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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Maggio 2008
 
   
  RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE: REGOLAMENTO

 
   
  Lunedì scorso avevamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 del Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero del Lavoro n. 74 del 25 febbraio 2008, che ha per oggetto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. Oggi entriamo nel merito del provvedimento emanato per attuare la disciplina contenuta nell’art. 35, commi da 28 a 34 del Decreto legge n. 223/06 (decreto Bersani). Il provvedimento identifica la documentazione che i soggetti devono presentare per non incorrere nella disciplina della responsabilità solidale, che a sua volta è limitata all’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al subappaltatore, viene meno se l’appaltatore verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali cui è tenuto e consente all’appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino alla presentazione della documentazione che attesta l’adempimento corretto degli obblighi fiscali e previdenziali a cui è tenuto il subappaltatore stesso. In particolare, per non incorrere nella disciplina della responsabilità solidale, rispetto agli adempimenti fiscali, il subappaltatore deve comunicare all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nel subappalto, e ogni eventuale variazione relativa a questi soggetti, rilasciare all’appaltatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nel subappalto, utilizzando il modello apposito (allegato al D. M. 25 febbraio 2008), e allegare copia del modello F24 che attesta il pagamento o, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva e alla copia del modello F24, rilasciare all’appaltatore un’asseverazione di un soggetto abilitato (commercialisti, ragionieri, Caf ecc. ) che attesta il versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nel subappalto, predisposta su modello apposito (allegato al D. M. 25 febbraio 2008). Per non incorrere nella disciplina della responsabilità solidale, rispetto agli adempimenti fiscali, l’appaltatore deve farsi rilasciare dal subappaltatore la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio + modello F24, o asseverazione di soggetto abilitato) per non ricadere nella responsabilità solidale se il subappaltatore stesso non ha versato le ritenute fiscali, comunicare al committente il codice fiscale dei soggetti impiegati nel subappalto per ottenere il pagamento del corrispettivo ed esibire al committente la documentazione che gli ha rilasciato il subappaltatore, attestante il versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nel subappalto. Infine, il committente deve chiedere all’appaltatore di esibire la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio + modello F24, o asseverazione di soggetto abilitato) che attesta l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali da parte dei soggetti obbligati, prima di pagargli il corrispettivo. Se non lo fa, è passibile di sanzione amministrativa da 5. 000 a 200. 000 euro. Per il versamento delle ritenute fiscali, è prevista l’approvazione di un apposito modello F24 che l’impresa subappaltatrice dovrà usare per i singoli subappalti, indicandovi il codice fiscale dell’impresa appaltatrice e l’importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. Nel caso di lavoratori utilizzati nell’esecuzione di più appalti, l’impresa appaltatrice dovrà compilare più modelli F24 determinando l’importo delle ritenute relative al singolo lavoratore in proporzione alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente rispetto ai singoli appalti stipulati. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del provvedimento, queste disposizioni si applicano alle prestazioni rese dal 15 giugno 2008, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.  
   
 

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