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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Aprile 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NESSUNA ESENZIONE PER ACCORDI DI STAZIONI DI SERVIZIO SUPERIORI A 5 ANNI

 
   
  La sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 2 aprile 2009 nella causa C- 260/07 Pedro Iv Servicios / Total España Sa afferma: un accordo di stazione di servizio di durata superiore a cinque anni non gode dell’esenzione per categorie se il fornitore concede in affitto al rivenditore la stazione di servizio, ma non è il proprietario tanto della stazione quanto del terreno. Ciò non avveniva con il regolamento n. 1984/83, scaduto il 31 dicembre 1999 L´articolo 81, n. 1, Ce vieta gli accordi e le pratiche concordate fra imprese. Tuttavia, ai sensi dell’art. 81, n. 3, Ce, ed in presenza di talune condizioni, tale divieto può essere dichiarato inapplicabile a qualsiasi categoria di accordi fra imprese o di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell´utile che ne deriva. A tale titolo, il Regolamento (Cee) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all´applicazione dell´articolo 81, paragrafo 3, del trattato Cee a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (Ce) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 esonerava dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce talune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate. In particolare, l´esenzione era possibile nel caso di un accordo relativo a una stazione di servizio, in cui il periodo di esecuzione fosse superiore a dieci anni, a condizione che il fornitore avesse concesso al rivenditore la stazione di servizio in locazione o in libera disponibilità di diritto o di fatto. Dal 1° gennaio 2000, il regolamento n. 1984/83 è stato sostituito dal Regolamento (Ce) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, il quale introduce l´esenzione dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce per gli accordi verticali, cioè gli accordi conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi. Tuttavia, il regime di esenzione non è applicabile ad un obbligo di non concorrenza la cui durata superi i cinque anni, a meno che i beni o servizi siano venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché comunque la durata di tale obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente. In ogni caso, gli accordi con cui il fornitore fissa il prezzo di vendita al pubblico o impone al rivenditore un prezzo minimo di vendita non possono beneficiare del regime di esenzione per categorie istituito dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999. Nel 1989 l´impresa Pedro Iv ha stipulato quattro contratti con la Total, fornitrice di prodotti petroliferi. In base ad essi, la Pedro Iv ha costituito, a favore della Total, un diritto di superficie di 20 anni su un terreno appartenente alla stessa Pedro Iv, per cui la Total poteva costruire sul terreno una stazione di servizio. Tale costruzione è divenuta di sua proprietà per 20 anni, in cambio di un corrispettivo mensile da versare alla Pedro Iv. Intanto, la stazione di servizio di proprietà della Total era affittata alla Pedro Iv. Al termine di tale periodo ventennale, la stazione sarebbe divenuta di proprietà della Pedro Iv. Allo stesso tempo, la Pedro Iv si è impegnata, dal momento in cui le è stata consegnata la stazione di servizio, a gestire detta stazione rifornendosi di carburanti esclusivamente presso la Total. L´impegno di fornitura esclusiva è stato concluso per una durata ventennale. La Total, da un lato, determina il prezzo del carburante che fornisce alla Pedro Iv alle condizioni più vantaggiose negoziate con altre stazioni di servizio che potrebbero stabilirsi a Barcellona, dall´altro garantisce che tale prezzo non sia in alcun caso superiore alla media del prezzo fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato. Aggiungendo a detto prezzo un margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio da essa ritenuto appropriato, la Total ottiene il prezzo di vendita al pubblico di cui raccomanda quindi l’applicazione alla Pedro Iv. In applicazione del contratto, una stazione di servizio è stata costruita e rifornita in esclusiva dalla Total per 12 anni. Nel 2004, la Pedro Iv ha chiesto l´annullamento del rapporto giuridico rappresentato dai contratti descritti, in quanto essi conterrebbero clausole gravemente restrittive della concorrenza (durata superiore alla durata massima autorizzata dal diritto comunitario per gli accordi di fornitura in esclusiva) ed una fissazione indiretta del prezzo di vendita. In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), adita in appello, ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se dette clausole contrattuali possano beneficiare dell’applicazione dei regimi di esenzione per categorie previsti rispettivamente dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99. Quanto al regolamento n. 1984/83, la Corte dichiara che, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione in esso previsto, non era richiesto che il fornitore fosse proprietario del terreno sul quale ha costruito la stazione di servizio che ha dato in affitto al rivenditore. Per quanto riguarda il regolamento n. 2790/99, la Corte ricorda che l’esenzione prevista da tale regolamento si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale esso vende i prodotti o servizi oggetto del contratto. Pertanto, prima di procedere ad un esame sulla base di altre condizioni previste da detto regolamento, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 2790/99, la Total si trovasse in una situazione siffatta, tenendo conto della sua eventuale partecipazione al capitale sociale degli altri fornitori dei prodotti petroliferi sullo stesso mercato. In una situazione come quella della causa principale, risulta che non sono soddisfatte le condizioni per l´applicazione del regolamento 2790/99 relative alla durata dell´obbligo di non concorrenza. Tuttavia, la Corte precisa che spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni per l´applicazione del regolamento n. 2790/99, alla luce dell´argomento della Total secondo cui il diritto di superficie le conferisce non solo la proprietà della stazione di servizio, ma anche del terreno sul quale essa è costruita. Inoltre, qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che gli accordi stipulati tra le parti soddisfacevano le condizioni per l´esenzione previste dal regolamento n. 1984/83, ma non quelle previste dal regolamento n. 2790/99, la Corte rileva che gli accordi andrebbero considerati esenti fino al 31 dicembre 2001, conformemente al regime transitorio previsto da quest´ultimo regolamento. A tale riguardo, la Corte considera che le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico della causa principale possono beneficiare dell´esenzione per categorie istituita dai regolamenti n. 1984/83 e n. 2790/99, qualora il fornitore si limiti ad imporre un prezzo massimo di vendita ed il rivenditore disponga quindi di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, clausole siffatte non possono beneficiare di tali esenzioni se conducono, direttamente o attraverso strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un´imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se vincoli del genere pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali assunte nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti. Infine, la Corte ricorda che, nel caso in cui le clausole relative alla durata dell´esclusiva ed alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico non soddisfacessero tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esse cadrebbero sotto il del divieto di cui all’art. 81, n. 1, Ce, solo qualora avessero per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all´interno del mercato comune e potessero pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.  
   
 

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