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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Settembre 2007
 
   
  PRIVACY: MERCATO DELL´ENERGIA: INFORMARE CON CHIAREZZA GLI UTENTI

 
   
  Con la delibera n. 39 del 25 luglio 2007, adottata al termine di una procedura di cooperazione con l´Autorità per l´energia elettrica e il gas, il Garante della Privacy ha fornito una serie di indicazioni per una corretta informazione degli utenti e per un corretto utilizzo dei loro dati: le informative debbono essere semplici e sintetiche, non ci debbono essere intrusioni telefoniche, i dati debbono essere conservati a tempo. La recente disciplina sulla liberalizzazione dell´energia prevede che, a partire dal 1° luglio di quest´anno, i clienti domestici possano recedere dal contratto di fornitura di energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso. Perché questo possa avvenire le società che vendono energia devono poter acquisire dalle banche dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare proposte commerciali. Proprio riguardo agli aspetti legati al trattamento dei dati personali degli utenti è stato chiamato ad intervenire il Garante. La deliberazione si articola in due parti: la prima contiene le indicazioni fornite all´Autorità per l´energia elettrica e il gas al termine di una fruttuosa collaborazione prevista per legge; la seconda detta prescrizioni direttamente agli operatori del settore. Le società distributrici dovranno, dunque, informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della possibilità di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di energia alcuni dati (generalità, consumi, potenza impegnata etc. ) affinché possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della conoscenza di un profilo "minimo" del medesimo cliente. A tale proposito il Garante ha predisposto un modello di informativa che potrà eventualmente essere adottato dalle società (consultabile sul sito dell´Autorità www. Garanteprivacy. It). L´informativa dovrà essere recapitata insieme all´invio della corrispondenza ordinaria che le aziende intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o di distribuzione (per esempio, l´invio della bolletta), ma dovrà essere messa a disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico. Per quanto riguarda le proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente cartacee: non è quindi consentito il marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non possono essere comunicati a terzi. Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati non più tardi di sei mesi dall´invio della proposta. Sulla base delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, l´Autorità per l´energia elettrica e il gas avvierà prossimamente una consultazione per completare la disciplina dell´accesso ai dati personali.  
   
 

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