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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Aprile 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL´UE DEI CITTADINI EUROPEI

 
   
  Bruxelles, 6 aprile 2009 - Il diritto dei cittadini europei di circolare nell´Ue non è applicato in modo uniforme nei diversi Stati membri, molti dei quali hanno norme che ne ostacolano l´esercizio. Il Parlamento chiede quindi di definire orientamenti comuni sui motivi che giustificano l’allontanamento di un cittadino Ue (risorse minime, onere eccessivo per l´assistenza sociale e ordine pubblico) e sulla libera circolazione delle coppie omosessuali, e di eliminare gli oneri amministrativi ingiustificati. Ricordando che il diritto Ue non consente di considerare circostanza aggravante la presenza irregolare di un reo sul territorio, chiede di garantire la possibilità di ricorso contro le decisioni di allontanamento. Al 1° gennaio 2006, circa 8,2 milioni di cittadini dell’Unione esercitavano il diritto sancito dalla direttiva 2004/38 di risiedere in un altro Stato membro. Approvando con 500 voti favorevoli, 104 contrari e 55 astensioni la relazione di Adina VĂlean (Alde/adle, Ro), il Parlamento sottolinea tuttavia che il recepimento della direttiva «è nel complesso deludente», dal momento che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri «sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva». Inoltre, «le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all´esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti». Tant´è che la Commissione ha sinora ricevuto più di 1. 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, in base alle quali ha avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva. Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di presentare una politica di attuazione della direttiva «coerente, efficace e trasparente, che garantisca l´applicazione dei diritti di libera circolazione» nell’intera Ue ai cittadini europei e ai loro familiari, indipendentemente dal loro paese d’origine. Condivide inoltre l’impostazione della Commissione che prevede la verifica continua ed esaustiva dell’attuazione della direttiva e il sostegno agli Stati membri per garantirne la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di orientamenti, nel primo semestre del 2009. Al riguardo, chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per la loro attuazione, decorso il quale andrebbero avviate procedure d´infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi siano in contrasto con la direttiva. Invitando il Consiglio a definire una strategia per garantire la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori dell’Ue, il Parlamento chiede inoltre agli Stati membri di avviare le procedure necessarie per adattare, entro la fine del 2009, le rispettive legislazioni e prassi nazionali. In proposito, sulla base delle informazioni acquisite tramite un questionario rivolto ai parlamenti nazionali (Francia e Germania non hanno risposto) e su una relazione della Commissione, i deputati identificano le «problematiche principali» da affrontare. Concetto di "familiare" e libera circolazione delle coppie dello stesso sesso - Il Parlamento evidenzia l’esistenza di «un’interpretazione restrittiva», da parte degli Stati membri, dei concetti di “familiare”, di “ogni altro membro della famiglia” e di "partner", «in special modo per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso e il loro diritto alla libera circolazione». In proposito, una nota a piè di pagina, osserva che in Italia, Polonia e Slovacchia non sono riconosciute le unioni registrate e, come a Cipro, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione. Un emendamento orale avanzato dalla relatrice, su richiesta della delegazione italiana del Ppe/de, ha cancellato la parte della nota che osservava come l´Italia «non riconosce diritti di libera circolazione alle coppie dello stesso sesso per ragioni di ordine pubblico», mentre a livello Ue «si registra la prevalenza di posizioni contrarie al riconoscimento di terze o quarte mogli» (nelle altre versioni linguistiche il termine "mogli" è indicato come "coniugi"). Il Parlamento invita quindi gli Stati membri a tenere presente che la direttiva «impone l’obbligo di riconoscere la libera circolazione di tutti i cittadini dell’Unione (comprese le coppie dello stesso sesso), senza imporre il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso». Chiede loro quindi «di dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla direttiva» riconoscendoli «non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un’unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner la cui unione non sia formalmente registrata – ivi comprese le coppie dello stesso sesso riconosciute da uno Stato membro – a prescindere dalla loro nazionalità». Fatto salvo il loro mancato riconoscimento nel diritto civile di un altro Stato membro. Esorta poi la Commissione a formulare orientamenti «rigorosi» al riguardo, traendo spunto dalle conclusioni contenute nella relazione dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali, e a monitorare tali questioni. Risorse sufficienti e onere eccessivo per l´assistenza sociale - Il Parlamento osserva che l’interpretazione, da parte degli Stati membri, del requisito relativo alle “risorse sufficienti” «è spesso incerta», dal momento che molti di essi «obbligano gli interessati a presentare prove attestanti il possesso di tali risorse». In numerosi paesi, inoltre, è altrettanto incerta l’interpretazione del concetto di “onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante” e delle circostanze che, in base a tale criterio, giustificano l’allontanamento di un cittadino dell’Unione. Invita quindi la Commissione ad elaborare orientamenti con criteri comuni in relazione all´importo minimo delle risorse considerate sufficienti e a chiarire su quali basi gli Stati membri dovrebbero tenere conto “della situazione personale dell´interessato”. Ordine pubblico, pubblica sicurezza e comunità etniche - Per i deputati, inoltre, varia da uno Stato membro all’altro anche l’interpretazione dell’espressione “motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza” in