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Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Aprile 2009
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA APRE UN PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE CONTRO IL REGNO UNITO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI E L’USO DELLA TECNOLOGIA DI “BEHAVIOURAL ADVERTISING”

 
   
  Bruxelles, 16 aprile 2009 - Dopo una fitta comunicazione con le autorità britanniche a seguito delle denunce sporte dai navigatori inglesi per l’uso della tecnologia di “behavioural advertising” Phorm da parte dei provider internet, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro il Regno Unito. Il procedimento riguarda diversi problemi relativi all’applicazione delle norme europee in materia di ePrivacy e tutela dei dati personali, in base alle quali gli Stati membri devono garantire, tra le altre cose, la riservatezza delle comunicazioni impedendo che queste siano intercettate e sorvegliate senza il consenso dell’utente. Questi problemi sono emersi durante l’indagine condotta dalla Commissione in merito alle azioni delle autorità britanniche in risposta alle denunce degli internauti a proposito di Phorm. Viviane Reding, Commissario europeo responsabile della società dell’informazione e dei media, ha affermato: “Le tecnologie come il “behavioural advertising” possono essere utili alle aziende e ai clienti, ma devono essere utilizzate nel rispetto della normativa europea. Queste norme esistono per proteggere la privacy dei cittadini e devono essere applicate in maniera rigorosa da tutti gli Stati membri. Seguiamo il caso Phorm da diverso tempo e abbiamo concluso che vi sono dei problemi nel modo in cui il Regno Unito ha applicato parti della normativa europea in materia di riservatezza delle comunicazioni. Invito le autorità britanniche a modificare la legislazione nazionale e a far sì che le autorità dispongano dei poteri necessari per comminare sanzioni al fine di attuare la normativa dell’Ue in materia. In questo modo il Regno Unito potrà rispondere più energicamente alle nuove sfide legate alla ePrivacy e alla tutela dei dati personali, come quelle poste dal caso Phorm, e i consumatori britannici sapranno che la loro privacy e i loro dati sono protetti quando navigano in internet. ” Da aprile 2008 la Commissione ha ricevuto diverse interrogazioni da parte di cittadini ed europarlamentari britannici preoccupati per l’uso di una tecnologia di behavioural advertising nota come “Phorm” da parte dei provider di servizi internet del Regno Unito. La tecnologia si basa su una costante analisi della navigazione dell’utente per determinarne gli interessi e selezionare annunci pubblicitari mirati quando questi utenti visitano determinati siti web. Nell’aprile 2008 British Telecom, l’operatore di telefonia fissa, ha ammesso di avere usato in via sperimentale Phorm nel 2006 e nel 2007 senza informare i clienti coinvolti nella prova. Da ottobre e dicembre 2008 l’operatore ha condotto una nuova prova, questa volta invitando gli utenti a partecipare. Le prove sono state all’origine di numerose denunce all’autorità britannica per la protezione dei dati, l’Ico (Information Commissioner’s Office) e alla polizia. A partire da luglio 2008 la Commissione ha scritto più volte alle autorità britanniche chiedendo informazioni in merito alle modalità di applicazione della normativa europea con riferimento al caso Phorm. Dall’analisi delle risposte ricevute la Commissione è portata a ritenere che l’applicazione delle norme comunitarie in materia di riservatezza delle comunicazioni nel Regno Unito ponga dei problemi strutturali. Secondo la legge britannica, applicata dalla polizia, intercettare illegalmente le comunicazioni costituisce reato. La portata del reato, tuttavia, è limitata unicamente all’intercettazione “intenzionale”. Sempre secondo la legge, l’intercettazione è considerata legale quando chi la effettua ha “ragionevoli motivi per ritenere” che l’autorizzazione sia stata accordata. La Commissione esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il Regno Unito non dispone di un’autorità nazionale di sorveglianza che si occupi di queste intercettazioni. Il Regno Unito ha due mesi di tempo per rispondere alla lettera di messa in mora inviata oggi, che costituisce la prima fase del procedimento di infrazione. Se non riceverà alcuna risposta o se le osservazioni presentate dal Regno Unito non saranno giudicate soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di formulare un parere motivato (seconda fase di un procedimento d´infrazione). Qualora anche dopo tale iniziativa il Regno Unito non ottemperi agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario, la Commissione dovrà adire la Corte di giustizia. .  
   
 

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