Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Gennaio 2009
 
   
  PRIVACY: MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO

 
   
  Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, che prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria in materia di privacy. La revisione contenuta nel cosiddetto decreto milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304/08 ed entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, interviene sul sistema delle sanzioni amministrative previsto dal Decreto legislativo n. 196/03, il cosiddetto Codice della privacy. Le modifiche riguardano, principalmente, l’inasprimento del regime delle sanzioni pecuniarie, per cui risultano raddoppiati gran parte dei limiti edittali, l’introduzione di circostanze comuni, che consentono di attenuare o aggravare l´importo da pagare a titolo di sanzione e il trasferimento dal piano penale a quello amministrativo della sanzione pecuniaria per la violazione delle misure minime di sicurezza, mentre rimane ferma la pena dell’arresto sino a due anni per l’omessa adozione delle misure minime. Tabella riepilogativa degli illeciti penali.
Illeciti Penali Sanzioni
Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento reclusione da i a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi
Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici) 20, 21, 22, co. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi
Chiunque, nella notificazione di cui all’art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi reclusione da 6 mesi a 3 anni
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33 arresto sino a 2 anni
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt. 26, co. 2, 90, 150, co. 1 e 2, e 143, co. 1, lett. C) reclusione da 3 mesi a 2 anni
Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, co. 1, e 114 sanzioni previste dall’art. 38, Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300)
Condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 167, 168, 170 e 171 pubblicazione della sentenza di condanna (obbligatoria)
Tabella riepilogativa degli illeciti amministrativi.
Violazioni Amministrative Sanzioni
Violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 in materia di informativa all’interessato da 6. 000 a 36. 000 euro
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete da 20. 000 a 120. 000 euro
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, co. 2, e 157 da 10. 000 a 60. 000 euro
Cessione dei dati in violazione dell’art. 16, co. 1, lett. B), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali da 10. 000 a 60. 000 euro
Violazione della disposizione di cui all’art. 84, co. 1 da 1. 000 euro a 6. 000 euro
Violazione delle misure minime di sicurezza ex art. 33 del Codice o delle disposizioni indicate nell’art. 167 da 20. 000 a 120. 000 euro
Inosservanza dei provvedimenti del Garante di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’art. 154, co. 1, lett. C) e d) da 30. 000 a 180. 000 euro
Commissione degli illeciti amministrativi previsti dagli articoli 161, 162, 163 e 164 pubblicazione del provvedimento del Garante (facoltativa)
.
 
   
 

<<BACK