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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Aprile 2000 |
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ANATOCISMO
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Il Cicr, secondo quanto stabilito dall’art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dal Decreto legislativo n. 342/99, ha emanato una delibera per disciplinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria. Il Cicr ha individuato le operazioni, svolte da banche e da intermediari finanziari, cui applicare la disciplina: - le operazioni in conto corrente (art. 2) Gli accrediti, gli addebiti e i saldi che risultano alle chiusure effettuate alle scadenze prefissate, generano interessi secondo quanto stabilito dai contratti. Le banche e i clienti possono pattuire liberamente la periodicità di maturazione degli interessi, che deve essere applicata agli interessi attivi e a quelli passivi. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto può produrre interessi solo se stabiliti nel contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Anche se nel contratto non sono pattuiti interessi, è possibile applicare gli interessi al tasso legale (artt. 1282 e 1284 cod. Civ. ) - i finanziamenti con rimborso rateale (art. 3) Non è consentita la capitalizzazione sugli interessi, contrattualmente stabiliti, relativi all’importo dovuto alla scadenza di ogni rata per le operazioni di finanziamento con rimborso rateale, in caso di inadempimento del debitore Pertanto, se il contratto lo prevede, sulle rate scadute e non pagate decorrono solo interessi semplici a titolo di mora dal giorno della scadenza fino a quello dell’adempimento, mentre, se il contratto non lo prevede, valgono gli artt. 1282 e 1284 cod. Civ. La stessa disciplina si applica ai casi in cui il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento. Se il pagamento avviene attraverso regolamento in conto corrente, invece, si applica la disciplina prevista per le operazioni in conto corrente. - le operazioni di raccolta (art. 4). E´ possibile capitalizzare gli interessi da pagare ai clienti, pertanto, nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati possono produrre altri secondo le modalità e i criteri stabiliti nei contratti. Per tutte le operazioni diverse da quelle elencate, si rinvia all’art. 1283 codice civile, che consente l´anatocismo a due condizioni che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre e che venga proposta una domanda giudiziale o, in alternativa, che si perfezioni un patto in tal senso dopo la data di scadenza degli interessi. Ai sensi dell´art. 7 tutte le condizioni contenute nei contratti, stipulati prima della data di entrata in vigore della delibera, devono essere adeguate alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000 con effetto dal 1° luglio. Se l´adeguamento alla nuova disciplina comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali, è necessaria l’espressa accettazione da parte del cliente. . |
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