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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Aprile 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA CONTRARIA AD ORDINE PUBBLICO

 
   
  Il 2 aprile 2009 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-394/07, Marco Gambazzi contro Daimlerchrysler Canada Inc. , Cibc Mellon Trust Company in tema di violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto. Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta dalla Daimlerchrysler e dalla Cibc nei confronti del sig. Gambazzi, la High Court of Justice ha emesso un’ordinanza che, da un lato, vietava al sig. Gambazzi di disporre di taluni dei suoi beni («freezing order») e, dall’altro, gli ingiungeva di divulgare alcune informazioni relative a determinati suoi beni, nonché di esibire i documenti in suo possesso riguardanti la domanda principale («disclosure order»). Il sig. Gambazzi non si è conformato al «disclosure order». Pertanto la High Court gli ha vietato di continuare a partecipare al procedimento, se non avesse ottemperato, entro il termine impartito, agli obblighi di divulgazione delle informazioni e dei documenti richiesti («unless order»). Il sig. Gambazzi ha proposto vari ricorsi contro il «freezing order», il «disclosure order» e l’«unless order», tutti respinti; egli è stato considerato colpevole di «contempt of Court» (oltraggio alla Corte) ed è stato escluso dal procedimento («debarment»). La High Court ha in pratica statuito come se egli fosse stato contumace e ha accolto le domande della parte avversa. La Corte d’appello di Milano, nel 2004, ha dichiarato esecutive in Italia le decisioni della High Court. Il sig. Gambazzi ha proposto ricorso, sostenendo che le decisioni della High Court, essendo state emesse in violazione dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio, non possono essere riconosciute in Italia poiché contrarie all’ordine pubblico. La Corte d’appello di Milano chiede alla Corte di giustizia, alla luce della clausola dell’ordine pubblico della Convenzione di Bruxelles sul riconoscimento delle sentenze, se il giudice dello Stato, in cui si chiede il riconoscimento della sentenza straniera, possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era peraltro regolarmente costituito dinanzi ad esso, ma che è stato escluso dal procedimento per non aver ottemperato agli obblighi imposti nell’ambito dello stesso procedimento. La Corte richiede che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni che rispondono ad obiettivi d’interesse generale e non costituire una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti. I provvedimenti adottati dal giudice inglese erano diretti a garantire l’equità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e la Corte ammette che un obiettivo simile può giustificare una restrizione dei diritti della difesa. Tuttavia, sanzioni siffatte non devono essere manifestamente sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. La sanzione adottata nella causa principale è una restrizione più grave possibile dei diritti della difesa e deve rispondere a requisiti assai rigorosi per non essere considerata una violazione manifesta e smisurata di tali diritti. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze concrete, se ciò avvenga nel caso di specie. La Corte di giustizia ritiene che la compatibilità del provvedimento di esclusione adottato dal giudice dello Stato di origine con l’ordine pubblico dello Stato richiesto deve essere valutata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso. Ciò implica che vengano prese in considerazione non soltanto le condizioni in cui, al termine del procedimento dinanzi alla High Court, sono state adottate le decisioni di quest’ultima, delle quali è richiesta l’esecuzione, ma anche le condizioni in cui, in una fase precedente, sono stati adottati il «disclosure order» e l’«unless order». La Corte dichiara, pertanto, che il giudice dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento di un sentenza straniera può tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio .  
   
 

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