riferimento a “gravi complicanze della gravidanza o a persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza”, in base alle quali la Direzione provinciale del Lavoro e la Asl dispongono l’interdizione. Il Garante ha ribadito inoltre che, nel caso di specie, gli stessi dati sensibili potevano essere trattati soltanto dagli organismi espressamente indicati nel regolamento di Ateneo per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, mentre non dovevano essere comunicati a terzi. L’inclusione di dati sensibili nel decreto, infine, è avvenuta anche in violazione del principio di necessità, poiché non era indispensabile, ai fini dell’assegnazione dell’incarico resosi vacante, mettere a conoscenza i docenti dei motivi dell’assenza della professoressa  
   
 

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