base ai quali può essere giustificato un provvedimento di allontanamento. Al riguardo, osservano che ciò «è spesso causa di incertezze che potrebbero configurare un’utilizzazione abusiva della direttiva (applicata, ad esempio, in maniera selettiva a svantaggio dei cittadini di un dato Stato membro) o una discutibile conformità alla direttiva (come nel caso dei meccanismi di allontanamento automatico)». In proposito, una nota a piè di pagina cita l´esempio dell´articolo 235 del Codice penale italiano che prevede l´allontanamento degli stranieri condannati a reclusione per due o più anni. D´altra parte, il Parlamento rileva che i cittadini di determinati Stati membri e di talune comunità etniche «sembrano essere presi di mira in alcuni Stati membri». Invita quindi la Commissione, il Consiglio e tutti gli Stati membri a «sorvegliare la situazione» e garantire che «non sussista alcuna discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, né nella pratica né nella legislazione». Rileva, poi, che i provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza «dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell´individuo interessato». E in proposito, precisando che tale comportamento personale «deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società», ricorda che «le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici o per fini di prevenzione generale». Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di mettere a punto un meccanismo di interpretazione uniforme per categorie normative quali “ordine pubblico”, “pubblica sicurezza”, “sanità pubblica” e di chiarire in che modo gli elementi di cui tenere conto (durata del soggiorno, età, stato di salute, situazione familiare e economica, integrazione sociale e culturale e legami con il paese d´origine) abbiano attinenza con la decisione di allontanamento. Dovrebbe inoltre verificare che leggi nazionali in vigore non limitino la libera circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari, e ricorda che ogni limitazione di questo diritto fondamentale «deve essere interpretata rigorosamente». Invita poi la Commissione ad «accertare l’esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento». D´altro lato, i deputati ricordano che il Servizio giuridico del Parlamento europeo ha concluso che le disposizioni pertinenti del diritto comunitario «si oppongono ad una legislazione nazionale che consideri circostanza aggravante generale, rispetto ad un crimine o ad un delitto commesso, il solo fatto che la persona in questione sia cittadina di uno Stato membro in presenza irregolare sul territorio di un altro Stato membro». Norme sui matrimoni fittizi e oneri amministrativi ingiustificati - Riguardo alle problematiche legate a legislazioni e prassi in materia di abuso di diritto e matrimoni fittizi, il Parlamento constata che non tutti gli Stati membri hanno dato attuazione alla disposizione della direttiva che consente loro di adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare i diritti alla libera circolazione in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio, «a condizione che dette misure siano proporzionate e non discriminatorie, e che siano rispettate le garanzie procedurali». Il Parlamento osserva poi che i cittadini dell’Ue sono spesso tenuti a presentare alle autorità dello Stato membro ospitante documenti supplementari non giustificati che non sono previsti dalla direttiva, sono contrari al diritto Ue e ostacolano la libertà di circolazione. Una nota a piè di pagina cita degli esempi in Belgio e Spagna e in Italia, dove i cittadini europei sono tenuti a dimostrare la "legittimità" delle loro risorse. Il Parlamento chiede quindi agli Stati membri di non gravare i cittadini dell’Ue e i loro familiari, compresi i familiari di paesi terzi, di oneri amministrativi ingiustificati, ricordando peraltro che «è loro dovere agevolare l’ingresso dei familiari dei cittadini dell’Unione provenienti dai paesi terzi». Li invita poi a adottare eventualmente «documenti personali d’identità dello stesso formato» per tutti i cittadini europei e chiede la revoca o la revisione del regime transitorio che restringe la libera circolazione dei cittadini dei nuovi Stati membri. Un altro problema riscontrato nell´applicazione della direttiva riguarda l’imposizione di oneri amministrativi ingiustificati all’ingresso e alla residenza di familiari provenienti da paesi terzi. Una nota a piè di pagina cita dei casi nel Regno Unito, in Lituania, Estonia e in Polonia. In Italia, i cittadini dei paesi terzi che chiedono la riunificazione familiare devono dimostrare la legittimità dell´origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore all´indennità sociale annua. Sistema di valutazione reciproca e relazioni periodiche - Il Parlamento chiede alla Commissione di istituire un sistema di valutazione reciproca in materia di libertà di circolazione, «eseguita da squadre di esperti» designati dagli Stati membri e dal Parlamento, coadiuvati dalla Commissione e dal Consiglio, «operanti sulla base di missioni in loco». La invita inoltre a richiedere dagli Stati membri relazioni periodiche che includano dati statistici relativi alla libera circolazione, indicando ad esempio il numero di casi in cui i diritti di ingresso e di soggiorno sono stati negati e il numero di espulsioni effettuate e le relative motivazioni. La Commissione dovrebbe poi incrementare gli stanziamenti e istituire una nuova linea di bilancio per finanziare i progetti nazionali e locali volti all´integrazione dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari residenti in un altro Stato membro. Il Consiglio, invece, dovrebbe pubblicizzare «i risultati e gli effetti positivi» della libera circolazione per gli Stati membri ospitanti e per l´Ue. Mentre gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di assistenza e informazione sui diritti alla libera circolazione. L´aula ha respinto con 293 favorevoli e 328 contrari la richiesta di Stefano Zappalà (Ppe/de, It) di rinviare la relazione alla commissione parlamentare competente per procedere a un suo ulteriore esame. . . . .  
   
 

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