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Notiziario Marketpress di Martedì 22 Luglio 2014
 
   
  UE: ACQUISTI ALLŽINTERNO DI APPLICAZIONI (IN-APP): UNŽAZIONE CONGIUNTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEGLI STATI MEMBRI PORTA AD UNA MIGLIORE PROTEZIONE DEI CONSUMATORI NEI GIOCHI ON LINE

 
   
  Bruxelles, 22 luglio 2014 - In seguito a un gran numero di denunce presentate nei paesi dellŽUe in merito agli acquisti allŽinterno di applicazioni (in-app) nei giochi on line, e in particolare gli acquisti inconsci fatti da bambini, le autorità nazionali si sono unite alla Commissione europea per cercare una soluzione. LŽazione coordinata di enforcement condotta nellŽUe in merito agli acquisti allŽinterno di applicazioni on line e di giochi sui telefoni cellulari ha compiuto progressi reali verso la realizzazione di risultati tangibili. LŽindustria ha sottoscritto una serie di impegni al fine di tener conto delle preoccupazioni dei consumatori. Questa azione ha accresciuto la fiducia dei consumatori nel settore in rapida crescita delle "app". "È la prima azione di enforcement di questo tipo che vede la Commissione europea e le autorità nazionali riunire i loro sforzi. Sono lieto di constatare che si stanno producendo risultati tangibili. Questo è un aspetto importante per i consumatori, e in particolare per i bambini che devono essere meglio protetti quando giocano on-line. Questa azione ha costituito inoltre una preziosa esperienza per la riflessione in corso su come organizzare meglio lŽattuazione dei diritti dei consumatori nellŽUnione. Essa ha dimostrato che la cooperazione si ripaga e contribuisce a migliorare la protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri", ha dichiarato Neven Mimica, Commissario dellŽUe responsabile per la Politica dei consumatori. Il Vicepresidente Neelie Kroes, responsabile per lŽAgenda digitale, ha aggiunto: "La Commissione è estremamente aperta allŽinnovazione nel settore delle app. Gli acquisti allŽinterno di applicazioni sono un modello commerciale legittimo, ma è essenziale che i realizzatori di app comprendano e rispettino la normativa dellŽUe allorché sviluppano questi nuovi modelli commerciali". Una posizione comune concordata dalle autorità nazionali nellŽambito della rete Ctc e trasmessa nel dicembre 2013(1) ad Apple, Google e allŽInteractive Software Federation of Europe richiedeva quanto segue: · i giochi pubblicizzati come "gratuiti" non devono fuorviare i consumatori sui costi reali in questione; · i giochi non devono contenere inviti diretti ai bambini ad acquistare articoli nellŽambito di un gioco o persuadere gli adulti ad acquistarli per i bambini; · i consumatori devono essere adeguatamente informati sulle condizioni di pagamento degli acquisti e non dovrebbero vedersi addebitare importi in base a unŽimpostazione predefinita di pagamento senza aver fornito il loro consenso esplicito; · i commercianti devono fornire un indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarli se hanno dubbi o rimostranze. Attraverso il meccanismo di cooperazione per la tutela dei consumatori stabilito dalle norme dellŽUe, Apple, Google e le pertinenti associazioni di categoria sono stati invitati a predisporre in tutta lŽUe soluzioni concrete alle obiezioni sollevate. Google ha deciso di apportare diversi cambiamenti. LŽimplementazione in corso sarà completata entro la fine di settembre 2014. Ad esempio, non comparirà affatto lŽespressione "gratis" quando i giochi contengono acquisti in-app, è previsto lo sviluppo di orientamenti mirati allŽindirizzo degli sviluppatori di app per prevenire lŽesortazione diretta ai bambini quale definita dalla normativa dellŽUe e sono previste misure scaglionate nel tempo per contribuire a monitorare le palesi violazioni della legislazione consumeristica dellŽUe. Google ha anche adattato le sue impostazioni predefinite per far sì che i pagamenti siano autorizzati prima di qualsiasi acquisto allŽinterno di applicazioni, a meno che il consumatore non scelga attivamente di modificare tali impostazioni. Anche se purtroppo Apple non ha finora prospettato soluzioni concrete e immediate per affrontare le preoccupazioni legate, in particolare, allŽautorizzazione di pagamento, Apple ha espresso il proponimento di affrontare tali problematiche. Tuttavia, per la realizzazione di questi eventuali cambiamenti futuri non sono stati forniti né un fermo impegno, né un calendario specifico. Le autorità Ctc continueranno le discussioni con Apple per assicurare che lŽazienda fornisca dettagli specifici sui cambiamenti richiesti e li ponga in atto conformemente alla posizione comune. Le autorità di contrasto degli Stati membri e la Commissione europea hanno anche invitato le associazioni di sviluppatori di giochi on line e le rispettive piattaforme a riflettere sulle misure concrete che potrebbero adottare per affrontare le questioni sollevate nella posizione comune, tra cui la possibilità di adottare linee guida o standard che tengano conto del regolamento sulla cooperazione in materia di tutela dei consumatori (Ctc). LŽenforcement, tra cui le eventuali azioni legali, compete alle autorità nazionali che esamineranno ora come affrontare le eventuali questioni legali pendenti. La Commissione europea e gli Stati membri continueranno a monitorare la questione e in particolare a verificare in che misura gli impegni assunti vengono fatti valere nella pratica per rispondere alle preoccupazioni espresse in relazione alla posizione Ctc. Contesto Il regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori (Ctc) (regolamento (Ce) n. 2006/2004) unisce le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori in una rete paneuropea di contrasto. Grazie a questo quadro, unŽautorità nazionale anche in un solo Stato membro dellŽUe può contattare le sue controparti in un altro paese dellŽUe chiedendo loro di intervenire in caso di violazione transfrontaliera delle norme consumeristiche unionali. La cooperazione può valere per norme consumeristiche che interessano diversi ambiti, come ad esempio quelli coperti dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali e dalla Direttiva sulle clausole abusive nei contratti.  
   
 

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