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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Settembre 2013
 
   
  ADEMPIMENTI » SPEDIZIONIERI

 
   
  Roma, 2 settembre 2013 - Ai sensi della Legge 1442/41 è spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie, per conto del committente, sulla base di un contratto stipulato con quest´ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo. Novità Ai sensi della Legge n. 1442/41, per esercitare tale attività occorreva l’iscrizione negli Elenchi interprovinciali degli spedizionieri, tenuti da alcune Camere di Commercio. Tuttavia con l’entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno (c.D. “Direttiva servizi”), l’Elenco autorizzato degli spedizionieri è stato soppresso (art. 74, comma 1). La soppressione dell’Elenco non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (v. Sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l’attività di spedizioniere può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della Scia alla Camera di Commercio competente per territorio. Scia Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (Dia) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (Scia). La Scia si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti: - agente di affari in mediazione; - agente e rappresentante di commercio; - autoriparazione; - commercio all’ingrosso; - facchinaggio; - impiantistica; - mediatore marittimo; - pulizia; - spedizioniere. La Scia deve: - essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell´inizio dell´attività economica; - essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2); - contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative. Dopo aver presentato la Scia il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l´attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari. Ultime Novita´ Con l´articolo 14 del decreto legislativo n.147/2012 vengono apportate modifiche all´articolo 76 del decreto e alla legge 1442/1941. E´ stato soppresso il c^ 5 dell´art. 76 del D.lgs 59/2010 che prevedeva una apposita sezione del Rea per soggetti diversi dalle imprese. Viene inoltre soppressa la Commissione centrale di cui agli artt. 14, 15 e 16 della Legge n. 1442/1941, le cui funzioni sono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico. E´ modificato inoltre, l´art. 6 c^3, primo periodo, della legge 1442/41: l´impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di s.R.l., s.A.s., s.N.c., occorre accertare, attraverso l´esame dell´atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l´ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Il secondo periodo del c^ 3, art. 6, relativo alla capacità finanziaria per le ditte individuali, viene modificato estendendo anche alle società cooperative il possesso degli stessi requisiti. Ultimo Aggiornamento Proroga dei termini previsti dai D.m. 26.10.2011 per l´aggiornamento delle imprese esercenti attività di mediazione, di agenzia e rappresentanza e di spedizione. A seguito dell´emanazione del Decreto 23.04.2013 del Ministro dello Sviluppo Economico (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l´aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese da parte delle imprese iscritte ed attive alla data del 12 maggio 2012 esercenti attività di agenzia di affari in mediazione, di agenzia e rappresentanza, di spedizione e di mediazione marittima. Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. (ultima revisione agosto 2013)  
   
 

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