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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Maggio 2008
 
   
  FISCO: CODACONS PARTE OFFESA PRESENTA AL PUBBLICO MINISTERO DI ROMA, CHE INDAGA SULLA VICENDA DELLE DENUNCE DEI REDDITI IN RETE, UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DI 20 MILIARDI DI EURO, 520 EURO PER CIASCUNO DEI 38 MILIONI DI CONTRIBUENTI MESSI IN RETE

 
   
   Roma, 5 maggio 2008 - L’associazione Codacons , insieme con l’Associazione Utenti Servizi Finanziari che è federata al Codacons, ha presentato al Pm romano che ha aperto una indagine per violazione delle norme penali sulla privacy, la costituzione di parte offesa nominando l’avvocato romano Claudio Coratella per tutelare gli interessi dei contribuenti messi in rete senza il rispetto delle procedure previste dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/05. La richiesta di risarcimento ammonta a 20 miliardi di euro da distribuirsi tra i 38 milioni di contribuenti italiani , 520 euro circa per ciascuno di essi. Nella istanza si chiede anche il sequestro degli elenchi da chiunque detenuti , anche attraverso l’oscuramento dei siti che ancora lo offrono in visione gratuita o a pagamento. Intanto stamane alle 14 una copia della denuncia è stata presentata anche sulla scrivania della polizia postale e della Autorità della Privacy che potranno quindi agire anche autonomamente. Ma il Codacons ha anche diffuso una specie di decalogo per chiarire quando la diffusione di una denuncia dei redditi non costituisce reato. L’avvocato amministrativista e presidente del Codacons , Carlo Rienzi, ha ricordato che il Consiglio di Stato con numerose pronunce ha definito esattamente ciò che è lecito e ciò che non lo è nella materia in questione con decine di sentenze. “Laddove si tratti di redditi di soggetti che in vario modo sono alimentati da danaro pubblico o comunque destinati a finalità pubbliche – ha dichiarato Rienzi – è sicuramente ammissibile l’accesso alla denuncia dei redditi e la sua pubblicazione . Ad esempio tutti i redditi degli addetti e dirigenti pubblici, compresi i componenti degli organi elettivi come Comuni, Regioni, Camera e Senato, pagati con danari dei cittadini sono accessibili a chi ne faccia richiesta. Lo stesso per i dirigenti degli enti pubblici, e delle società concessionarie come la Rai , Ferrovie, Acea, Poste e di qualsiasi altro ente che eroghi un servizio pubblico universale pagato dai cittadini o con una parte dei danari dei cittadini. ” “Ancora sono pubblicabili i redditi di soggetti dello spettacolo, della politica,dello sport, della società civile, la cui notorietà e rilevanza e interesse sociale – ha aggiunto Rienzi- faccia scattare il diritto- dovere di cronaca , che , come è noto , costituisce un diritto costituzionale pari a quello della riservatezza, e quindi una esimente da reati e rende non punibile ciò che altrimenti lo sarebbe”. “E altrettanto accessibili sono le denunce dei redditi quando esse servono al cittadino per difendersi in giudizio, come ad esempio il coniuge che intende fare causa all’altro coniuge ha diritto a vederne la denuncia dei redditi ai fini di ottenere dal Giudice uan giusta sentenza circa gli obblighi di mantenimento della famiglia. ” “In pratica – ha concluso Rienzi – chi vuole mettere il naso negli affari altrui deve avere un interesse qualificato e concreto, come stabilisce l’art. 25 della legge 241/90, e deve in ogni caso lasciare traccia della sua domanda di accesso e del suo interesse. Ciò anche ai fini della responsabilità che su di lui incombe ove il dato venga diffuso a terzi per sua colpa. E’ invece sicuramente da escludersi la possibilità di pubblicare tutte le denunce dei redditi su internet in modo generalizzato, e ciò innanzitutto perchè tale pubblicazione non garantisce più né sui soggetti che ne vengono in possesso, né sul rispetto dei limiti temporali della pubblicità degli atti” .  
   
 

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