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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Settembre 2006
 
   
  DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI ALL´USO PUBBLICO: NUOVE NORME

 
   
  Sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006 è stato pubblicato il Dpr 3 maggio 2006, n. 252 che ha dato avvio all’applicazione della Legge 15 aprile 2004, n. 106, contenente norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e pubblicata a suo tempo nella Gazzetta ufficiale n. 98/04. Dallo scorso 2 settembre 2006 è abrogata la disciplina che regola la consegna da parte degli stampatori delle copie d´obbligo alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, nonché della ulteriore copia al Consiglio nazionale delle ricerche. Cessa anche l´obbligo per stampatori ed editori di iscriversi presso le locali Prefetture e di tenere il registro delle opere pubblicate. Il nuovo soggetto obbligato al deposito legale è l´editore e non più lo stampatore, che subentra solo in mancanza dell´editore. L´obbligo di deposito legale dei documenti stampati è normalmente assolto con la consegna di due copie per l´Archivio nazionale della produzione editoriale, presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma (viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma, tel. 06 4989) e di Firenze (piazza dei Cavalleggeri 1, 50122 Firenze, tel. 055 249191), e di due copie per l´archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato, i cui istituti depositari saranno resi noti con appositi decreti del Ministero dei Beni e attività culturali (fino alla loro adozione, l´istituto depositario per la provincia di Milano è la Biblioteca nazionale Braidense, via Brera 28, 20121 Milano, tel. 02 86460907). Per le pubblicazioni di contenuto giuridico, un’ulteriore copia deve essere depositata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia, palazzo di Giustizia, piazza Cavour, 00193 Roma, tel. 06 68834900. Per le pubblicazioni tecnico-scientifiche occorre anche depositare, previo specifici accordi con i soggetti obbligati, una copia al Consiglio nazionale delle ricerche, Biblioteca centrale G. Marconi, piazza Aldo Moro 7, 00185 Roma, tel. 06 49933221. Le semplici ristampe devono essere depositate solo alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e non presso gli istituti regionali. La consegna deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. La consegna può avvenire con qualsiasi mezzo, anche quello postale. I documenti da depositare devono essere comunque racchiusi in un involucro resistente recante la dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106" nonché il nome o la denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito. La consegna deve essere accompagnata da un elenco in due copie dei documenti depositati, riportante gli elementi identificativi di ciascun documento depositato. Una delle due copie viene restituita dall´istituto depositario opportunamente vidimata. La consegna dei documenti di contenuto giuridico nonché quella dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordare con gli enti depositari. Su ogni documento consegnato per il deposito devono essere apposti: nome/denominazione nonché domicilio/sede legale del soggetto depositario; anno di pubblicazione; eventuale standard identificativo utilizzato (es. Isbn, Issn); la dicitura "esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106". Chiunque violi le norme della legge e del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1. 500,00 euro, per ogni documento non depositato. La sanzione è aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni e comunque prima dell´avvio della procedura di accertamento, la sanzione è ridotta della metà. .  
   
 

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