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Notiziario Marketpress di Giovedì 22 Maggio 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: SANZIONI PENALI PER CHI DANNEGGIA L´AMBIENTE

 
   
  Strasburgo, 22 maggio 2008 - Il Parlamento ha approvato definitivamente una direttiva sui reati ambientali gravi da considerare penalmente rilevanti in tutta l’Ue se commessi intenzionalmente o per grave negligenza, inclusi l´istigazione e il favoreggiamento a compierli. Tali reati riguardano i rifiuti, le attività pericolose e le specie protette. Gli Stati potranno fissare norme penali più severe e saranno tenuti a stabilire la tipologia e l’entità delle sanzioni, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel settembre 2005 la Corte di giustizia ha confermato la competenza della Comunità a adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dell´ambiente ove ciò sia necessario per garantire l´attuazione efficace della politica ambientale comunitaria. Per questo motivo la Corte ha annullato la decisione quadro sulla criminalità ambientale adottata dal Consiglio nel 2003. La proposta presentata dalla Commissione è pertanto diretta a sostituire la decisione quadro e, tra le altre cose, istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta la Comunità. Approvando il pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio dal relatore Hartmut Nassauer (Ppe/de, De), il Parlamento ha permesso l´adozione definitiva della direttiva sulla tutela penale dell´ambiente. I sistemi sanzionatori vigenti, infatti, «non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa Ue. La direttiva, pertanto, intende rafforzare il rispetto della legislazione Ue mettendo a disposizione sanzioni penali «che sono indice di una riprovazione sociale diversa» rispetto a quelle amministrative. Il provvedimento potrà quindi entrare in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue e gli Stati membri avranno due anni per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva. Riprendendo quanto suggerito dai deputati, un emendamento di compromesso precisa che la direttiva «obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali per gravi violazioni del diritto comunitario in materia di protezione dell´ambiente». Tuttavia essa «non crea obblighi per quanto riguarda l´attuazione di tali sanzioni o di altri strumenti giuridici disponibili nei casi individuali». La direttiva, inoltre, non pregiudica altri sistemi di responsabilità per danni ambientali previsti dalla legislazione comunitaria o nazionale. Poiché la direttiva detta soltanto norme minimali, gli Stati membri avranno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un´efficace tutela penale dell´ambiente, che devono comunque essere compatibili con il Trattato. Le azioni perseguibili In forza alla direttiva, ciascuno Stato membro dovrà adottare le misure necessarie affinché siano perseguibili penalmente una serie di attività «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza». Tra queste figurano la raccolta, il trasporto, il recupero e l´eliminazione di rifiuti, compresi la sorveglianza di tali operazioni e la vigilanza dei siti di smaltimento e le azioni effettuate in quanto intermediario o mediatore (gestione dei rifiuti), «che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell´aria, del suolo o delle acque oppure alla fauna o alla flora». Dovrà inoltre essere perseguibile la spedizione di rifiuti eseguita in un unico carico o in più carichi connessi fra di loro. E´ anche incluso il funzionamento di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all´esterno dell´impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell´aria, alla qualità del suolo, alla qualità delle acque ovvero alla fauna o alla flora. Andranno puniti, inoltre, l’uccisione, la distruzione, il possesso e la cattura, di esemplari di specie protette animali o vegetali (salvo talune eccezioni), qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto e, infine, la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato o l´uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. Sono contemplati poi lo scarico, l´emissione o l´immissione nell´aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, nonché la produzione, la lavorazione, il trattamento, l´uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l´importazione, l´esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose, che abbiano le stesse conseguenze descritte sopra sulle persone e sulla qualità dell’aria, del suolo, delle acque o sulla fauna e la flora. Gli Stati Membri dovranno inoltre provvedere affinché siano punibili penalmente anche l’incitamento, il favoreggiamento e l´istigazione a commettere intenzionalmente i reati appena descritti. Come richiesto dai deputati, la direttiva è corredata di un - lungo - elenco degli atti legislativi comunitari la cui violazione si configura come un illecito. E le sanzioni penali per le persone fisiche Agli Stati membri spetterà adottare le misure necessarie per garantire che tali reati siano puniti «con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive». Come proposto dai deputati, sono state soppresse tutte le disposizioni dettagliate proposte della Commissione riguardo alle sanzioni per le persone fisiche che prevedevano, nei casi più gravi, fino a 10 anni di reclusione e l’eventuale obbligo di riparare i danni. I deputati e il Consiglio, hanno voluto infatti tenere conto di una sentenza della Corte di giustizia dell’ottobre 2007 (posteriore alla presentazione della proposta) per cui la determinazione della tipologia e dell´entità delle sanzioni penali da applicare non rientra nelle competenze della Comunità. Spetterà quindi ai singoli Stati membri fissare le sanzioni. La responsabilità e le sanzioni penali per le persone giuridiche Gli Stati Membri dovranno anche provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati suddetti «quando siano stati commessi a loro vantaggio» da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo societario, la quale detenga una posizione dominante in virtù del potere di rappresentanza, di prendere decisioni o dell´esercizio del controllo in seno alla persona giuridica. Dovranno inoltre garantire che le persone fisiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile commettere uno dei reati oggetto del regolamento a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Non è inoltre esclusa l´azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati. Anche per le persone giuridiche sono state soppresse le disposizioni in merito alle sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione, che potevano arrivare fino 1,5 milioni di euro per i casi più gravi, per tenere conto della citata sentenza della Corte di giustizia. .  
   
 

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