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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2006
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA A DETERMINARE I TITOLARI DEL DIRITTO DI VOTO PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

 
   
  Il 12 settembre 2006 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenze nella causa Regno di Spagna/regno Unito (C-145/05), affermando che spetta agli Stati membri determinare i titolari del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, rispettando il diritto comunitario e in particolare il principio di parità di trattamento. La questione del diritto di uno Stato membro di estendere il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo a cittadini di Stati terzi residenti nel territorio europeo era relativa alla possibilità per gli abitanti di Gibilterra di partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo. Il Regno Unito ha creato, nel 2003, una nuova circoscrizione elettorale, in cui Gibilterra è stata unita ad una circoscrizione inglese esistente, ed ha creato uno speciale registro elettorale. In tal modo il diritto di votare in queste elezioni è stato concesso ai cittadini dell´Unione e ai cittadini del Commonwealth in possesso di determinati requisiti (qualifying Commonwealth citizens: «Qcc») residenti a Gibilterra. Secondo il Regno di Spagna, solo ai cittadini dell´Unione può essere riconosciuto il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo. La Spagna ha sostenuto che, unendo il territorio di Gibilterra ad una circoscrizione elettorale inglese e esistente, il Regno Unito ha violato l´allegato 1 all´atto del 1976 e la sua dichiarazione del 18 febbraio 2002, relativa all´elezione dei rappresentanti nell´Assemblea a suffragio universale diretto, come modificato, da ultimo, dalla decisione del Consiglio 2002/772/Ce, Euratom. La Spagna ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito. La Corte ha ricordato preliminarmente che il Regno Unito ha varato la normativa contestata dal Regno di Spagna per conformarsi alla sentenza 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito (Recueil des arrêts et décisions 1999-I) della Corte europea dei diritti dell´uomo. In tale sentenza la Corte, accogliendo il ricorso di un cittadino britannico residente a Gibilterra, ha affermato che il Regno Unito, non organizzando elezioni per il Parlamento europeo a Gibilterra, aveva violato la Cedu. Per ragioni legate alla propria tradizione costituzionale, il Regno Unito ha scelto di concedere il diritto di voto attivo e passivo ai Qcc in possesso di determinati requisiti in grado di indicare un legame specifico con il territorio per il quale le elezioni sono organizzate. La Corte ha affermato che né il Trattato Ce né l´atto del 1976 indicano in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo. Pertanto, allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, e gli articoli rilevanti del Trattato Ce non ostano a che gli Stati membri concedano tale diritto di voto e di eleggibilità a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell´Unione residenti sul loro territorio. Per quanto poi riguarda l´inquadramento del territorio di Gibilterra in una circoscrizione elettorale inglese e esistente, la Corte ha rilevato che, in tal modo, un elettore di Gibilterra è posto in una situazione analoga a quella di un elettore del Regno Unito, e non deve affrontare, a causa dello status di Gibilterra, difficoltà tali da impedire o scoraggiare l´esercizio del suo diritto di voto. La Corte ha respinto l´argomento proposto sul punto dal Regno di Spagna.  
   
 

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