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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Settembre 2007
 
   
  COMMERCIO ON LINE: ALCUNE PRECISAZIONI

 
   
  Secondo la definizione di contratti a distanza contenuta nellŽart. 50 del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del Consumatore - e negli artt. 2 e 13 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 -Codice del Commercio Elettronico - si ha commercio elettronico quanto l’ordine di acquisto viene perfezionato per via telematica. Il pagamento può essere fatto in diversi modi e non necessariamente on line. Per il commercio elettronico, ai sensi dellŽart. 35 comma 2 del Dpr n. 633/72, occorre comunicare allŽAgenzia delle Entrate lŽindirizzo del sito web che ospita lŽattività di commercio elettronico e i dati identificativi dellŽinternet service provider. Ai sensi dellŽart. 18 del Decreto Legislativo n. 114/98 in caso di commercio elettronico è anche necessario presentare una comunicazione preventiva al Comune. LŽattività può poi essere esercitata solo dopo 30 giorni dallŽinoltro di tale comunicazione. La stessa procedura vale per la vendita per corrispondenza.  
   
 

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