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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Settembre 2006
 
   
  CONCORRENZA: LA COMMISSIONE INVITA LŽITALIA A CONFORMARSI ALLE NORME UE SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

 
   
   Bruxelles, 11 settembre 2006 - La Commissione europea ha deciso lo scorso 19 luglio di inviare allŽItalia una lettera di costituzione in mora in cui richiede informazioni in merito alla compatibilità della legislazione italiana in materia di radiotelediffusione con le norme Ue relative alla concorrenza nei mercati delle reti dei servizi di telecomunicazione elettronica. La Commissione ritiene che la legislazione italiana non soddisfi gli obblighi imposti dalle norme di concorrenza Ue dal momento che introduce restrizioni ingiustificate alla prestazione di servizi di radiotelediffusione e attribuisce vantaggi ingiustificati agli operatori analogici esistenti. LŽinvio della lettera di costituzione in mora costituisce il primo passo della procedura di infrazione ai sensi dellŽarticolo 226 del trattato Ce. LŽitalia dispone ora di due mesi per rispondere alle riserve formulate dalla Commissione. La decisione della Commissione di inviare una lettera di costituzione in mora fa seguito ad una denuncia presentata dallŽassociazione italiana di difesa dei consumatori Altroconsumo la quale sostiene che la normativa italiana che disciplina il passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale viola le direttive 2002/21/Ce (direttiva quadro), 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni), 2002/77/Ce (direttiva concorrenza), nonché altre disposizioni delle norme Ue. Sulla base dellŽanalisi effettuata, la Commissione osserva che la legislazione italiana potrebbe di fatto precludere agli operatori che non svolgono attività di trasmissione analogica la sperimentazione di trasmissioni digitali e la creazione di proprie reti digitali. Inoltre la legislazione italiana consente agli operatori esistenti di acquistare un numero di frequenze per la sperimentazione digitale superiore a quello ad essi necessario per la trasmissione simultanea dei loro programmi in tecnica analogica e in tecnica digitale. Infine la legge consente agli operatori esistenti di mantenere il controllo sulle frequenze e sulle reti per le trasmissioni analogiche anche dopo la data di switch-off, privando in tal modo i concorrenti del dividendo digitale derivante dallŽaccresciuta capacità delle reti digitali. Premesse LŽarticolo 2bis della legge 66/01 ha escluso lŽattuazione del piano di assegnazione delle frequenze per la trasmissione analogica. Lo stesso articolo, in combinato disposto con lŽarticolo 25 della legge 112/04, ha prorogato fino alla data di switch-off il periodo di validità delle autorizzazioni per la trasmissione terrestre in tecnica analogica concesse agli operatori senza licenza per la trasmissione in tecnica digitale. LŽarticolo 23 della legge 112/04 stabilisce che soltanto gli operatori analogici esistenti possono accedere alla sperimentazione di trasmissioni terrestri con tecnica digitale, alle licenze di operatore di rete digitale e alla compravendita di frequenze. Inoltre limitala compravendita di frequenze alla trasmissione digitale e consente agli operatori di mantenere il controllo delle loro frequenze analogiche fino a dopo la data di switch-off. LŽarticolo 23, comma 5 della legge 112/04 consente agli operatori analogici di convertire le loro licenze analogiche (e quindi le loro reti) in licenze digitali fino alla data di switch-off e senza restrizioni. La Commissione ritiene che queste leggi possano attribuire speciali diritti agli operatori analogici esistenti. Dette disposizioni possono pertanto violare gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/Ce che esigono lŽabolizione di siffatti diritti speciali. La Commissione ritiene che queste stesse leggi possano anche violare lŽarticolo 9 della direttiva 2002/21/Ce e gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/Ce in quanto: esigono che le imprese ottengano una licenza individuale anziché unŽautorizzazione generale per la gestione di una rete di radioteletrasmissione; impediscono a nuovi operatori di installarsi e di gestire una rete digitale; impediscono a nuovi operatori di acquisire o utilizzare frequenze per trasmissioni digitali; non limitano il numero di frequenze che gli operatori possono acquistare a quanto esattamente necessario per sostituire i loro attuali programmi analogici con programmi digitali e non impongono agli operatori di restituire le frequenze analogiche che si saranno liberate dopo la data di switch-off. .  
   
 

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