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Notiziario Marketpress di Martedì 18 Novembre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA COMMISSIONE ERA LEGITTIMATA A RENDERE OBBLIGATORIA L’ETICHETTATURA DEGLI AGRUMI CHE SONO OGGETTO DI UN TRATTAMENTO POST-RACCOLTA MEDIANTE AGENTI CONSERVANTI O ALTRE SOSTANZE CHIMICHE

 
   
  Una disposizione del diritto dell’Unione sulla commercializzazione degli agrumi (vale a dire i limoni, i mandarini e le arance) stabilisce che gli imballaggi di tali frutti devono recare un’etichettatura che indichi, se del caso, gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzati nel trattamento post-raccolta . Con tale disposizione, la Commissione ha voluto assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione sugli additivi alimentari. A tal fine, si è discostata da una norma adottata dalla Cee-onu secondo cui dette indicazioni sono facoltative (l’indicazione dell’utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore). La Spagna ha chiesto al Tribunale l’annullamento di tale disposizione. Con la sua odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della Spagna. Il Tribunale rileva, anzitutto, che la Commissione non era obbligata ad adottare, a livello dell’Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma Cee-onu. Infatti, sebbene la Commissione, al momento dell’adozione di norme di commercializzazione per uno o più prodotti, debba tener conto, tra altri elementi, delle norme stabilite nell’ambito della Cee-onu, essa non è tenuta a trasporre tale e quale la norma corrispondente della Cee-onu. La Spagna contesta alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra produttori. Secondo tale Stato membro, solo i produttori di agrumi sono tenuti all’obbligo di etichettatura, ancorché altri frutti siano del pari oggetto di un trattamento post-raccolta mediante più sostanze. A suo avviso, ciò comporterebbe una discriminazione ingiustificata dal punto di vista oggettivo. La Spagna aggiunge che l’etichettatura obbligatoria potrebbe indurre il consumatore a credere che gli agrumi siano gli unici frutti ad essere trattati con prodotti chimici dopo la raccolta, il che ne pregiudicherebbe la commercializzazione e il consumo, ponendoli in una situazione concorrenziale sfavorevole. Il Tribunale rileva che l’obiettivo perseguito dall’etichettatura obbligatoria è di garantire una migliore informazione dei consumatori degli agrumi di cui trattasi, attirando, se del caso, la loro attenzione sul fatto che sono stati oggetto di un trattamento post-raccolta con agenti conservanti o altre sostanze chimiche. Ciò è necessario perché gli agrumi presentano alcune particolarità dal punto di vista del trattamento post-raccolta. Infatti, di regola, la buccia degli agrumi non è consumata con la polpa, ma è gettata tra i rifiuti, come accade per molti altri frutti (banane, angurie, meloni). Nondimeno, la buccia degli agrumi ha un impiego specifico in cucina, posto che può essere utilizzata per preparare marmellate e liquori (come il limoncello) o per aromatizzare determinati preparati culinari come i biscotti o le zuppe. Per quanto concerne l’obiettivo di informare i consumatori sulle sostanze utilizzate in trattamento post-raccolta, i produttori di agrumi si trovano, dunque, in una situazione diversa da quella di altri produttori ortofrutticoli. Di conseguenza, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione non è violato. Secondo la Spagna, l’obbligo di etichettatura riguarda una sostanza particolare, l’ortofenilfenolo, e il suo sale di sodio, denominato «ortofenilfenato di sodio» (Opp). Tale sostanza è utilizzata come agente conservante della frutta nonché per la disinfezione di depositi. La Spagna sostiene che le condizioni di etichettatura dell’Opp avrebbero dovuto essere definite nel quadro della legislazione sui pesticidi. Il Tribunale respinge tale argomento sottolineando che la Commissione non ha fatto altro che prendere in considerazione la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere un obbligo di etichettatura per gli alimenti trattati mediante tale sostanza. Il Tribunale ritiene che non sia stato violato neppure il principio di proporzionalità. Infatti, esistono per la quasi totalità degli ortofrutticoli etichette speciali che consentono di indicare che sono prodotti dell’agricoltura biologica e che non sono stati trattati con sostanze chimiche. Pertanto, i consumatori sono in generale coscienti del fatto che gli ortofrutticoli privi di siffatta etichetta possono aver subito un trattamento chimico. Notando l’etichettatura speciale degli agrumi, i consumatori non riterranno erroneamente che gli ortofrutticoli privi di siffatta etichettatura non siano stati trattatati con sostanze chimiche. La Spagna sostiene del pari che l’obbligo di etichettatura, riguardando anche gli agrumi destinati all’esportazione, comporta uno svantaggio concorrenziale per gli agrumi provenienti dall’Unione nei mercati dei paesi terzi in cui non è richiesta un’etichettatura analoga a quella imposta dalla legislazione europea. In tali mercati, gli agrumi provenienti dall’Unione entrerebbero in concorrenza con gli agrumi di altri paesi che non richiedono siffatta etichettatura. Il consumatore del paese importatore interessato potrebbe, così, avere l’impressione erronea che i prodotti provenienti da paesi terzi non siano stati trattati con sostanze chimiche dopo la raccolta. Ciò potrebbe indurre i consumatori a preferirli a quelli provenienti dall’Unione. Il Tribunale dichiara che il livello elevato di tutela dei consumatori garantito dalle politiche dell’Unione dev’essere assicurato ai consumatori che si trovano tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione. L’etichettatura concernente l’eventuale trattamento post-raccolta degli agrumi è necessaria ad assicurare una tutela adeguata dei consumatori. È, pertanto, inaccettabile distinguere a tal fine tra i consumatori che si trovano all’interno e all’esterno dell’Unione. Inoltre, tale livello uniforme ed elevato di tutela dei consumatori contribuisce alla conservazione e al rafforzamento della loro posizione sui mercati internazionali. Esso rientra in un’immagine di qualità e di affidabilità dei prodotti provenienti dall’Unione. Tale immagine rischierebbe di essere danneggiata nell’ipotesi in cui la salute dei consumatori all’esterno dell’Unione fosse minacciata a causa della mancanza di un’etichettatura concernente il trattamento post-raccolta degli agrumi provenienti dall’Unione.  
   
 

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