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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Maggio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI LETTORI DI LIGUA STRANIERA

 
   
  Nella causa C-276/07 Nancy Delay/università degli Studi di Firenze, Inps, Repubblica italiana, la Corte di Giustizia ha affermato che i diritti acquisiti dai lettori di scambio, il cui contratto è stato sostituito con quelli di collaboratore linguistico. Debbono essere conservati. La sig. Ra Delay, cittadina belga, è stata assunta dall’Università di Firenze come lettore di scambio dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1994 con contratti a tempo determinato successivamente rinnovati. Il 31 ottobre 1994 il suo contratto non è stato rinnovato, ma dopo due mesi senza aver esercitato alcuna attività professionale, la sig. Ra Delay ha stipulato con questa stessa università un contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalla Legge n. 236/95. Nonostante l’equivalenza delle mansioni, la retribuzione fissata in base alla nuova disciplina era inferiore a quella precedente. Respinto il ricorso dinanzi al Tribunale di Firenze, per far accertare che il suo contratto aveva durata indeterminata a decorrere dal 1° novembre 1986, la Corte d´appello di Firenze - considerando che nel caso dei lettori di scambio non appare manifesto il rispetto dei principi sanciti dalla Corte nella sentenza 18 luglio 2006, causa C-119/04, Commissione/italia (18 luglio 2006) - ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia. Essa chiede in sostanza se il principio della libera circolazione dei lavoratori consenta che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, sia negato il riconoscimento dei diritti acquisiti fin dalla data della sua prima assunzione (conseguenze sulla retribuzione, sul calcolo dell’anzianità e sui contributi previdenziali). Nell’ordinamento giuridico italiano esiste una categoria specifica di insegnanti di madre lingua straniera, cd. «lettori di scambio», che è regolata dagli accordi culturali conclusi tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana. A seguito delle sentenze, causa 33/88, Allué e Coonan (30 maggio 1989), e, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Alluè e altri. (2 agosto 1993), l´Italia ha adottato la legge 236/1995, il cui obiettivo era la riforma dell’insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane. La figura del lettore di madre lingua straniera, è stata sostituita da quella di «collaboratore linguistico»; questi sono assunti dalle università con contratto di lavoro subordinato di diritto privato (e non più di lavoro autonomo), stipulato normalmente a tempo indeterminato; l’assunzione avviene per selezione pubblica e i lettori di madre lingua straniera, anche cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico, godono di un diritto di preferenza nell’assunzione e conservano, i diritti acquisiti nell’ambito dei precedenti rapporti di lavoro. In esecuzione della sentenza C-212/99, Commissione/italia (26. 6. 2001) ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università di Basilicata, Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza di Roma e L’orientale di Napoli, è attribuito, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. L’accertamento dell’esistenza di un trattamento discriminatorio nei confronti della sig. Ra Delay esige che si verifichi se un lavoratore nazionale in una situazione analoga a quella della ricorrente avrebbe beneficiato del riconoscimento dei suoi diritti acquisiti fin dalla data della sua prima assunzione. Quando un lavoratore nazionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato beneficia, in forza della legge n. 230/62, della conversione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, tutti i suoi diritti acquisiti (aumenti di stipendio, anzianità e versamento dei contributi previdenziali) sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione. Gli ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetto a decorrere dalla data della loro prima assunzione. L’applicazione della legge n. 230/62 ai lavoratori nazionali presuppone peraltro il proseguimento dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il datore di lavoro e i lavoratori stessi. Il contratto della sig. Ra Delay (come lettore di scambio) è scaduto il 31 ottobre 1994 e il successivo (come collaboratore linguistico) è stato stipulato solo il 28 dicembre 1994, vale a dire due mesi dopo. Spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e interpretare la normativa nazionale, stabilire se esista un nesso di continuità tra le due mansioni (dal punto di vista del contenuto funzionale) e se esse rispondano alle stesse esigenze di insegnamento. Se si constatasse il nesso di continuità tra le due mansioni, nonostante l’interruzione temporanea del rapporto di lavoro, risulterebbe necessario verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, in applicazione della legge n. 230/62, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione. La Settima Sezione della Corte ha quindi dichiarato che l’art. 39, n. 2, Ce osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.  
   
 

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