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Notiziario Marketpress di Martedì 21 Aprile 2009
 
   
  PIANO TUTELA ACQUE GIUNTA REGIONALE DELL’ UMBRIA PREADOTTA DISEGNO DI LEGGE

 
   
  Perugia, 21 aprile 2009 - Stabilisce norme per la tutela delle acque dall’inquinamento e la corretta gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alle procedure per l’approvazione e l’aggiornamento del “Piano di Tutela delle Acque” il disegno di legge che è stato preadottato dalla Giunta regionale dell’Umbria. Il testo, adeguato al parere ambientale ottenuto al termine di una ampia fase di partecipazione, era stato presentato nei giorni scorsi al tavolo tecnico del “Patto per lo sviluppo” dell’Umbria e ora sarà trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali per l’acquisizione del parere di competenza. La tutela delle acque, spiega l’Assessorato regionale all’Ambiente, è uno degli obiettivi fondamentali delle politiche ambientali della Regione Umbria: il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, devono essere assicurati nel pieno rispetto del principio fondamentale che tutte le acque sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà. Con il disegno di legge, prosegue, nel rispetto e in applicazione delle norme nazionali e comunitarie, si fissano i contenuti del Piano di tutela delle acque con il quale si compie un notevole passo avanti nelle politiche ambientali rispetto al “Piano regionale di risanamento delle acque dall’inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche”, di cui l’Umbria si è dotata fin dal 1986. In particolare, il Piano prevede le misure per il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2015, dello stato ambientale “buono” per ciascun corpo idrico (fiumi, laghi, falde). Il disegno di legge preadottato dalla Giunta regionale si compone di 12 articoli. L’articolo 1, attestando la coerenza normativa con la Costituzione e con le leggi nazionali in materia di acque, descrive l’oggetto e le finalità della legge. Obiettivi generali sono quelli di “prevenire e ridurre l’inquinamento e risanare i corpi idrici inquinati; migliorare lo stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi; perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili; mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”. L’articolo 2 descrive il Piano di tutela delle acque, lo strumento con il quale la Regione Umbria raggiunge gli obiettivi e le finalità della legge. Il Piano di tutela presenta l’elenco “dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; i risultati dell’attività conoscitiva; l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico”. Inoltre, comprende “gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico; l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità, il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici; l’analisi economica e le misure concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici”. L’articolo 3 descrive le procedure previste per l’approvazione del Piano di tutela e ne indica il periodo di validità. L’articolo 4 precisa le modalità di aggiornamento e di modifica del Piano. L’articolo 5 dispone che l’attuazione della legge e del Piano di tutela avvenga mediante appositi regolamenti che disciplinino, tra l’altro, gli scarichi delle acque reflue, la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Consente, inoltre, alla Giunta regionale la facoltà di dettare ulteriori disposizioni in attuazione del Piano. L’articolo 6 descrive i controlli e le sanzioni amministrative che si applicheranno per il mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, previsti nei regolamenti. L’articolo 7 prevede sanzioni accessorie per alcuni casi specifici, riguardanti il mancato rispetto delle norme che si applicano nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed il mancato rispetto delle disposizioni in materia di bilancio idrico di Ambito Territoriale Integrato. L’articolo 8 introduce modifiche alla legge regionale 33 del 2004 (“Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”) al fine di definire in maniera univoca le modalità di riscossione dei canoni. L’articolo 9 attribuisce alle Province le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura. L’articolo 10 prevede l’istituzione di un capitolo di bilancio con il quale sono finanziati interventi infrastrutturali, opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Le risorse derivano dalle sanzioni previste dall’articolo 6 e finora non introitate dalla Regione. L’articolo 11 uniforma il regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale. L’articolo 12 detta le disposizioni transitorie e finali, mantenendo in vigore le disposizioni regionali vigenti fino all’emanazione dei regolamenti ih materia, la stipula di una convenzione tra gli Ambiti Territoriali Integrati e l’”Arpa” (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque. Lo stesso articolo, infine, prevede il controllo dei Comuni per l’attuazione degli interventi di risparmio idrico in edilizia previsti nell’apposito regolamento. .  
   
 

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