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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Marzo 2007
 
   
  PRIVACY: LE PRESCRIZIONI AI DATORI DI LAVORO PER L’UTILIZZO DI INTERNET ED E-MAIL

 
   
  Il Garante della Privacy prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. C), del Codice, di adottare le misure necessarie a garanzia dei lavoratori subordinati in merito alle modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete internet da parte dei lavoratori, indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Il documento del garante indica, ai datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia dei lavoratori: adozione e pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3. 2. ); adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5. 2. ) per procedere ad un´attenta valutazione dell´impatto sui diritti dei lavoratori, per individuare preventivamente. Anche per tipologie, a quali lavoratori è accordato l´utilizzo della posta elettronica e dell´accesso a internet, per individuare l’ubicazione delle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi, per adottare misure di tipo tecnologico rispetto alla "navigazione" in internet (individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa; configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni; trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l´immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni; eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza; graduazione dei controlli) e all´utilizzo della posta elettronica (messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali; eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato; messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell´istituzione presso la quale opera il lavoratore assente), per consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all´attività lavorativa, l´interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell´attività lavorativa (di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile); inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l´eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del mittente; graduazione dei controlli. Il Garante della privacy vieta ai datori di lavoro, privati e pubblici, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. D), del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software finalizzati al controllo a distanza di lavoratori, svolti in particolare mediante: la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; la riproduzione e l´eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; l´analisi occulta di computer portatili affidati in uso; individua, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. G), del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli interessati. .  
   
 

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