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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 11 Febbraio 2009 |
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CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL SETTORE EOLICO OFF-SHORE IN ITALIA
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Milano, 11 febbraio , 2009 - Le scriventi Associazioni segnalano l’opportunità di non accogliere l’emendamento 25. 2, il quale, di fatto, sembra già ampiamente superato dal testo attualmente in discussione al Senato (Atto Senato 1195). La corretta esigenza di modificare il coefficiente moltiplicativo previsto per l’eolico offshore, era già stata soddisfatta con un emendamento presentato ed accolto dalla Camera dei Deputati il quale, nel testo attualmente in discussione al Senato, all’Art. 25 comma 4 ha elevato il valore del coefficiente moltiplicativo da 1,10 a 1,60. Il nuovo emendamento proposto all’articolo 25 comma 4 dell’Atto Senato 1195 (Collegato alla Finanziaria 2009) renderebbe invece insostenibile a livello sia economico che finanziario, e quindi non fattibili, tutti i progetti eolici offshore già presentati o in fase di presentazione in Italia; peraltro tale emendamento propone coefficienti diversi per differenti tecnologie applicative di impianti offshore (in particolare effettua una distinzione tra offshore a piattaforma fissa e offshore a piattaforma galleggiante). Forse non è a tutti noto che l’Atto Senato 1195 prevede già un coefficiente pari a 1,60 per entrambe le suddette tecnologie applicative; il nuovo emendamento presentato al Senato invece prevedrebbe una differenziazione ed una riduzione dei coefficienti moltiplicativi rispettivamente a 1,10 per i progetti su piattaforma fissa ed a 1,50 per quelli a piattaforma galleggiante. Concettualmente, inoltre, sembra poco sostenibile il ragionamento alla base della modifica, in quanto si ritiene maggiormente corretto lasciare liberamente al mercato l’applicazione delle tecnologie di volta in volta più concorrenziali; si segnala peraltro che le tecnologie attualmente disponibili e sperimentate sono quelle a piattaforma fissa, le quali senza un coefficiente moltiplicativo di 1,60 non consentono di rendere i progetti né fattibili sotto il profilo economico né bancabili sotto il profilo finanziario; le altre tecnologie, comprese quelle a piattaforma galleggiante, sono ancora in fase di studio e ricerca e dovrebbero eventualmente mirare a ridurre i costi complessivi. Per queste motivazioni chiediamo che l’emendamento sopra riportato sia ritirato al fine di lasciare invariato a 1,60 il coefficiente attualmente previsto nel testo per tutte le tecnologie eoliche offshore. In seguito alla nostra nota precedente, riteniamo importante evidenziare il fatto che le due applicazioni eoliche offshore fisso e galleggiante non sono in concorrenza tra loro. Infatti, la tecnologia tradizionale fissa, avendo dei limiti derivanti dalle profondità dei fondali e dalle varie tipologie di terreno riscontrate, può essere applicata in aree delle coste italiane totalmente differenti da quelle adatte alla tecnologia galleggiante. Il sistema galleggiante infatti può essere installato in fondali e in aree diverse da quelle adatte al sistema tradizionale, avendo la sua applicazione ideale in aree caratterizzate da fondali più profondi (caratteristica della maggior parte delle coste italiane), elevando in questo modo le possibilità di sviluppo dell’eolico offshore in Italia ed integrandosi perfettamente con il sistema tradizionale senza entrare in conflittualità con quest’ultimo. Inoltre, in Italia ci risulta che siano già stati presentati progetti di eolico offshore tradizionale da oltre 20 operatori del settore per una potenziale produzione di energia superiore ai 4. 000Mw, interessando quelle poche aree nelle quali il sistema a fondazione fissa è applicabile. Per questo motivo crediamo che entrambi i sistemi possano usufruire del multiplo di incentivazione di 1,60, in modo tale da poter garantire ad entrambe le tecnologie uno sviluppo e la sostenibilità economico finanziaria dei vari progetti. . . |
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