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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Gennaio 2009
 
   
  SANITA’ IN SICILIA, DIRETTIVA AI MANAGER PER CORRETTA APPLICAZIONE DEL “15 SEPTIES” RUSSO: “BISOGNA RISPETTARE LA TRASPARENZA E LA MERITOCRAZIA”

 
   
  Palermo, 26 gennaio 2009 - Per mettere un freno al conferimento degli incarichi ex art. 15 septies da parte dei manager delle aziende sanitarie, l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, ha emanato una direttiva nella quale sottolinea che questi contratti di lavoro a tempo determinato, “disciplinati dall’articolo 15 septies del D. Leg. N. 502 del 1992, possono essere stipulati solo nei limiti espressi dalla legge e non devono essere utilizzati per ricoprire posti che andrebbero messi a concorso”. Di conseguenza, “il conferimento degli incarichi ex art 15 septies va contenuto nel numero” e “limitato ad ipotesi eccezionali, laddove il contratto a termine sia giustificato dalla necessità di espletare funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico” e la durata temporale dell’incarico “va rigorosamente limitata in relazione alle funzioni conferite”. “E’ una direttiva che va nella direzione della trasparenza e della meritocrazia - ha spiegato Russo - con la quale si vuole evitare il rischio che certe nomine possano essere effettuate aggirando le regolari procedure fondate sul pubblico concorso e finendo con il penalizzare chi ha acquisito sul campo meriti professionali. Da una ricognizione effettuata è emerso che il numero di incarichi conferiti utilizzando l’art. 15 septies è superiore a 150, un numero troppo elevato, e hanno riguardato personale interno ed esterno all’amministrazione sanitaria in vari ruoli come quello di primari, dirigenti amministrativi e responsabili di servizi economici e finanziari”. Nella nota, inviata ai direttori generali delle Ausl, delle Aziende ospedaliere e universitarie, dell’istituto profilattico e dell’Irccs “Bonino Pulejo”, l’assessore Russo richiama l’attenzione sulla necessità di attivare le apposite procedure concorsuali per la copertura dei posti in organico laddove sia necessario assicurare, a regime, lo svolgimento di determinate funzioni; di prevedere che il conferimento degli incarichi in questione sia effettuato sulla base di un elenco di candidati permanente e aggiornato, formato con apposito avviso pubblico con lo scopo di acquisire diverse disponibilità tra le quali operare una selezione. “Le aziende sanitarie - prosegue la direttiva - sono tenute ad individuare preventivamente, con proprio atto regolamentare, le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, sentite le organizzazioni sindacali”. La direttiva di Russo, in chiusura, dispone “che l’avvio delle procedure adottate in applicazione dell’art. 15 septies sia preventivamente comunicato in assessorato che, con atto formale, ne attesterà la conformità alle direttive emanate”. L’articolo 15 septies, ai commi 1 e 2, recita testualmente: “I direttori generali possono conferire incarichi per l´espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, a esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico”. .  
   
 

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