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Notiziario Marketpress di Giovedì 23 Aprile 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO, SOLVENCY II: RAFFORZATA LA SUPERVISIONE SULLE ASSICURAZIONI

 
   
  Strasburgo, 23 aprile 2009 - Il Parlamento ha adottato una direttiva - detta Solvency Ii - sull´accesso alle attività di assicurazione e riassicurazione e sul loro esercizio, che fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l´autorizzazione ad operare a livello Ue e rafforza le disposizioni sulla vigilanza. Stabilisce norme sulla governance, sui fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo. Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Peter Skinner (Pse, Uk) il Parlamento ha adottato - con 593 voti favorevoli, 80 contrari e 3 astensioni - una direttiva relativa a un nuovo regime di solvibilità, denominato "solvibilità Ii" (Solvency Ii), per le imprese di assicurazione e riassicurazione, affinché rifletta tutti gli ultimi sviluppi in materia di vigilanza prudenziale, scienze attuariali e gestione dei rischi, consentendo, se necessario, aggiornamenti futuri. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° novembre 2012. La direttiva contiene disposizioni riguardanti l´accesso alle attività non salariate dell´assicurazione diretta e della riassicurazione nell´Ue, la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi, nonché il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta. In tale ambito, fissa una serie di condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l´autorizzazione ad operare a livello Ue, come ad esempio in termini di fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità e per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, nonché di sistema di governance. Introduce inoltre un sistema di vigilanza rafforzato che agisce in maniera più proattiva rispetto alla situazione attuale. Campo d´applicazione Per quanto riguarda l´assicurazione vita, la direttiva si applica ai contratti del ramo vita, incluse le assicurazioni per i casi di vita e di morte e miste, le assicurazioni vita con controassicurazione, e quelle di nuzialità e di natalità. Si applica inoltre alle assicurazioni di rendita e a quelle complementari, alle operazioni tontinarie, alle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione e a quelle dipendenti dalla durata della vita umana. Per quanto riguarda l´assicurazione non vita, la direttiva si applica alle attività assicurative relative agli infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazione e alla responsabilità civile legata agli stessi, alle merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), agli incendi ed altri elementi naturali, alla responsabilità civile generale, al credito (insolvibilità generale, credito all´esportazione, vendita a rate, credito ipotecario e credito agricolo), alle cauzioni, alle perdite pecuniarie di vario genere (rischi relativi all´occupazione o insufficienza di entrate, ad esempio), alla tutela giudiziaria e all´assistenza alle persone in difficoltà. Tuttavia, come richiesto dai deputati, la direttiva non si applica alle imprese che presentano le seguenti caratteristiche: l´incasso annuo di premi lordi contabilizzati non supera i 5 milioni di euro; il totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; le attività non comprendono operazioni di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori; le attività non comprendono operazioni di riassicurazione superiori a 0,5 milioni di euro dell´incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di euro delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% dell´incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo. D´altro canto, se uno di tali importi è superato per tre anni consecutivi, la direttiva si applica a partire dal quarto anno. La direttiva non riguarda le imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell´impresa cessionaria all´impresa cedente per l´esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l´impresa cessionaria è soggetta alla direttiva. Non si applica nemmeno all´attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza. Accesso all´attività: autorizzazione preliminare - L´accesso all´attività di assicurazione diretta o di riassicurazione è subordinato alla concessione di un´autorizzazione preliminare, per ramo di attività, che deve essere richiesta alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e che è valida per tutta la Comunità. La direttiva prevede una serie di condizioni per ottenere questa autorizzazione. Tra questa figura la necessità che le imprese detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo, nonché forniscano informazioni sulla struttura del sistema di governance e presentino un programma di attività. Questi criteri sono descritti nel dettaglio dalla direttiva stessa. Inoltre, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non dovranno rilasciare a un´impresa l´autorizzazione a intraprendere l´attività assicurativa o riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell´identità degli azionisti o dei soci che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell´entità di questa partecipazione. Requisito patrimoniale di solvibilità - Gli Stati membri dovranno prescrivere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, da calcolare, in principio, con una formula standard prevista dalla direttiva. Il requisito patrimoniale di solvibilità dovrà essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione «tutti i rischi quantificabili cui è esposta un´impresa» e dovrà coprire sia l’attività esistente sia quelle che si prevede attivare nell´anno successivo. Per quanto riguarda l´attività esistente, copre unicamente le perdite inattese. Se il livello del requisito scende al di sotto del livello calcolato, sarà necessario un intervento della vigilanza che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale. Requisito patrimoniale minimo - Gli Stati membri dovranno esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo, che deve essere calcolato «in modo chiaro e semplice», al fine di garantire la possibilità di una revisione. Il requisito patrimoniale deve corrispondere a un importo di fondi propri di base ammissibili «al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all´impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito. Il compromesso prevede che il requisito "minimo assoluto" deve essere pari 2. 200. 000 euro per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive. Nel caso in cui tuttavia sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in determinati rami, il minimo assoluto non può essere inferiore a 3. 200 000. Euro. Questo minimo vale anche per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive e per le quelle di riassicurazione (ad eccezione di quelle captive per le quali non potrà essere inferiore a 1 milione di euro). Fatti salvi questi minimi assoluti, il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del 25% né superare il 45% del requisito patrimoniale di solvibilità dell´impresa e incluse eventuali maggiorazioni del capitale eventualmente imposte. Attività di vigilanza, anche a livello di gruppi assicurativi - In forza alla direttiva, la vigilanza dovrà essere basata su «un approccio prospettico e orientato al rischio», e includere la verifica continua del corretto esercizio dell´attività di assicurazione o di riassicurazione e dell´osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese. La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è precisato, «combina un opportuno mix di attività cartolari e ispezioni in loco». Gli Stati membri dovranno garantire che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all´attività di un´impresa di assicurazione o di riassicurazione. La vigilanza finanziaria comprende la verifica, per l´insieme delle attività dell´impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell´impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Dovranno anche prescrivere alle imprese di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni che sono necessarie ai fini di vigilanza. Nell´interesse del funzionamento corretto del mercato interno sono stabilite regole coordinate in materia di vigilanza dei gruppi assicurativi. La vigilanza di gruppo dovrebbe applicarsi in ogni caso a livello dell´impresa partecipante ultima che abbia la propria sede nella Comunità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di consentire alle loro autorità di applicare la vigilanza di gruppo ad un numero limitato di livelli inferiori, qualora lo ritengano necessario. Il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato a livello di gruppo dovrebbe tenere conto della diversificazione globale dei rischi di tutti gli enti assicurativi del gruppo in modo da rispecchiarne adeguatamente l´esposizione al rischio. .  
   
 

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