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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Aprile 2007 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO
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La sentenza della Corte di Giustizia pronunciata nel procedimento C-444/05 (Aikaterini Stamatelaki / Npdd Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (Oaee) ha affermato che l’esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all’estero è contraria al diritto comunitario. Un sistema di autorizzazioni preventive o la definizione di limiti massimi rimborsabili potrebbero essere più rispettosi dei principi del diritto comunitario. Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. Dopo la sua scomparsa, la sig. Ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie. La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi. Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata? La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale. Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili. |
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