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Notiziario Marketpress di Martedì 14 Aprile 2015
 
   
  ENTI LOCALI: APPROVAZIONE DEFINITIVA RIFORMA CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE CAL AUTONOMO E RAPPRESENTATIVO, RACCORDO TRA REGIONE FVG E ENTI LOCALI

 
   
  Trieste, 14 aprile 2015 - La Giunta regionale, su proposta dellŽassessore alle Autonomie locali Paolo Panontin, ha approvato il 10 aprile in via definitiva il disegno di legge di revisione del Consiglio delle autonomie locali. "LŽintesa che abbiamo raggiunto a larga maggioranza nellŽultima seduta del Cal era il segnale che abbiamo trovato un punto di equilibrio e sintesi dopo un lungo periodo di confronto e approfondimento con lo stesso Consiglio e con lŽAnci. La Giunta con questo testo ha fornito tutte le risposte alle esigenze manifestate dal mondo delle autonomie", ha dichiarato Panontin, precisando che resta ancora solo una partita aperta. "Sulla richiesta dellŽAnci di trovare allŽinterno dello statuto la possibilità di rafforzare il ruolo del Consiglio sono doverosi ulteriori approfondimenti", ha commentato, ricordando che con lŽapprovazione odierna "sarà possibile approdare in Aula a fine mese". Rispetto al testo iniziale la Giunta ha tenuto conto delle indicazioni formulate dallŽUfficio di presidenza del Cal e dallŽAnci che vanno nella direzione di una maggiore autonomia dellŽorgano - e conseguentemente ha previsto che la struttura operativa a supporto sia alle dipendenze funzionali del Presidente del Cal - inoltre ha confermato il mantenimento della rappresentanza dei Comuni e il riconoscimento della funzione di proposta legislativa estesa oltre che alla Giunta anche al Consiglio regionale. Il testo definitivo della legge prevede così modifiche allŽarticolo 2, dedicato alla definizione della composizione del Cal sulla base del nuovo assetto ordinamentale delineato dalla legge regionale 26/2014. Il Consiglio delle autonomie locali rimane un organo composto da enti ovvero dai Comuni individuati dalle rispettive Unioni Territoriali Intercomunali per la durata di un quinquennio. Il Cal si configura come organo permanente allŽinterno dellŽordinamento giuridico regionale che garantisce la rappresentanza dellŽintero territorio. Si prevede che ai lavori del Consiglio partecipi il Sindaco del Comune individuato dalla singola Uti e, qualora sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Cal, il Presidente della rispettiva Unione, con facoltà di delega. Il Cal risulta pertanto un organo permanente in cui viene attribuita rilevanza alla caratteristica istituzionale della rappresentanza e non allŽappartenenza politica o alle qualità soggettive dei componenti. "In questo modo si valorizza il Comune e, allo stesso tempo, disponendo che ciascuna Unione individui un Comune allŽinterno dellŽUnione stessa, si garantisce la rappresentatività territoriale dellŽintero territorio regionale, unitamente ad una stretta correlazione tra ente Comune e rispettiva Unione territoriale intercomunale", spiega Panontin. Altra modifica rispetto al testo iniziale riguarda il funzionamento del Consiglio (art.5): viene previsto, infatti, che per la validità delle sedute vi debba essere la presenza della maggioranza dei componenti in carica e per lŽadozione delle deliberazioni, la maggioranza dei presenti. Sempre allŽarticolo 5 si stabilisce che sia lŽAmministrazione regionale (e, non come previsto in precedenza, la Direzione centrale Autonomie locali) a mettere a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del Consiglio delle Autonomie locali. Anche questa modifica va nella direzione di una auspicata autonomia della struttura invocata dallŽUfficio di presidenza nel corso del dibattito. Ulteriore novità riguarda il riconoscimento della funzione di proposta legislativa estesa non solo alla Giunta regionale ora anche ai consiglieri regionali (art.9, comma 4). Il Cal, una volta formulata una proposta legislativa approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, potrà sottoporla alla Giunta regionale, oppure potrà trasmetterla anche ai consiglieri regionali che potranno così assumere lŽiniziativa legislativa. Infine, altre due modifiche riguardano il procedimento di formazione dellŽintesa e di acquisizione del parere. Oltre infatti a ribadire il meccanismo della maggioranza dei presenti e non dei votanti in entrambe le fattispecie, vengono previste due clausole in caso di mancato raggiungimento dellŽintesa o di parere negativo a tutela del Cal. AllŽarticolo 11 comma 3 si prevede infatti che qualora entro venti giorni dal ricevimento dellŽatto soggetto ad esame non si raggiunga lŽintesa a seguito dellŽintervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale può prescinderne ma lo può fare solo allŽunanimità e con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al Cal e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono lŽorientamento del Cal. AllŽarticolo 12, comma 3 viene previsto che la Giunta regionale, nel caso in cui il parere del Cal sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato allŽaccoglimento di specifiche modifiche, può "forzare" e approvare comunque il provvedimento o non accogliere le modifiche proposte, ma lo può fare solo con decisione unanime e motivando lo scostamento dal parere del Cal.  
   
 

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