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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Settembre 2013 |
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ADEMPIMENTI » SPEDIZIONIERI
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Roma, 2 settembre 2013 - Ai sensi della Legge 1442/41
è spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da
intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via
terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto
avvalendosi di mezzi propri).
Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni
necessarie, per conto del committente, sulla base di un contratto stipulato con
quest´ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.
Novità
Ai sensi della Legge n. 1442/41, per esercitare tale
attività occorreva l’iscrizione negli Elenchi interprovinciali degli
spedizionieri, tenuti da alcune Camere di Commercio.
Tuttavia con l’entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo
2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel
mercato interno (c.D. “Direttiva servizi”), l’Elenco autorizzato degli
spedizionieri è stato soppresso (art. 74, comma 1).
La soppressione dell’Elenco non comporta la
“liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che
l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (v. Sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle
attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).
Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l’attività di
spedizioniere può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della
Scia alla Camera di Commercio competente per territorio.
Scia
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività
(Dia) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività
(Scia).
La Scia si applica a tutte le attività economiche
soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La Scia deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera
di Commercio di competenza nel giorno dell´inizio dell´attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica
e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per
documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali
previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la Scia il nuovo imprenditore può
iniziare a svolgere l´attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla
normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per
esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Ultime Novita´
Con l´articolo 14 del decreto legislativo n.147/2012
vengono apportate modifiche all´articolo 76 del decreto e alla legge 1442/1941.
E´ stato soppresso il c^ 5 dell´art. 76 del D.lgs 59/2010 che prevedeva una
apposita sezione del Rea per soggetti diversi dalle imprese. Viene inoltre
soppressa la Commissione centrale di cui agli artt. 14, 15 e 16 della Legge n.
1442/1941, le cui funzioni sono assicurate dal Ministero dello Sviluppo
Economico. E´ modificato inoltre, l´art. 6 c^3, primo periodo, della legge
1442/41: l´impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità
finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno
100.000 euro; nel caso di s.R.l., s.A.s., s.N.c., occorre accertare, attraverso
l´esame dell´atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l´ammontare del
capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Il secondo periodo del c^ 3,
art. 6, relativo alla capacità finanziaria per le ditte individuali, viene
modificato estendendo anche alle società cooperative il possesso degli stessi
requisiti.
Ultimo Aggiornamento
Proroga dei termini previsti dai D.m. 26.10.2011 per
l´aggiornamento delle imprese esercenti attività di mediazione, di agenzia e
rappresentanza e di spedizione.
A seguito dell´emanazione del Decreto 23.04.2013 del
Ministro dello Sviluppo Economico (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per
l´aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese da parte
delle imprese iscritte ed attive alla data del 12 maggio 2012 esercenti
attività di agenzia di affari in mediazione, di agenzia e rappresentanza, di
spedizione e di mediazione marittima.
Per maggiori informazioni consultare il sito del
Ministero dello Sviluppo Economico.
(ultima revisione agosto 2013)
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